Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15712/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma con studio ivi alla via PaoloNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026di Dono n. 3/A, [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore;– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, n. 5350/16/2021 depositata in data 23 giugno 2021 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniaveniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confrontidell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, avente ad og-getto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.2153/19/2020, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della con-tribuente avverso la cartella di pagamento emessa per II.DD.

IVA esanzioni relativamente ai periodi di imposta 1996-7.2.

Si legge alle pagg.4 e 5 del ricorso che il giudice di primo gradorespingeva la domanda della società per le seguenti ragioni: “Nel casoin esame (…) l’Ufficio amministrativo, attesta anche la conformitàall’originale detenuto presso gli archivi informatici tenuti dall’AgenteNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026della Riscossione.

Per cui a maggior ragione, il documento inviato cor-risponde al documento informatico, immodificabile nel contenuto ecerto, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza, (cfr.

CTRCampania, sentenza 9 novembre 2017, n. 9464)”.Con riguardo al secondo motivo di doglianza, anche in tal caso nellasentenza si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondocui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenzapassata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per di-retta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamenteed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitivitàdella sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevo-cabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, art 20, atteso che il termine di prescrizioneentro il quale deve essere fetta valere l’obbligazione tributaria princi-pale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere ditipo unitario” (cfr.

SU 25790 del 10/12/2009).Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso non è risultato accoglibile inquanto il provvedimento impugnato riguardava un credito risultante aseguito di sentenza passata in giudicato (sentenza a seguito di ricorsoin Cassazione) a cui quindi risultava inapplicabile sia l’art. 15 d.P.R.602/73 che l’art. 68 del d.lgs. 546/92.3.

La sentenza impugnata confermava così la decisione del giudice diprime cure, ritenendo che la notificazione a mezzo PEC in formato PDFintervenuta in data 18 luglio 2019 fosse valida ed efficace.

Inoltre, ilgiudice riteneva non maturata la prescrizione dei crediti, in quanto lapretesa azionata scaturiva da sentenze divenute definitive in data 26ottobre 2011 - una per accertamento mod. 760 dell'anno 1996 e l'altraNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026per modello IVA anno 1997 - soggiacendo di conseguenza a prescri-zione decennale, a prescindere dalla disciplina applicabile prima dell'ac-certamento giudiziario medesimo, in applicazione dell'ordinaria actiojudicati ex art. 2953 cod. civ..4.

Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate e l’agentedella riscossione sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art.25 d.P.R. 602/73 da parte della sentenza impugnata in ordinealla notifica della cartella oltre i termini di decadenza maturati.La censura prospetta un error in procedendo commesso dal giudice diappello, e prima ancora da quello di primo grado, in quanto non sisarebbe avveduto che l’iscrizione a ruolo, è tardiva perché non ha ri-spettato il termine di due anni ex art.25 cit. decorrente da quando l'im-posta è divenuta esigibile, a seguito della definitività del titolo giudi-ziale, mentre la sentenza si pronuncia sulla questione della prescri-zione, di cui l’Ufficio, ex art. 2953 cod. civ., deduce la non maturazione,la quale non rientrerebbe nel thema decidendum della controversia.2.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.2.1.

In primo luogo, quanto al primo profilo, la censura è erroneamenteconcepita con riferimento al paradigma processuale prescelto, dal mo-mento che prospetta in rubrica una violazione di legge e poi, nel corpodella doglianza, sviluppa un preteso error in procedendo, identificatonell’erronea ricognizione della materia giustiziabile da parte del giudiceNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026il quale si sarebbe pronunciato sulla prescrizione in luogo della conte-stata decadenza.A questo proposito, va rammentato il consolidato orientamento di que-sta Corte, in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di ap-pello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale èassoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazionedella logicità e congruità della motivazione.

A tal riguardo, il sindacatodella Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà dellaparte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambitoin cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in basea criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversa-mente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dalgiudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esege-tico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'attogiudiziale (tra varie, v.

Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio2014, n. 4205; Cass. Sez.

Un, Sentenza n. 27435 del 2017).Con la doglianza in disamina la contribuente ha censurato la ricogni-zione della materia giustiziabile operata dalla CTR e la decisione sullaquestione della prescrizione decennale del credito in luogo della deca-denza biennale dall’iscrizione a ruolo, ma avrebbe dovuto contrastarladeducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della lo-gicità e congruità della motivazione.2.2.

In ogni caso, funditus, la questione sottesa al motivo - mal con-gegnato come sopra visto - è anche infondata.La ricorrente invoca a sostegno della propria tesi la decisione dellaCorte n. 13333 del 2009 la quale ha stabilito, in tema di riscossionedelle imposte sul reddito - peraltro con riferimento alla diversa normaNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026di cui all'art. 17, terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis -che il d.P.R. n. 602 del 1973, nel prevedere che le imposte, le maggioriimposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degliuffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'[OSCURATO:PERSONA], a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno suc-cessivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non si rife-risce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contri-buente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni dellecommissioni tributarie sull'impugnazione dell'avviso di accertamentodivenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine de-cennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., riferibile all'ac-tio indicati.2.3.

Per quanto qui rileva, la portata di tale principio con riferimento alrapporto tra decadenza dall’iscrizione a ruolo e prescrizione riferibile altitolo giudiziale definitivo è stata superata dall’evoluzione della giuri-sprudenza della Corte di cui è opportuno brevemente dare conto.

GiàCass. n.5837 del 2011 ha chiarito che il diritto alla riscossione di un'im-posta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, per-chè confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettatoai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'a-zione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di pre-scrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ., in quanto il titolosulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto am-ministrativo, ma la sentenza.2.4.

Va così reiterato anche nella presente controversia il principio didiritto, sintetizzato da Cass. n.16730 del 2016 e ancora attuale, se-condo cui in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sen-Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026tenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono ap-plicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempidell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescri-zione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ..

Tale tesi è condivisadal Collegio, perché il titolo della pretesa tributaria cessa di esserel'atto e lo diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne haconfermato la legittimità, nella fattispecie le sentenze divenute defini-tive in data 26 ottobre 2011 - una per accertamento mod. 760dell'anno 1996 e l'altra per modello IVA anno 1997 - come accerta lasentenza d’appello e il profilo è incontestato.Ne deriva l'inapplicabilità dell’invocato termine di decadenza di cuiall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne il diverso profilodella messa in esecuzione dell'atto amministrativo e non della sen-tenza: la ratio legis sottesa all’art.25 è diretta a perseguire certezzadei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predetermina-zione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio enulla ha a che vedere con la formazione del titolo giudiziale nel con-traddittorio delle parti e con le tutele del processo tributario.3.

Il secondo motivo prospetta la violazione di legge per erronea e falsaapplicazione dell’art. 15 d.P.R. n.602/73 e art. 68 d.lgs. 546/92 e ille-gittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione ed as-soluta assenza del presupposto impositivo, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente afferma che: «Le sentenze costituenti titolo per la riscos-sione delle imposte, con l’emissione dei ruoli, sono quelle della CTRdella Campania, n. 38/2006 e n. 37/2006, depositate il 9/3/2006, concondanna della contribuente all’integrale pagamento degli importi dicui agli accertamenti.

Le sentenze di Cassazione n.22241/2011 eNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026n.22240/2011 depositate entrambe in data 26/10/2011, non hannoaggiunto alcun carico ulteriore per imposte residue e confermano sem-plicemente che il “dies a quo" da cui decorre il termine decadenzialeper l’emissione dei ruoli è il 2006.

Da qui la eccepita decadenzadall’emissione dei ruoli» (così, p.8 ricorso).4.

