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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35983/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19112/1978 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 19 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, disapplicata la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nella quale si afferma che è sufficiente che le cose interessate dall'azione violenta vengano comunque danneggiate perché si integri l'aggravante in contestazione (si veda, in particolare, pag. 11 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste medesime; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19112/1978 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 19 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, disapplicata la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nella quale si afferma che è sufficiente che le cose interessate dall'azione violenta vengano comunque danneggiate perché si integri l'aggravante in contestazione (si veda, in particolare, pag. 11 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste medesime; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 35983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris