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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13736/2026

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1989;avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/02/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararel’inammissibilità del ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorsodell’imputato [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Missori, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/02/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello degli imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diRavenna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: A) quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) ha dichiarato nondoversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capoA) in quanto estinto per prescrizione; 2) lo ha assolto per non aver commesso ilfatto dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. di cui al capo C; 3) ha rideterminato lapena per la residua imputazione sub D) (art. 648 cod. pen.) in anni 2, mesi 6 edeuro 6.000, revocando la pena accessoria; B) quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) hadichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per i reati di cui aicapi B, F e G; 2) concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena perle residue imputazioni di cui ai capi A (art. 416 comma 1 cod. pen.), C (art. 648cod. pen.), D (artt. 648 cod. pen.), E (artt. 648 cod. pen.), I (art. 648 cod.pen.), in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.400 di multa (revocando la penaaccessoria).I fatti come ricostruiti – in maniera sostanzialmente conforme – dallesentenze di merito possono essere così riassunti: [OSCURATO:PERSONA], detto Edo, sino al[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe diretto, promosso e organizzato un'associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche, mediante l'accessoabusivo a sistemi telematici e sostituzioni di persona; per la consumazione di talidelitti il sodalizio avrebbe fatto uso di numerosi documenti di identità (carted'identità e patenti anche estere) di provenienza delittuosa (per lo piùcontraffatte e alterate) che sarebbero state in molti casi procurate dall'imputatoMario [OSCURATO:PERSONA] (per tale ragione ritenuto partecipe dell'associazione).

Il gruppo,mediante la collaborazione di operatori telematici e prestanome, avrebbe carpito,mediante attività di cd phishing, l'identità digitale di decine di persone offese emediante l'accesso ai loro conti correnti, effettuato con operazioni on line iltrasferimento di ingenti somme di denaro sui conti correnti aperti da prestanomecon documenti falsi; conti dai quali le somme provento dei reati venivano poibonificate su altri rapporti bancari riconducibili direttamente o indirettamente aivertici del sodalizio (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, deducendo i motiviche di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per ilcapo D).

Il difensore rileva in particolare: a) che la motivazione è contraddittoriain quanto, a fronte di due episodi analoghi – quello di cui al capo C) e quello dicui al capo D –, pur fondandosi le accuse su elementi probatori della medesimanatura indiziaria e consistenza, i giudici di appello hanno assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalcapo C e lo hanno invece condannato per il capo D; b) che la Corte ha affermatoche l'imputato ha ricevuto i beni ricettati sulla base di elementi indiziari che nonpresentano i requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., omettendo di motivare inordine ai rilievi critici dell'appellante su tale aspetto della vicenda processuale.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazionedell'art. 648 cod. pen. sempre in relazione al capo D. In sostanza ci si duole delfatto che la Corte di appello (così come il Tribunale) aveva ritenuto il Cuomoresponsabile di ricettazione pur non sussistendo la prova che lo stesso avevaavuto la materiale disponibilità dei documenti d'identità contraffatti oggettodell'imputazione.

I Giudici di merito avevano poi omesso di motivare: a) inordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] poteva essere lui stesso l'autore della falsificazione edunque del presunto reato presupposto della ricettazione; b) in ordine allaidoneità della condotta ascritta all'imputato di rendere difficoltosal'individuazione della provenienza dei beni.3.3.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di leggein ordine all'elemento soggettivo.

Il difensore, reiterando in parte argomenti giàesposti nel primo motivo, deduce in sostanza che gli elementi valorizzati dallaCorte di appello nulla dimostravano in ordine al dolo del reato di cui al capo D).4.

Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi.4.1.

Con il primo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416,comma 1, cod. pen. (capo A), deducendo vizio di violazione di legge e dimotivazione.

A detta del difensore: 1) la Corte di appello ha ritenuto sussistenteil reato associativo in mancanza di elementi idonei a dimostrare il vincolo stabiletra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti sodali; 2) la sentenza impugnata non dà contodell'esistenza di una struttura organizzativa e di una ripartizione di ruoli; 3) laCorte si è limitata a elencare singoli episodi delittuosi senza individuare ilprogramma criminoso dell'organizzazione.4.2.

Con il secondo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo A deducendocontraddittorietà e illogicità della motivazione.

A detta del difensore: 1) la Cortedi appello ha acriticamente valutato il contenuto delle intercettazioni in un'otticaesclusivamente accusatoria senza considerare le possibili spiegazioni alternativefornite dalla difesa; 2) la qualifica di promotore dell'associazione è stataimpugnata non ha dato conto dell'esistenza di una struttura organizzativa e diuna ripartizione di ruoli.4.3.

Con il terzo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640-ter(capo B).4.4.

Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in quanto la Corte diappello ha omesso di valutare le prove a favore dell'imputato e ha liquidatoapoditticamente le argomentazioni difensive relative alla marginalità del ruolo delTibor e alla insussistenza della sua responsabilità per i fatti più gravi.

Inoltre,l'attendibilità delle dichiarazioni e delle chiamate in correità dei coimputati non èstata valutata adeguatamente.4.5.

Col quinto motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in quanto: 1) la Corte di appello ha fondato il suo giudizio su proveassunte fuori del contraddittorio in violazione dell'art. 111 Cost.; 2) dallasentenza non è dato evincere quali siano i criteri usati per valutare le prove e perritenere prevalenti quella della pubblica accusa.5.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo è stato rinviato a quella del17/03/2026, con sospensione dei termini di prescrizione, in accoglimento dellarichiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale hadichiarato di aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.1.

I motivi di ricorso articolati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] possonoessere trattati congiuntamente in quanto censurano, sotto diversi profili (peraltroin gran parte sovrapponibili), l'affermazione di responsabilità per il reato diricettazione di cui al capo D.I motivi sono inammissibili per diverse ragioni.La difesa deduce in sostanza che i Giudici di merito avrebbero erroneamentedesunto la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto i documenti d'identità contraffatti(oggetto dell'imputazione) solo perché le fotografie di tali documenti sono stateinviate al coimputato [OSCURATO:PERSONA] con un telefono cellulare, non considerando: a) che ilcellulare col quale è avvenuto l'invio delle foto non è intestato all'odiernoricorrente e non è neppure certo che fosse a lui in uso (non potendosi desumerela prova di tale ultima circostanza in base al mero rinvenimento del telefono suun'auto che, come emergerebbe dai documenti prodotti dal difensore, non èneppure di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]); b) che in ogni caso è possibile che il mittentedisponesse solo delle fotografie e non anche dei documenti e dunque non neavesse mai avuto la materiale disponibilità.

Si denuncia altresì: 1) il difetto dimotivazione in relazione dolo della ricettazione sia per quanto riguarda laconsapevolezza della provenienza delittuosa sia per ciò che riguarda il fine diprofitto; 2) la mancanza di motivazione in ordine al possibile concorso del Cuomonel delitto presupposto (falsificazione dei documenti); 3) la non configurabilitàdella ricettazione in quanto la condotta dell'imputato non era idonea adostacolare l'identificazione della provenienza dei beni.1.1.

Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, pur denunciandoformalmente violazione di legge penale, le censure difensive si collocano contutta evidenza fuori del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen.

La violazione di legge si configura infatti unicamente quando, fermarestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si lamenta chequest'ultimo ha errato nella individuazione e/o nella applicazione della normagiuridica che quel fatto disciplina, e non anche, quando, come nel caso in esame,si contesta la ricostruzione del fatto concreto che risulta dalle sentenze di merito.1.2.

Per il resto i motivi sopra esposti sono tutti inammissibili: o perchéprospettano violazioni non dedotte in appello (pur essendo ivi pacificamentededucibili), o perché aspecifici (non confrontandosi con le ragioni della decisioneimpugnata) ovvero perché versati in fatto, in quanto si limitano a prospettareuna diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza tuttavia individuarespecifici profili di contraddittorietà o illogicità manifesta nella valutazione operatadai Giudici di merito.

In particolare, occorre rilevare:- che la questione della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare colquale sono state inviate al [OSCURATO:PERSONA] le fotografie dei documenti contraffatti,oltre ad essere una questione di fatto, non è stata neppure oggetto dei motivi diappello – posto che, come si evince da pagina 24 della sentenza impugnata, inrelazione al capo D, l'appellante si era limitato a dedurre che i documentifotografati non erano stati rinvenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] all'atto dellaperquisizione del 01/03/2016 ovvero che si trattava di falsi grossolani come sievinceva da uno scambio di messaggi intervenuti proprio tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA](non contestandosi dunque neppure che costui fosse l'interlocutore delcoimputato) –; si tratta dunque di questione mai posta in appello e quindi nondeducibile in sede di legittimità giusto il disposto dell'art. 606 comma 2 cod.proc. pen.;- che, fermo restando quanto precede, la difesa non si confrontaminimamente con i plurimi, gravi e convergenti elementi (dettagliatamenteindicati a p. 8 della sentenza di appello) dai quali è stata desunta la prova che ilcellulare utilizzato per inviare le fotografie dei documenti era in uso al [OSCURATO:PERSONA]; ladifesa si concentra infatti su una circostanza – vale a dire che l'auto sulla quale iltelefono è stato rinvenuto e sequestrato non era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] – deltutto irrilevante (peraltro è pacifico che il veicolo, come accertato dalla PG, era inuso all'imputato nel momento in cui il telefono vi è stato rinvenuto esequestrato); per tale aspetto il motivo è quindi totalmente aspecifico;- che la Corte territoriale (p. 29 della sentenza) ha risposto al motivo diappello, rilevando che l'imputato aveva sicuramente avuto la materialedisponibilità dei documenti posto che altrimenti non sarebbe stato in grado diinviarne le fotografie al [OSCURATO:PERSONA]; trattasi di motivazione del tutto logica nella qualenon è dato ravvisare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (profili, delresto, neppure dedotti dalla difesa); peraltro il motivo di ricorso è ancheaspecifico in quanto non si confronta con quanto riportato nella sentenza diappello (vale a dire che uno dei documenti fotografati era stato comunquerinvenuto nell'abitazione dove era stata eseguita la perquisizione e dove ilCuomo è stato sorpreso durante l'esecuzione della perquisizione stessa);- che la questione della materiale disponibilità dei documenti è, a benvedere, comunque scarsamente rilevante posto che l'art. 648 cod. pen. punisce,non solo chi riceve o occulta cose provenienti da delitto, ma anche chi “siintromette nel farle acquistare, ricevere o occultare” (condotta che il Cuomoavrebbe dunque commesso anche se si fosse limitato ad inviare al Simonfotografie ricevute da altri dei documenti d'identità falsificati);- che anche la contraddittorietà della motivazione denunciata dal difensore(peraltro in maniera del tutto generica) non sussiste in quanto la vicenda di cuial capo C (nella quale a carico del [OSCURATO:PERSONA] esistevano solo conversazioniintervenute tra altri imputati e ritenute dalla Corte insufficienti a provarne ilcoinvolgimento nella commissione del reato) è del tutto diversa da quella di cuial capo D (nella quale, come detto, gli elementi di prova a suo carico sonoplurimi e solidi);- che l'ipotesi che il ricorrente fosse l'autore dei reati presupposti (vale adire che fosse stato lui a falsificare i documenti d'identità) non risulta esserestata prospettata nei giudizi di merito e non è quindi deducibile in questa sede(trattandosi peraltro di questione di fatto); va peraltro evidenziato che, come piùvolte ribadito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia statoconcorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la provadel contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282955 – 01); ladifesa non si può quindi limitare a prospettare la mera eventualità che l'agentesia coinvolto nel reato presupposto ma deve allegare precisi elementi di provaidonei a dimostrare tale coinvolgimento;− che anche le questioni relative al dolo del reato di ricettazione (sotto ilduplice profilo della consapevolezza della provenienza dei beni e del fine diprofitto) non risultano essere state dedotte in appello e sono dunqueinammissibili in questa sede; fermo restando che il dolo, in questo caso, emergein maniera evidente (senza quindi necessità di specifica motivazione) dalle stessemodalità e circostanze del fatto (detenzione e cessione a terzi di documentipersonali contraffatti poi impiegati per eseguire truffe); peraltro per quantoriguarda la consapevolezza della provenienza è la stessa difesa che nell'atto diappello richiama una conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si lamenta col Cuomodella “grossolanità” della contraffazione, mentre per quanto riguarda il fine diprofitto a p. 7 la Corte di appello riporta il contenuto di un messaggio rinvenutosul cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] nel quale questo parlava di quanto spendevaper procurarsi i documenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA].− che l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza del bene è requisito richiesto per i soli reati di riciclaggio eautoriciclaggio e non anche per la ricettazione.2.

I motivi di ricorso articolati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili in quanto del tutto generici e versati in fatto.2.1.

Questa Corte ha costantemente ribadito che è inammissibile il ricorsoper cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelliintrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioniastratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anchequelli che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (explurimis Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01;conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).Nel caso in esame, a fronte di una sentenza di appello che haadeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con correttiargomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie (vedi pp. 27-28), la difesa del ricorrente silimita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi (peraltro già generici)senza articolare specifica critica alle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata.

Nessun confronto critico con gli elementi valorizzati daigiudici di merito (vedi pp. 48-55 della sentenza di primo grado e pp. 27-28 diquella di appello) per ritenere sussistente il reato associativo e per attribuire alSimon un ruolo apicale all'interno del sodalizio (reiterazione di reati in un arcotemporale significativo sulla base di un modus operandi consolidato e con unaprecisa ripartizione di ruoli, contenuto chiaro e non equivocabile dellecomunicazioni tra gli imputati, dichiarazioni auto ed etero accusatorie di diversicoimputati, ecc.).2.2.

Emerge poi in maniera evidente dalla lettura dei motivi di ricorso che,nel caso in esame, il difensore, denunciando apparentemente violazioni di leggee vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudicidi merito, limitandosi ad invocare (sempre in maniera del tutto generica) unadiversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questasede.

Va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).3.

L'inammissibilità dei ricorsi non consente di prendere in considerazione laeventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).4.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1989;avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/02/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararel’inammissibilità del ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorsodell’imputato [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Missori, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/02/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello degli imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diRavenna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: A) quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) ha dichiarato nondoversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capoA) in quanto estinto per prescrizione; 2) lo ha assolto per non aver commesso ilfatto dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. di cui al capo C; 3) ha rideterminato lapena per la residua imputazione sub D) (art. 648 cod. pen.) in anni 2, mesi 6 edeuro 6.000, revocando la pena accessoria; B) quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) hadichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per i reati di cui aicapi B, F e G; 2) concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena perle residue imputazioni di cui ai capi A (art. 416 comma 1 cod. pen.), C (art. 648cod. pen.), D (artt. 648 cod. pen.), E (artt. 648 cod. pen.), I (art. 648 cod.pen.), in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.400 di multa (revocando la penaaccessoria).I fatti come ricostruiti – in maniera sostanzialmente conforme – dallesentenze di merito possono essere così riassunti: [OSCURATO:PERSONA], detto Edo, sino al[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe diretto, promosso e organizzato un'associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche, mediante l'accessoabusivo a sistemi telematici e sostituzioni di persona; per la consumazione di talidelitti il sodalizio avrebbe fatto uso di numerosi documenti di identità (carted'identità e patenti anche estere) di provenienza delittuosa (per lo piùcontraffatte e alterate) che sarebbero state in molti casi procurate dall'imputatoMario [OSCURATO:PERSONA] (per tale ragione ritenuto partecipe dell'associazione). Il gruppo,mediante la collaborazione di operatori telematici e prestanome, avrebbe carpito,mediante attività di cd phishing, l'identità digitale di decine di persone offese emediante l'accesso ai loro conti correnti, effettuato con operazioni on line iltrasferimento di ingenti somme di denaro sui conti correnti aperti da prestanomecon documenti falsi; conti dai quali le somme provento dei reati venivano poibonificate su altri rapporti bancari riconducibili direttamente o indirettamente aivertici del sodalizio (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, deducendo i motiviche di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per ilcapo D). Il difensore rileva in particolare: a) che la motivazione è contraddittoriain quanto, a fronte di due episodi analoghi – quello di cui al capo C) e quello dicui al capo D –, pur fondandosi le accuse su elementi probatori della medesimanatura indiziaria e consistenza, i giudici di appello hanno assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalcapo C e lo hanno invece condannato per il capo D; b) che la Corte ha affermatoche l'imputato ha ricevuto i beni ricettati sulla base di elementi indiziari che nonpresentano i requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., omettendo di motivare inordine ai rilievi critici dell'appellante su tale aspetto della vicenda processuale.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazionedell'art. 648 cod. pen. sempre in relazione al capo D. In sostanza ci si duole delfatto che la Corte di appello (così come il Tribunale) aveva ritenuto il Cuomoresponsabile di ricettazione pur non sussistendo la prova che lo stesso avevaavuto la materiale disponibilità dei documenti d'identità contraffatti oggettodell'imputazione. I Giudici di merito avevano poi omesso di motivare: a) inordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] poteva essere lui stesso l'autore della falsificazione edunque del presunto reato presupposto della ricettazione; b) in ordine allaidoneità della condotta ascritta all'imputato di rendere difficoltosal'individuazione della provenienza dei beni.3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di leggein ordine all'elemento soggettivo. Il difensore, reiterando in parte argomenti giàesposti nel primo motivo, deduce in sostanza che gli elementi valorizzati dallaCorte di appello nulla dimostravano in ordine al dolo del reato di cui al capo D).4. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi.4.1. Con il primo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416,comma 1, cod. pen. (capo A), deducendo vizio di violazione di legge e dimotivazione. A detta del difensore: 1) la Corte di appello ha ritenuto sussistenteil reato associativo in mancanza di elementi idonei a dimostrare il vincolo stabiletra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti sodali; 2) la sentenza impugnata non dà contodell'esistenza di una struttura organizzativa e di una ripartizione di ruoli; 3) laCorte si è limitata a elencare singoli episodi delittuosi senza individuare ilprogramma criminoso dell'organizzazione.4.2. Con il secondo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo A deducendocontraddittorietà e illogicità della motivazione. A detta del difensore: 1) la Cortedi appello ha acriticamente valutato il contenuto delle intercettazioni in un'otticaesclusivamente accusatoria senza considerare le possibili spiegazioni alternativefornite dalla difesa; 2) la qualifica di promotore dell'associazione è stataimpugnata non ha dato conto dell'esistenza di una struttura organizzativa e diuna ripartizione di ruoli.4.3. Con il terzo motivo si impugna il capo della sentenza relativoall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640-ter(capo B).4.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in quanto la Corte diappello ha omesso di valutare le prove a favore dell'imputato e ha liquidatoapoditticamente le argomentazioni difensive relative alla marginalità del ruolo delTibor e alla insussistenza della sua responsabilità per i fatti più gravi. Inoltre,l'attendibilità delle dichiarazioni e delle chiamate in correità dei coimputati non èstata valutata adeguatamente.4.5. Col quinto motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in quanto: 1) la Corte di appello ha fondato il suo giudizio su proveassunte fuori del contraddittorio in violazione dell'art. 111 Cost.; 2) dallasentenza non è dato evincere quali siano i criteri usati per valutare le prove e perritenere prevalenti quella della pubblica accusa.5. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo è stato rinviato a quella del17/03/2026, con sospensione dei termini di prescrizione, in accoglimento dellarichiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale hadichiarato di aderire all'astensione proclamata dalla Camera penale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.1. I motivi di ricorso articolati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] possonoessere trattati congiuntamente in quanto censurano, sotto diversi profili (peraltroin gran parte sovrapponibili), l'affermazione di responsabilità per il reato diricettazione di cui al capo D.I motivi sono inammissibili per diverse ragioni.La difesa deduce in sostanza che i Giudici di merito avrebbero erroneamentedesunto la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto i documenti d'identità contraffatti(oggetto dell'imputazione) solo perché le fotografie di tali documenti sono stateinviate al coimputato [OSCURATO:PERSONA] con un telefono cellulare, non considerando: a) che ilcellulare col quale è avvenuto l'invio delle foto non è intestato all'odiernoricorrente e non è neppure certo che fosse a lui in uso (non potendosi desumerela prova di tale ultima circostanza in base al mero rinvenimento del telefono suun'auto che, come emergerebbe dai documenti prodotti dal difensore, non èneppure di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]); b) che in ogni caso è possibile che il mittentedisponesse solo delle fotografie e non anche dei documenti e dunque non neavesse mai avuto la materiale disponibilità. Si denuncia altresì: 1) il difetto dimotivazione in relazione dolo della ricettazione sia per quanto riguarda laconsapevolezza della provenienza delittuosa sia per ciò che riguarda il fine diprofitto; 2) la mancanza di motivazione in ordine al possibile concorso del Cuomonel delitto presupposto (falsificazione dei documenti); 3) la non configurabilitàdella ricettazione in quanto la condotta dell'imputato non era idonea adostacolare l'identificazione della provenienza dei beni.1.1. Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, pur denunciandoformalmente violazione di legge penale, le censure difensive si collocano contutta evidenza fuori del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. La violazione di legge si configura infatti unicamente quando, fermarestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si lamenta chequest'ultimo ha errato nella individuazione e/o nella applicazione della normagiuridica che quel fatto disciplina, e non anche, quando, come nel caso in esame,si contesta la ricostruzione del fatto concreto che risulta dalle sentenze di merito.1.2. Per il resto i motivi sopra esposti sono tutti inammissibili: o perchéprospettano violazioni non dedotte in appello (pur essendo ivi pacificamentededucibili), o perché aspecifici (non confrontandosi con le ragioni della decisioneimpugnata) ovvero perché versati in fatto, in quanto si limitano a prospettareuna diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza tuttavia individuarespecifici profili di contraddittorietà o illogicità manifesta nella valutazione operatadai Giudici di merito. In particolare, occorre rilevare:- che la questione della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare colquale sono state inviate al [OSCURATO:PERSONA] le fotografie dei documenti contraffatti,oltre ad essere una questione di fatto, non è stata neppure oggetto dei motivi diappello – posto che, come si evince da pagina 24 della sentenza impugnata, inrelazione al capo D, l'appellante si era limitato a dedurre che i documentifotografati non erano stati rinvenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] all'atto dellaperquisizione del 01/03/2016 ovvero che si trattava di falsi grossolani come sievinceva da uno scambio di messaggi intervenuti proprio tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA](non contestandosi dunque neppure che costui fosse l'interlocutore delcoimputato) –; si tratta dunque di questione mai posta in appello e quindi nondeducibile in sede di legittimità giusto il disposto dell'art. 606 comma 2 cod.proc. pen.;- che, fermo restando quanto precede, la difesa non si confrontaminimamente con i plurimi, gravi e convergenti elementi (dettagliatamenteindicati a p. 8 della sentenza di appello) dai quali è stata desunta la prova che ilcellulare utilizzato per inviare le fotografie dei documenti era in uso al [OSCURATO:PERSONA]; ladifesa si concentra infatti su una circostanza – vale a dire che l'auto sulla quale iltelefono è stato rinvenuto e sequestrato non era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] – deltutto irrilevante (peraltro è pacifico che il veicolo, come accertato dalla PG, era inuso all'imputato nel momento in cui il telefono vi è stato rinvenuto esequestrato); per tale aspetto il motivo è quindi totalmente aspecifico;- che la Corte territoriale (p. 29 della sentenza) ha risposto al motivo diappello, rilevando che l'imputato aveva sicuramente avuto la materialedisponibilità dei documenti posto che altrimenti non sarebbe stato in grado diinviarne le fotografie al [OSCURATO:PERSONA]; trattasi di motivazione del tutto logica nella qualenon è dato ravvisare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (profili, delresto, neppure dedotti dalla difesa); peraltro il motivo di ricorso è ancheaspecifico in quanto non si confronta con quanto riportato nella sentenza diappello (vale a dire che uno dei documenti fotografati era stato comunquerinvenuto nell'abitazione dove era stata eseguita la perquisizione e dove ilCuomo è stato sorpreso durante l'esecuzione della perquisizione stessa);- che la questione della materiale disponibilità dei documenti è, a benvedere, comunque scarsamente rilevante posto che l'art. 648 cod. pen. punisce,non solo chi riceve o occulta cose provenienti da delitto, ma anche chi “siintromette nel farle acquistare, ricevere o occultare” (condotta che il Cuomoavrebbe dunque commesso anche se si fosse limitato ad inviare al Simonfotografie ricevute da altri dei documenti d'identità falsificati);- che anche la contraddittorietà della motivazione denunciata dal difensore(peraltro in maniera del tutto generica) non sussiste in quanto la vicenda di cuial capo C (nella quale a carico del [OSCURATO:PERSONA] esistevano solo conversazioniintervenute tra altri imputati e ritenute dalla Corte insufficienti a provarne ilcoinvolgimento nella commissione del reato) è del tutto diversa da quella di cuial capo D (nella quale, come detto, gli elementi di prova a suo carico sonoplurimi e solidi);- che l'ipotesi che il ricorrente fosse l'autore dei reati presupposti (vale adire che fosse stato lui a falsificare i documenti d'identità) non risulta esserestata prospettata nei giudizi di merito e non è quindi deducibile in questa sede(trattandosi peraltro di questione di fatto); va peraltro evidenziato che, come piùvolte ribadito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia statoconcorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la provadel contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282955 – 01); ladifesa non si può quindi limitare a prospettare la mera eventualità che l'agentesia coinvolto nel reato presupposto ma deve allegare precisi elementi di provaidonei a dimostrare tale coinvolgimento;− che anche le questioni relative al dolo del reato di ricettazione (sotto ilduplice profilo della consapevolezza della provenienza dei beni e del fine diprofitto) non risultano essere state dedotte in appello e sono dunqueinammissibili in questa sede; fermo restando che il dolo, in questo caso, emergein maniera evidente (senza quindi necessità di specifica motivazione) dalle stessemodalità e circostanze del fatto (detenzione e cessione a terzi di documentipersonali contraffatti poi impiegati per eseguire truffe); peraltro per quantoriguarda la consapevolezza della provenienza è la stessa difesa che nell'atto diappello richiama una conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si lamenta col Cuomodella “grossolanità” della contraffazione, mentre per quanto riguarda il fine diprofitto a p. 7 la Corte di appello riporta il contenuto di un messaggio rinvenutosul cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] nel quale questo parlava di quanto spendevaper procurarsi i documenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA].− che l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza del bene è requisito richiesto per i soli reati di riciclaggio eautoriciclaggio e non anche per la ricettazione.2. I motivi di ricorso articolati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili in quanto del tutto generici e versati in fatto.2.1. Questa Corte ha costantemente ribadito che è inammissibile il ricorsoper cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelliintrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioniastratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anchequelli che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (explurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01;conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).Nel caso in esame, a fronte di una sentenza di appello che haadeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con correttiargomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie (vedi pp. 27-28), la difesa del ricorrente silimita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi (peraltro già generici)senza articolare specifica critica alle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata. Nessun confronto critico con gli elementi valorizzati daigiudici di merito (vedi pp. 48-55 della sentenza di primo grado e pp. 27-28 diquella di appello) per ritenere sussistente il reato associativo e per attribuire alSimon un ruolo apicale all'interno del sodalizio (reiterazione di reati in un arcotemporale significativo sulla base di un modus operandi consolidato e con unaprecisa ripartizione di ruoli, contenuto chiaro e non equivocabile dellecomunicazioni tra gli imputati, dichiarazioni auto ed etero accusatorie di diversicoimputati, ecc.).2.2. Emerge poi in maniera evidente dalla lettura dei motivi di ricorso che,nel caso in esame, il difensore, denunciando apparentemente violazioni di leggee vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudicidi merito, limitandosi ad invocare (sempre in maniera del tutto generica) unadiversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questasede. Va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).3. L'inammissibilità dei ricorsi non consente di prendere in considerazione laeventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris