Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47260/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 9/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale subordinato all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato ovvero al risarcimento del danno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) l'erronea qualificazione del fatto; b) la violazione dell'art. 131bis cod.pen.; c) l'estinzione del reato per maturata prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo deve rilevarsi che l'erronea indicazione in rubrica dell'art. 635, comma 2 n. 3 cod.pen. è contrastata dall'espresso riferimento nella descrizione del fatto all' " aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per' consuetudine alla pubblica fede".

Non sussiste, dunque, alcuna immutazione del fatto né sono state dedotte ricadute pregiudizievoli dell'erroneo riferimento normativo ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. 3.1 Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. evidenziando il difetto del requisito della tenuità del danno, profilo sul quale la difesa ha omesso ogni confutazione. 3.2 Destituita di giuridico fondamento risulta anche l'eccezione di prescrizione.

Infatti, attesa la consumazione del reato in data 7/4/2014, all'epoca della pronunzia d'appello il termine massimo, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., non era ancora spirato.

Quanto all'odierno giudizio l'inammissibilità dei motivi proposti impedisce la rilevazione della causa estintiva.

Infatti, l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile, in quanto tale inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e preclusivo di accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999, Faroni, Rv. 214714).

Pertanto, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, Azzini, Rv. 266172). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riali [OSCURATO:PERSONA] S T [OSCURATO:PERSONA] 2 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 9/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale subordinato all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato ovvero al risarcimento del danno. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) l'erronea qualificazione del fatto; b) la violazione dell'art. 131bis cod.pen.; c) l'estinzione del reato per maturata prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che l'erronea indicazione in rubrica dell'art. 635, comma 2 n. 3 cod.pen. è contrastata dall'espresso riferimento nella descrizione del fatto all' " aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per' consuetudine alla pubblica fede". Non sussiste, dunque, alcuna immutazione del fatto né sono state dedotte ricadute pregiudizievoli dell'erroneo riferimento normativo ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. 3.1 Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. evidenziando il difetto del requisito della tenuità del danno, profilo sul quale la difesa ha omesso ogni confutazione. 3.2 Destituita di giuridico fondamento risulta anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, attesa la consumazione del reato in data 7/4/2014, all'epoca della pronunzia d'appello il termine massimo, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., non era ancora spirato. Quanto all'odierno giudizio l'inammissibilità dei motivi proposti impedisce la rilevazione della causa estintiva. Infatti, l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile, in quanto tale inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e preclusivo di accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999, Faroni, Rv. 214714). Pertanto, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, Azzini, Rv. 266172). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riali [OSCURATO:PERSONA] S T [OSCURATO:PERSONA] 2 i
Sentenza Cassazione n. 47260/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris