CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19201/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, per il reato di concorso in furto pluriaggravato. 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché formulato in modo assolutamente privo del carattere di specificità ed indeterminato, a fronte di una sentenza d'appello invece logica e congrua che, peraltro, ha stabilizzato la decisione di concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., applicate in regime di equivalenza. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marzo