CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto, per difetto di querela, [OSCURATO:PERSONA] da due episodi di furto, mente ha confermato la condanna della stessa per il furto consumato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputata, retta, secondo la difesa, da una motivazione contraddittoria perché contrastante con il reale significato e con l'idoneità dimostrativa del compendio probatorio raccolto. Il secondo contesta il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, dato che l'imputata si è limitata ad approfittare della disattenzione della vittima, da lei non provocata. Il terzo si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il quarto e il quinto non condividono il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza, e criticano l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti, che non hanno formulato istanza di discussione orale. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputata ha trasmesso una memoria di replica, con la quale sostiene la fondatezza di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza. 2. Il primo motivo è inammissibile. L'affermazione di responsabilità si fonda sui filmati delle riprese di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto l'imputata in fotografia come l'autrice del furto ai suoi danni. Le censure mosse dalla ricorrente sono generiche e versate in fatto. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. In base alla ricostruzione dei giudici di merito, l'imputata, dopo essere entrata nel bar di un'area di servizio, con la scusa di recarsi in bagno, si era introdotta all'interno della zona riservata al personale e si era impossessata della somma di 1.500,00 euro, prelevandola dalla borsa della persona offesa collocata all'interno di un armadietto.La destrezza riposerebbe sulla circostanza che l'imputata si era appropriata del denaro, dopo essersi introdotta in un locale non accessibile al pubblico, grazie a uno stratagemma, così da eludere la vigilanza della persona offesa, la quale aveva lasciato il denaro incustodito contando sulla interdizione del luogo agli estranei. Tale condizione non soddisfa però i caratteri della destrezza, come disegnati dalla giurisprudenza di legittimità e, per tutte, dalla sentenza Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli. 3.2. Come si legge nella motivazione della citata sentenza Quarticelli, «la Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, ha assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell'attività esplicata dall'agente prima o durante l'impossessamento [...] connotate dall'idoneità a eludere la normale vigilanza dell'uomo medio sul bene». L'analisi delle situazioni concrete, oggetto degli interventi di legittimità, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte riconducibili, nella sostanza, a due categorie generali. La prima valorizza principalmente l'agilità o rapidità motoria e si esplica in un particolare impegno esecutivo. È rappresentata da condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi "borseggio", nel quale l'agente riesce con gesto rapido e accorto a evitare che la persona offesa possa percepire l'asportazione di cose che porta indosso o in mano. La seconda categoria fa leva, in modo precipuo, sullo "sforzo psichico" nell'applicazione di astuzia o avvedutezza e implica un agire sull'attenzione altrui. Riguarda condotte caratterizzate da modalità esecutive astute, avvedute e circospette, suscettibili di superare l'ordinario controllo esercitato dal detentore su cose che non si trovino in mano o indosso a questi. Sulla prima categoria non sono mai sorte questioni. Essa si riferisce alla nozione tradizionale di "destrezza" e postula una particolare abilità idonea a integrare ex se la circostanza aggravante, in quanto volta a eludere la vigilanza che, in via necessaria e automatica, la persona esercita sulle cose che porta addosso. In tale ottica soccorre anche l'originario abbinamento, all'interno del numero 4 dell'art. 625 cod. pen., della "destrezza" al c.d. "furto con strappo" (ora ipotesi autonoma di reato), nel senso che la sottrazione di cose portate indosso alla persona, in ragione del controllo "fisico" diretto esercitato sulle stesse, può avvenire o "strappandole" oppure con l'impiego di particolare maestria sì da sfilarle di mano o di dosso. La seconda categoria, invece, ha dato adito a dubbi interpretativi circa la configurabilità dell'aggravante quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa. 3È su questa seconda ipotesi che si innesta la decisione delle Sezioni Unite Quarticelli, come risulta chiaramente dal caso concreto esaminato: «all'interno di un esercizio commerciale, veniva asportato un computer portatile, prelevato dal bancone in un momento di distrazione della titolare e dei clienti presenti». In detta specifica prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste soltanto quando la distrazione della vittima sia provocata dall'agente o da suoi complici, anche se non imputabili, come nel caso di minori in giovane età, che creino azioni di disturbo, oppure impegnino l'attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene. Dunque in queste ipotesi, ben diverse dal tradizionale borseggio, la destrezza consiste in «una condizione favorevole appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti». Le medesime Sezioni Unite escludono, invece, che l'aggravante in esame possa riconoscersi quando l'agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione, ma si limiti a percepirle nella realtà fenomenologica a lui esterna e a volgerle a proprio favore. A conforto della conclusione raggiunta, le Sezioni Unite Quarticelli osservano che: «il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova — sia esso un'abitazione privata, un esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni — attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l'occasione favorevole all'apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l'azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto. In tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l'agente non deve fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordinarie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare l'impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, né agire sull'attenzione altrui. Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto 4il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore». 3.3. Come risulta dalla stessa ricostruzione del fatto operato dai giudici di merito, nella specie la persona offesa non esercitava alcuna vigilanza sul bene sottratto, che si trovava in un locale diverso da quello aperto al pubblico. Lo stratagemma impiegato dall'imputata (fingere di recarsi in bagno per raggiungere lo spazio riservato ai dipendenti) è valso non a provocare una disattenzione, ma a procurarsi l'accesso in luoghi interdetti al pubblico. Quindi, semmai, sarebbe ravvisabile la diversa circostanza del "mezzo fraudolento" (per la definizione si veda per tutte Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974) che, però, non è stata né contestata, né riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio e non potrebbe certo essere accertata per la prima volta in questa sede. 4. Il terzo motivo che invoca l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. La censura prospetta, anzitutto, la mera ipotesi che una "barista" non potrebbe custodire una "così rilevante" somma di denaro all'interno della propria borsa, ma non adduce alcun concreto elemento in grado di smentire le dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa. In secondo luogo, la tesi difensiva entra in evidente contraddizione, laddove sostiene che la somma di 1.500,00 euro non può "aprioristicamente qualificarsi come irrisoria o come consistente"; e, in ogni caso, la difesa non spiega perché, all'opposto di quanto sostenuto con la prima obiezione, il danno provocato dalla sottrazione di un simile importo dovrebbe connotarsi in termini di particolare tenuità. 5. Il quarto e il quinto motivo, su giudizio di bilanciamento ed entità della pena, rimangono assorbiti. 6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza, che va eliminata, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, che, prendendo atto della esclusione dell'aggravante, dovrà essere rideterminato da altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso va rigettato nel resto. 5 P.Q.MIL dANC -[OSCURATO:PERSONA] Sa rMa Be • o 7, 6