CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 33561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato là sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 22,7 lordi di eroina (fatto del 19.1.2015). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per intervenuta prescrizione del reato in data antecedente all'emissione della sentenza impugnata, risultando decorso il termine di prescrizione ordinaria (pari a sei anni) tra la data della sentenza di primo grado (18.3.2015) e il decreto di fissazione udienza dinanzi la Corte d'appello (emesso il 27.4.2021), in assenza di atti interruttivi. II) Eccessività della pena irrogata, senza tenere conto dei criteri legali stabiliti dall'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il primo motivo è fondato e assorbente del secondo. E' pacifico in atti che la prescrizione del reato per cui si procede sia maturata prima della sentenza d'appello, situazione che rende in ogni caso ammissibile il motivo dedotto sul punto, trattandosi di causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, che deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Rv. 266818 - 01). In effetti, nel caso risultano decorsi oltre 6 anni (termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. n. 309/1990) tra la sentenza di condanna di primo grado e la citazione per il giudizio di appello, per cui deve trovare applicazione il principio consolidato per cui, in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art.. 157 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853 - 01). 6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] est