Il motivo è innanzitutto inammissibile, in quanto aspecifico, poichénon individua alcun capo della sentenza d’appello censurato.In ogni caso, non può trovare ingresso proprio sulla base della prospet-tazione di parte.

Infatti, il titolo giudiziale cui fare riferimento è costi-tuito sì dalle sentenze d’appello (CTR della Campania, n. 38/2006 e n.37/2006) depositate il 9/3/2006, ma queste sono divenute definitivesolo in data 26 ottobre 2011, per effetto della pubblicazione delle sen-tenze della Corte n.22241 del 2011 e n.22240 del 2011 le quali hannorigettato i ricorsi per cassazione, e così vi è il superamento della deca-denza per le ragioni già esposte in risposta al primo motivo.5.

Con il terzo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ. si prospetta, da un lato, «il vizio di motivazione su un puntodecisivo della controversia, ovvero l’illegittima ed erronea attribuzionedella qualità di amministratore di fatto e socio di fatto» (p.6 ricorso) e,dall’altro, «l’illegittima iscrizione a ruolo dei carichi tributari per matu-rata decadenza» (p.11 ricorso).6.

Il contraddittorio mezzo di impugnazione è inammissibile.Quanto all’accenno, fatto solo nella sintesi dei motivi a pag.6 del ricorsoe poi non sviluppato al tema dell’”amministratore di fatto e socio difatto”, esso pare un refuso in quanto la sentenza non ne parla né laricorrente veicola in ricorso dove e quando nel giudizio si sia mai di-scusso sulla questione.Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026Quanto al profilo relativo all’iscrizione per maturata decadenza, operala preclusione della doppia conforme con riferimento al paradigma delprospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della pro-spettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado.

In-fatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dallalegge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei ri-chiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintodell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassa-zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti.

La ricorrente non solo non ha dimostrato chele ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra lorodiverse, ma espressamente lamenta che la decisione sulla questione inprimo e secondo grado nello stesso senso non è condivisibile.7.

Il ricorso è perciò rigettato e nessun provvedimento dev’essereadottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione degli intimati.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma con studio ivi alla via PaoloNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026di Dono n. 3/A, [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore;– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, n. 5350/16/2021 depositata in data 23 giugno 2021 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniaveniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confrontidell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, avente ad og-getto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.2153/19/2020, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della con-tribuente avverso la cartella di pagamento emessa per II.DD. IVA esanzioni relativamente ai periodi di imposta 1996-7.2. Si legge alle pagg.4 e 5 del ricorso che il giudice di primo gradorespingeva la domanda della società per le seguenti ragioni: “Nel casoin esame (…) l’Ufficio amministrativo, attesta anche la conformitàall’originale detenuto presso gli archivi informatici tenuti dall’AgenteNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026della Riscossione. Per cui a maggior ragione, il documento inviato cor-risponde al documento informatico, immodificabile nel contenuto ecerto, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza, (cfr. CTRCampania, sentenza 9 novembre 2017, n. 9464)”.Con riguardo al secondo motivo di doglianza, anche in tal caso nellasentenza si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondocui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenzapassata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per di-retta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamenteed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitivitàdella sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevo-cabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, art 20, atteso che il termine di prescrizioneentro il quale deve essere fetta valere l’obbligazione tributaria princi-pale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere ditipo unitario” (cfr. SU 25790 del 10/12/2009).Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso non è risultato accoglibile inquanto il provvedimento impugnato riguardava un credito risultante aseguito di sentenza passata in giudicato (sentenza a seguito di ricorsoin Cassazione) a cui quindi risultava inapplicabile sia l’art. 15 d.P.R.602/73 che l’art. 68 del d.lgs. 546/92.3. La sentenza impugnata confermava così la decisione del giudice diprime cure, ritenendo che la notificazione a mezzo PEC in formato PDFintervenuta in data 18 luglio 2019 fosse valida ed efficace. Inoltre, ilgiudice riteneva non maturata la prescrizione dei crediti, in quanto lapretesa azionata scaturiva da sentenze divenute definitive in data 26ottobre 2011 - una per accertamento mod. 760 dell'anno 1996 e l'altraNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026per modello IVA anno 1997 - soggiacendo di conseguenza a prescri-zione decennale, a prescindere dalla disciplina applicabile prima dell'ac-certamento giudiziario medesimo, in applicazione dell'ordinaria actiojudicati ex art. 2953 cod. civ..4. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate e l’agentedella riscossione sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art.25 d.P.R. 602/73 da parte della sentenza impugnata in ordinealla notifica della cartella oltre i termini di decadenza maturati.La censura prospetta un error in procedendo commesso dal giudice diappello, e prima ancora da quello di primo grado, in quanto non sisarebbe avveduto che l’iscrizione a ruolo, è tardiva perché non ha ri-spettato il termine di due anni ex art.25 cit. decorrente da quando l'im-posta è divenuta esigibile, a seguito della definitività del titolo giudi-ziale, mentre la sentenza si pronuncia sulla questione della prescri-zione, di cui l’Ufficio, ex art. 2953 cod. civ., deduce la non maturazione,la quale non rientrerebbe nel thema decidendum della controversia.2. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.2.1. In primo luogo, quanto al primo profilo, la censura è erroneamenteconcepita con riferimento al paradigma processuale prescelto, dal mo-mento che prospetta in rubrica una violazione di legge e poi, nel corpodella doglianza, sviluppa un preteso error in procedendo, identificatonell’erronea ricognizione della materia giustiziabile da parte del giudiceNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026il quale si sarebbe pronunciato sulla prescrizione in luogo della conte-stata decadenza.A questo proposito, va rammentato il consolidato orientamento di que-sta Corte, in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di ap-pello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale èassoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazionedella logicità e congruità della motivazione. A tal riguardo, il sindacatodella Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà dellaparte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambitoin cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in basea criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversa-mente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dalgiudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esege-tico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'attogiudiziale (tra varie, v. Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio2014, n. 4205; Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017).Con la doglianza in disamina la contribuente ha censurato la ricogni-zione della materia giustiziabile operata dalla CTR e la decisione sullaquestione della prescrizione decennale del credito in luogo della deca-denza biennale dall’iscrizione a ruolo, ma avrebbe dovuto contrastarladeducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della lo-gicità e congruità della motivazione.2.2. In ogni caso, funditus, la questione sottesa al motivo - mal con-gegnato come sopra visto - è anche infondata.La ricorrente invoca a sostegno della propria tesi la decisione dellaCorte n. 13333 del 2009 la quale ha stabilito, in tema di riscossionedelle imposte sul reddito - peraltro con riferimento alla diversa normaNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026di cui all'art. 17, terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis -che il d.P.R. n. 602 del 1973, nel prevedere che le imposte, le maggioriimposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degliuffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'[OSCURATO:PERSONA], a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno suc-cessivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non si rife-risce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contri-buente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni dellecommissioni tributarie sull'impugnazione dell'avviso di accertamentodivenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine de-cennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., riferibile all'ac-tio indicati.2.3. Per quanto qui rileva, la portata di tale principio con riferimento alrapporto tra decadenza dall’iscrizione a ruolo e prescrizione riferibile altitolo giudiziale definitivo è stata superata dall’evoluzione della giuri-sprudenza della Corte di cui è opportuno brevemente dare conto. GiàCass. n.5837 del 2011 ha chiarito che il diritto alla riscossione di un'im-posta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, per-chè confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettatoai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'a-zione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di pre-scrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ., in quanto il titolosulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto am-ministrativo, ma la sentenza.2.4. Va così reiterato anche nella presente controversia il principio didiritto, sintetizzato da Cass. n.16730 del 2016 e ancora attuale, se-condo cui in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sen-Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026tenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono ap-plicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempidell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescri-zione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ.. Tale tesi è condivisadal Collegio, perché il titolo della pretesa tributaria cessa di esserel'atto e lo diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne haconfermato la legittimità, nella fattispecie le sentenze divenute defini-tive in data 26 ottobre 2011 - una per accertamento mod. 760dell'anno 1996 e l'altra per modello IVA anno 1997 - come accerta lasentenza d’appello e il profilo è incontestato.Ne deriva l'inapplicabilità dell’invocato termine di decadenza di cuiall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne il diverso profilodella messa in esecuzione dell'atto amministrativo e non della sen-tenza: la ratio legis sottesa all’art.25 è diretta a perseguire certezzadei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predetermina-zione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio enulla ha a che vedere con la formazione del titolo giudiziale nel con-traddittorio delle parti e con le tutele del processo tributario.3. Il secondo motivo prospetta la violazione di legge per erronea e falsaapplicazione dell’art. 15 d.P.R. n.602/73 e art. 68 d.lgs. 546/92 e ille-gittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione ed as-soluta assenza del presupposto impositivo, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente afferma che: «Le sentenze costituenti titolo per la riscos-sione delle imposte, con l’emissione dei ruoli, sono quelle della CTRdella Campania, n. 38/2006 e n. 37/2006, depositate il 9/3/2006, concondanna della contribuente all’integrale pagamento degli importi dicui agli accertamenti. Le sentenze di Cassazione n.22241/2011 eNumero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026n.22240/2011 depositate entrambe in data 26/10/2011, non hannoaggiunto alcun carico ulteriore per imposte residue e confermano sem-plicemente che il “dies a quo" da cui decorre il termine decadenzialeper l’emissione dei ruoli è il 2006. Da qui la eccepita decadenzadall’emissione dei ruoli» (così, p.8 ricorso).4. Il motivo è innanzitutto inammissibile, in quanto aspecifico, poichénon individua alcun capo della sentenza d’appello censurato.In ogni caso, non può trovare ingresso proprio sulla base della prospet-tazione di parte. Infatti, il titolo giudiziale cui fare riferimento è costi-tuito sì dalle sentenze d’appello (CTR della Campania, n. 38/2006 e n.37/2006) depositate il 9/3/2006, ma queste sono divenute definitivesolo in data 26 ottobre 2011, per effetto della pubblicazione delle sen-tenze della Corte n.22241 del 2011 e n.22240 del 2011 le quali hannorigettato i ricorsi per cassazione, e così vi è il superamento della deca-denza per le ragioni già esposte in risposta al primo motivo.5. Con il terzo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ. si prospetta, da un lato, «il vizio di motivazione su un puntodecisivo della controversia, ovvero l’illegittima ed erronea attribuzionedella qualità di amministratore di fatto e socio di fatto» (p.6 ricorso) e,dall’altro, «l’illegittima iscrizione a ruolo dei carichi tributari per matu-rata decadenza» (p.11 ricorso).6. Il contraddittorio mezzo di impugnazione è inammissibile.Quanto all’accenno, fatto solo nella sintesi dei motivi a pag.6 del ricorsoe poi non sviluppato al tema dell’”amministratore di fatto e socio difatto”, esso pare un refuso in quanto la sentenza non ne parla né laricorrente veicola in ricorso dove e quando nel giudizio si sia mai di-scusso sulla questione.Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026Quanto al profilo relativo all’iscrizione per maturata decadenza, operala preclusione della doppia conforme con riferimento al paradigma delprospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della pro-spettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. In-fatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dallalegge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei ri-chiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintodell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassa-zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti. La ricorrente non solo non ha dimostrato chele ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra lorodiverse, ma espressamente lamenta che la decisione sulla questione inprimo e secondo grado nello stesso senso non è condivisibile.7. Il ricorso è perciò rigettato e nessun provvedimento dev’essereadottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione degli intimati. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 28429/2021Numero sezionale 3718/2026Numero di raccolta generale 15712/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris