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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25145/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di LECCE, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 15/12/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 24/6/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inattendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato in sede di indagini, alla contraddittorietà dei risconti ed all'immotivato rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Contesta, in particolare, le modalità con cui è stata effettuata l'individuazione fotografica, non preceduta dalla descrizione delle fattezze del soggetto che ha commesso il reato e dalla precisazione del contesto della percezione visiva del medesimo, anche con riferimento alla durata ed alle modalità della stessa, evidenziando che plurime sono le incongruenze tra le deposizioni delle persone offese e numerose le difformità tra le indicazioni fornite dalle persone offese e le oggettive caratteristiche fisiche dell'imputato e dell'abbigliamento da questi indossato.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta avrebbe consentito di far chiarezza e di eliminare le contraddizioni e le incertezze emerse nel giudizio di primo grado. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 391-bis e segg. cod. proc. pen.

Osserva la difesa come, nel confermare la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale abbia fortemente svalutato le dichiarazioni dei testi a discarico escussi in sede di indagini difensive, che hanno collocato l'imputato all'interno della sua abitazione nel periodo in cui erano stati commessi i reati, ritenendoli inattendibili in ragione dei rapporti intercorrenti con il Malagnino; come sia illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che l'imputato non rappresentò nell'immediatezza che più persone avrebbero potuto riferire che, nel momento in cui si erano svolti i fatti per cui si procede, si trovava presso la propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari; come l'argomento per cui il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa sia privo di rilevanza, tenuto conto della diversità degli orari lavorativi, rispetto a quello in cui si erano verificati i fatti; come non vi sia alcun movente economico, atteso che il Malagnino percepiva la somma di euro quattrocento mensili a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa che svolgeva, per cui non aveva la necessità di compiere una rapina che gli avrebbe fruttato un bottino di appena cento euro. 2.2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla esclusione della desistenza volontaria.

Rileva, in particolare, che i giudici di appello hanno ritenuto configurabile nel caso di specie una ipotesi di ravvedimento attivo e non di desistenza volontaria, evidenziando che si è in presenza di un tentativo compiuto, dovendosi escludere solo la realizzazione dell'evento; che tale conclusione è errata alla luce delle emergenze probatorie, segnatamente della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che l'intruso, per sua libera scelta, ebbe a desistere dall'azione criminosa, allontanandosi dalla abitazione delle persone offese; che, dunque, al più si potrebbe ravvisare una ipotesi di violenza privata. 2.3 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di evasione.

Evidenzia, sul punto, quanto al primo profilo, che la Corte territoriale ha considerato solo i precedenti penali da cui il Malagnino risulta gravato, senza tener conto del corretto comportamento processuale serbato; quanto al secondo profilo, che risulta illogico ed immotivato l'aumento di cinque mesi di reclusione a titolo di continuazione con il reato di evasione, tenuto conto della natura indiziaria dei fatti e della incompatibilità di numerose risultanze investigative, circostanze queste che avrebbero giustificato un aumento contenuto nel minimo, in ossequio ai principi di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Deve, inoltre, esser evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Nel caso di specie, dunque, la difesa, in buona sostanza, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito - che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto attendibili le persone offese, a differenza dei testi escussi in sede di indagini difensive, così affermando la responsabilità del Malagnino per il tentativo di rapina e l'evasione in contestazione -, dichiarando di non condividerlo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01).

Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell'istanza difensiva è congrua ed esente da vizi di illogicità, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l'acquisizione delle foto segnaletiche riproducenti il Malagnino al momento dell'arresto in ragione del cospicuo materiale probatorio già a disposizione (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01). 1.1 D terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, essendo reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ritenuta configurabilità della desistenza, ipotesi questa esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale con motivazione congrua, esaustiva ed aderente ai principi di diritto più volte espressi sul punto della giurisprudenza di legittimità, avendo i giudici di merito posto in evidenza che il Malagnino aveva già minacciato ed usato violenza alle persone offesa, intimando loro di consegnargli il denaro, quando aveva deciso di allontanarsi.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2 II quarto motivo è inammissibile per ragioni diverse.

Con riferimento al profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sui numerosi precedenti penali da cui il Malagnino risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto al profilo dell'aumento di pena per la continuazione, ritenuto illogico ed immotivato, il motivo è ugualmente inammissibile, in quanto non consentito dalla legge.

In tal senso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01).

Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa all'aumento della pena per la continuazione, per cui detta questione non poteva essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito.

In buona sostanza, il tema dell'aumento della pena in ragione della continuazione, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di LECCE, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 15/12/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 24/6/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 e confermava nel resto l'impugnata sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inattendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato in sede di indagini, alla contraddittorietà dei risconti ed all'immotivato rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Contesta, in particolare, le modalità con cui è stata effettuata l'individuazione fotografica, non preceduta dalla descrizione delle fattezze del soggetto che ha commesso il reato e dalla precisazione del contesto della percezione visiva del medesimo, anche con riferimento alla durata ed alle modalità della stessa, evidenziando che plurime sono le incongruenze tra le deposizioni delle persone offese e numerose le difformità tra le indicazioni fornite dalle persone offese e le oggettive caratteristiche fisiche dell'imputato e dell'abbigliamento da questi indossato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta avrebbe consentito di far chiarezza e di eliminare le contraddizioni e le incertezze emerse nel giudizio di primo grado. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 391-bis e segg. cod. proc. pen. Osserva la difesa come, nel confermare la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale abbia fortemente svalutato le dichiarazioni dei testi a discarico escussi in sede di indagini difensive, che hanno collocato l'imputato all'interno della sua abitazione nel periodo in cui erano stati commessi i reati, ritenendoli inattendibili in ragione dei rapporti intercorrenti con il Malagnino; come sia illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che l'imputato non rappresentò nell'immediatezza che più persone avrebbero potuto riferire che, nel momento in cui si erano svolti i fatti per cui si procede, si trovava presso la propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari; come l'argomento per cui il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa sia privo di rilevanza, tenuto conto della diversità degli orari lavorativi, rispetto a quello in cui si erano verificati i fatti; come non vi sia alcun movente economico, atteso che il Malagnino percepiva la somma di euro quattrocento mensili a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa che svolgeva, per cui non aveva la necessità di compiere una rapina che gli avrebbe fruttato un bottino di appena cento euro. 2.2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla esclusione della desistenza volontaria. Rileva, in particolare, che i giudici di appello hanno ritenuto configurabile nel caso di specie una ipotesi di ravvedimento attivo e non di desistenza volontaria, evidenziando che si è in presenza di un tentativo compiuto, dovendosi escludere solo la realizzazione dell'evento; che tale conclusione è errata alla luce delle emergenze probatorie, segnatamente della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che l'intruso, per sua libera scelta, ebbe a desistere dall'azione criminosa, allontanandosi dalla abitazione delle persone offese; che, dunque, al più si potrebbe ravvisare una ipotesi di violenza privata. 2.3 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di evasione. Evidenzia, sul punto, quanto al primo profilo, che la Corte territoriale ha considerato solo i precedenti penali da cui il Malagnino risulta gravato, senza tener conto del corretto comportamento processuale serbato; quanto al secondo profilo, che risulta illogico ed immotivato l'aumento di cinque mesi di reclusione a titolo di continuazione con il reato di evasione, tenuto conto della natura indiziaria dei fatti e della incompatibilità di numerose risultanze investigative, circostanze queste che avrebbero giustificato un aumento contenuto nel minimo, in ossequio ai principi di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Nel caso di specie, dunque, la difesa, in buona sostanza, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito - che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto attendibili le persone offese, a differenza dei testi escussi in sede di indagini difensive, così affermando la responsabilità del Malagnino per il tentativo di rapina e l'evasione in contestazione -, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell'istanza difensiva è congrua ed esente da vizi di illogicità, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l'acquisizione delle foto segnaletiche riproducenti il Malagnino al momento dell'arresto in ragione del cospicuo materiale probatorio già a disposizione (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01). 1.1 D terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, essendo reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ritenuta configurabilità della desistenza, ipotesi questa esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale con motivazione congrua, esaustiva ed aderente ai principi di diritto più volte espressi sul punto della giurisprudenza di legittimità, avendo i giudici di merito posto in evidenza che il Malagnino aveva già minacciato ed usato violenza alle persone offesa, intimando loro di consegnargli il denaro, quando aveva deciso di allontanarsi. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2 II quarto motivo è inammissibile per ragioni diverse. Con riferimento al profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sui numerosi precedenti penali da cui il Malagnino risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto al profilo dell'aumento di pena per la continuazione, ritenuto illogico ed immotivato, il motivo è ugualmente inammissibile, in quanto non consentito dalla legge. In tal senso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa all'aumento della pena per la continuazione, per cui detta questione non poteva essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema dell'aumento della pena in ragione della continuazione, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 25145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris