Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24595/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n.

Repubblica Dominicana il 17/6/1996 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 6/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina aggravata in concorso, lesioni e plurimi furti, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, il Fodor alla pena di anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la Gomez alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3.

I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure.

La Corte territoriale ha, infatti, chiarito che alla rivisitazione del giudizio di comparazione osta la recidiva ex art. 99, comma 4 cod.pen., contestata e ritenuta con riguardo ad entrambi i prevenuti, attesa la preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha sottolineato che la pena base si colloca per ambedue i ricorrenti nella fascia bassa della forbice edittale del delitto di rapina, al minimo per la Gomez, poco al di sopra per il Fodor in ragione della più spiccata inclinazione a delinquere, mentre il complessivo trattamento praticato appare rispondente all'offensività dei fatti giudicati e alla personalità degli autori.

La difesa reitera profili adeguatamente scrutinati in sede di merito in assenza di puntuale correlazione con la motivazione reiettiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. Repubblica Dominicana il 17/6/1996 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 6/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina aggravata in concorso, lesioni e plurimi furti, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, il Fodor alla pena di anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la Gomez alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure. La Corte territoriale ha, infatti, chiarito che alla rivisitazione del giudizio di comparazione osta la recidiva ex art. 99, comma 4 cod.pen., contestata e ritenuta con riguardo ad entrambi i prevenuti, attesa la preclusione di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen. Quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha sottolineato che la pena base si colloca per ambedue i ricorrenti nella fascia bassa della forbice edittale del delitto di rapina, al minimo per la Gomez, poco al di sopra per il Fodor in ragione della più spiccata inclinazione a delinquere, mentre il complessivo trattamento praticato appare rispondente all'offensività dei fatti giudicati e alla personalità degli autori. La difesa reitera profili adeguatamente scrutinati in sede di merito in assenza di puntuale correlazione con la motivazione reiettiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris