CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILAN() udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Assunta COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Francesco CIAPPINA, ha unificato i reati giudicati con tre sentenze, determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni quattro e mesi due di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] CIAPPINA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché il giudice dell'esecuzione ha determinato la pena per i reati senza alcuna motivazione e non applicando i criteri indicati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 3.2. Il giudice dell'esecuzione non ha fornito alcuna reale motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati, limitandosi a fare riferimento al «quadro in cui sono maturati», espressione priva di qualunque capacità esplicativa, sicché la valutazione compiuta rasenta l'arbitrio. 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 2, facendo applicazione del richiamato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Milano. Così d