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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06292/2026

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti entrambi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano di conferma della sentenza del Tribunale di Lecco in composizione monocratica, recante statuizione di condanna nei confronti di entrambi, in concorso, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione a scopo di cessione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, con riconoscimento continuazione interna alla contestazione di cui all'imputazione.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 192, 546 e 605 del medesimo codice, avuto riguardo al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati: i ricorrenti si dolgono della ritenuta attendibilità del teste Donnarumma e della relativa motivazione sul punto.

Il secondo motivo è articolato con riferimento alla violazione di legge sostanziale processuale, in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da entrambi gli imputati, senza l'assistenza del difensore, agli operanti e da questi riferite in dibattimento in ordine al riconoscimento, come propri, dei vestiti rinvenuti nella stanza ove, in esito a perquisizione, furono rinvenuti rispettivamente una somma di denaro non esigua in contanti e la sostanza stupefacente, con conseguente carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Il terzo motivo di ricorso deduce vizio della sentenza con riferimento alla erronea applicazione di norma sostanziale, in particolare dell'art. 110 cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], asseritamente fondata su circostanza non sufficienti allo scopo, ovvero la disponibilità di una somma di denaro contanti, il possesso delle chiavi dell'appartamento e la presenza, all'interno del medesimo appartamento, di altro denaro.

Con il quarto motivo si censura vizio della motivazione per eccessività della pena e carenza di motivazione quanto ai criteri di commisurazione della stessa, all'esito stabilità nella misura pari al quadruplo del minimo edittale previsto per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/1990, anche in relazione alla ritenuta, e non provata, protrazione dell'attività di spaccio durante alcuni mesi, negando infine il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si censura, come detto, la valutazione di attendibilità di uno dei testi la cui deposizione è stata utilizzata sia dalla sentenza di primo grado che dalla sentenza di conferma emessa dalla Corte di appello, attraverso lo specifico e testuale richiamo alla prima: siamo quindi al cospetto di una "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Deve, inoltre, premettersi che nel giudizio di legittimità è estranea al perimetro di cognizione della Corte, in ragione della relativa natura fattuale, ogni questione che tenda ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli elementi probatori utilizzati dai giudici di merito.

Quanto alla valutazione di attendibilità di un teste, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02).

Ove, poi, il motivo di ricorso sia articolato, come nel caso di specie, anche in relazione al vizio di motivazione, resta comunque preclusa alla corte una rivalutazione degli elementi sui quali quel giudizio di attendibilità si è fondato (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), potendo la stessa solo sindacare la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01).

Nel caso di specie, la motivazione in punto di attendibilità del teste Donnarumma, svolta dal giudice di primo grado, risulta scevra dai lamentati profili di contraddittorietà e manifesta illogicità: allo scopo, il Tribunale di Lecco ha richiamato il contegno genuino e spontaneo tenuto dal Donnarumma nell'immediatezza dei fatti, allorché consegnò immediatamente agli operanti lo stupefacente in suo possesso, la circostanza che costui abbia altresì dichiarato di essersi reso disponibile ad accompagnare gli imputati ponendosi alla guida della vettura di proprietà degli odierni ricorrenti, in cambio dell'eroina ceduta gratuitamente o a credito, nonché gli elementi di riscontro a tali dichiarazioni propalanti dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria (che ha riferito che durante l'attività di controllo i due imputati sono sopraggiunti a bordo di una autovettura condotta dal Donnarumma - pag. 3 della sentenza di primo grado -, che identiche erano le modalità di confezionamento delle dosi acquistate da Donnarumma e di quelle rinvenute all'esito della perquisizione).

A sua volta, la Corte di Appello ha richiamato anche in sintesi gli argomenti del primo giudice e ritenuto, parimenti, di escludere che la mancata presentazione del Donnarumma all'udienza nella quale doveva essere sentito, potesse valutarsi quale elemento idoneo a sovvertire la valutazione di attendibilità del teste.

Concludendo, a fronte della motivazione svolta in punto di attendibilità del Donnarumma, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.

Quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01).

Dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla corte di Appello, emerge che la valutazione di riferibilità dell'abitazione (e di quanto in essa contenuto) agli odierni ricorrenti, non si fonda soltanto sulla ammessa riconducibilità ai medesimi del vestiario ivi custodito, ma su solide emergenze probatorie compiutamente ripercorse dal giudice attraverso la narrazione del teste di polizia giudiziaria, quella del teste Donnarumma e, non ultimi, attraverso gli esiti delle attività di perquisizione e sequestro.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, articolato con riferimento alla posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è generico poiché non si confronta con la compiuta motivazione svolta dai giudici di merito che, oltre alle circostanze sopra riportate, hanno compiutamente ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] sulla base sia delle dichiarazioni dell'operante che del Donnarumma, che ha assegnato ad entrambi i fratelli un ruolo attivo nella commissione del reato contestato.4.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla carenza di motivazione sui criteri di commisurazione della pena, si evidenzia che sia nella sentenza della Corte di appello che in quella del Tribunale, sul punto, vi è una motivazione congrua ed esaustiva, rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi evidenziate, da un lato, la natura di droghe c.d. pesanti delle sostanze detenute e cedute, la quotidianità dell'attività di spaccio per come descritta dal Donnarumma e l'entità dei profitti dalla complessivamente tratti.

A fronte di tale motivazione, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., la censura formulata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, non è consentita dalla legge (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] igliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti entrambi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano di conferma della sentenza del Tribunale di Lecco in composizione monocratica, recante statuizione di condanna nei confronti di entrambi, in concorso, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione a scopo di cessione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, con riconoscimento continuazione interna alla contestazione di cui all'imputazione. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 192, 546 e 605 del medesimo codice, avuto riguardo al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati: i ricorrenti si dolgono della ritenuta attendibilità del teste Donnarumma e della relativa motivazione sul punto. Il secondo motivo è articolato con riferimento alla violazione di legge sostanziale processuale, in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da entrambi gli imputati, senza l'assistenza del difensore, agli operanti e da questi riferite in dibattimento in ordine al riconoscimento, come propri, dei vestiti rinvenuti nella stanza ove, in esito a perquisizione, furono rinvenuti rispettivamente una somma di denaro non esigua in contanti e la sostanza stupefacente, con conseguente carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio della sentenza con riferimento alla erronea applicazione di norma sostanziale, in particolare dell'art. 110 cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], asseritamente fondata su circostanza non sufficienti allo scopo, ovvero la disponibilità di una somma di denaro contanti, il possesso delle chiavi dell'appartamento e la presenza, all'interno del medesimo appartamento, di altro denaro. Con il quarto motivo si censura vizio della motivazione per eccessività della pena e carenza di motivazione quanto ai criteri di commisurazione della stessa, all'esito stabilità nella misura pari al quadruplo del minimo edittale previsto per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/1990, anche in relazione alla ritenuta, e non provata, protrazione dell'attività di spaccio durante alcuni mesi, negando infine il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si censura, come detto, la valutazione di attendibilità di uno dei testi la cui deposizione è stata utilizzata sia dalla sentenza di primo grado che dalla sentenza di conferma emessa dalla Corte di appello, attraverso lo specifico e testuale richiamo alla prima: siamo quindi al cospetto di una "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Deve, inoltre, premettersi che nel giudizio di legittimità è estranea al perimetro di cognizione della Corte, in ragione della relativa natura fattuale, ogni questione che tenda ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli elementi probatori utilizzati dai giudici di merito. Quanto alla valutazione di attendibilità di un teste, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). Ove, poi, il motivo di ricorso sia articolato, come nel caso di specie, anche in relazione al vizio di motivazione, resta comunque preclusa alla corte una rivalutazione degli elementi sui quali quel giudizio di attendibilità si è fondato (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), potendo la stessa solo sindacare la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). Nel caso di specie, la motivazione in punto di attendibilità del teste Donnarumma, svolta dal giudice di primo grado, risulta scevra dai lamentati profili di contraddittorietà e manifesta illogicità: allo scopo, il Tribunale di Lecco ha richiamato il contegno genuino e spontaneo tenuto dal Donnarumma nell'immediatezza dei fatti, allorché consegnò immediatamente agli operanti lo stupefacente in suo possesso, la circostanza che costui abbia altresì dichiarato di essersi reso disponibile ad accompagnare gli imputati ponendosi alla guida della vettura di proprietà degli odierni ricorrenti, in cambio dell'eroina ceduta gratuitamente o a credito, nonché gli elementi di riscontro a tali dichiarazioni propalanti dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria (che ha riferito che durante l'attività di controllo i due imputati sono sopraggiunti a bordo di una autovettura condotta dal Donnarumma - pag. 3 della sentenza di primo grado -, che identiche erano le modalità di confezionamento delle dosi acquistate da Donnarumma e di quelle rinvenute all'esito della perquisizione). A sua volta, la Corte di Appello ha richiamato anche in sintesi gli argomenti del primo giudice e ritenuto, parimenti, di escludere che la mancata presentazione del Donnarumma all'udienza nella quale doveva essere sentito, potesse valutarsi quale elemento idoneo a sovvertire la valutazione di attendibilità del teste. Concludendo, a fronte della motivazione svolta in punto di attendibilità del Donnarumma, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. Quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). Dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla corte di Appello, emerge che la valutazione di riferibilità dell'abitazione (e di quanto in essa contenuto) agli odierni ricorrenti, non si fonda soltanto sulla ammessa riconducibilità ai medesimi del vestiario ivi custodito, ma su solide emergenze probatorie compiutamente ripercorse dal giudice attraverso la narrazione del teste di polizia giudiziaria, quella del teste Donnarumma e, non ultimi, attraverso gli esiti delle attività di perquisizione e sequestro. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, articolato con riferimento alla posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è generico poiché non si confronta con la compiuta motivazione svolta dai giudici di merito che, oltre alle circostanze sopra riportate, hanno compiutamente ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] sulla base sia delle dichiarazioni dell'operante che del Donnarumma, che ha assegnato ad entrambi i fratelli un ruolo attivo nella commissione del reato contestato.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla carenza di motivazione sui criteri di commisurazione della pena, si evidenzia che sia nella sentenza della Corte di appello che in quella del Tribunale, sul punto, vi è una motivazione congrua ed esaustiva, rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi evidenziate, da un lato, la natura di droghe c.d. pesanti delle sostanze detenute e cedute, la quotidianità dell'attività di spaccio per come descritta dal Donnarumma e l'entità dei profitti dalla complessivamente tratti. A fronte di tale motivazione, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., la censura formulata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, non è consentita dalla legge (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] igliere este
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