CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 09729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/10/2020 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le note di trattazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha contestato le conclusioni del Pubblico Ministero e ha insistito nelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la sentenza impugnata si era conformata acriticamente al motivo di appello del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Messina. Sostiene che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, l'accertamento fiscale avrebbe dovuto essere notificato alla Curatela, che avrebbe potuto effettuare il ravvedimento operoso. Ritiene che, pertanto, il reato non sia a lui ascrivibile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. In primo grado il Tribunale ha assolto l'imputato perché riteneva non raggiunta la prova del superamento delle soglie di punibilità fissate dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello, invece, sulla base della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle entrate, ha accertato l'evasione dell'imposta, individuata grazie allo spesometro, nella misura di euro 72.419,00 per IRES e di euro 58.436,00 per IVA. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581-01), secondo cui l'accertamento fiscale, sia pur induttivo, costituisce prova atipica del processo penale. La Corte territoriale ha altresì valorizzato come ulteriore elemento a carico la circostanza che l'imputato non aveva contestato l'accertamento fiscale e non aveva offerto alcun elemento in suo favore. Secondo la difesa, tale contestazione spettava alla Curatela fallimentare. L'affermazione è priva di pregio. Nulla impedisce all'imputato di assolvere comunque l'obbligo tributario con risorse proprie o di impugnare la pretesa tributaria nelle sedi competenti in ipotesi di inerzia degli organi fallimentari (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 12854 del 23/05/2018, Rv. 648887-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 ottobre 2021 Il Consigliere esten