Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24315/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2620 - controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 252/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 21833/21Rilevato che:Numero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026Con sentenza del giorno 11.2.2021 n. 97, la Corte d’apNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026Salerno accoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Salerno che aveva accolto la domanda di MarcelloGiani, volta alla declaratoria del diritto del ricorrente allapensione di vecchiaia, avendo quest’ultimo limitato l’oggettodella controversia al solo accertamento del diritto diregolarizzare spontaneamente, ai sensi dell’art. 14 del nuovoregolamento della disciplina delle sanzioni della [OSCURATO:PERSONA],le contribuzioni per gli anni 1981-1984, mediante produzione diautocertificazione.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto chel’autocertificazione possa essere validamente utilizzata quando,a fronte di una documentazione pubblica esistente, la parteinteressata ne dichiari, sotto la propria responsabilità, ilcontenuto; pertanto, aveva errato il tribunale quando avevaricondotto all’autocertificazione la funzione di prova e non già dimezzo di prova e, quindi, le aveva riconosciuto valenzasostitutiva di un documento inesistente, perché l’Agenzia delleEntrate aveva attestato di non poter reperire la documentazionereddituale degli anni 1981-1984.Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, la rinuncia in corso dicausa del Giani alla domanda di declaratoria del diritto allaprestazione, previa regolarizzazione amministrativa, insistendoinvece solo nella domanda di declaratoria di illegittimità delprovvedimento CNF di rigetto dell’istanza e nella domanda dideclaratoria della fondatezza della pretesa dello stesso, diregolarizzazione contributiva, ex art. 14 del Regolamento,mediante autocertificazione dei redditi e dei volumi di affarirelativi agli anni 1981-1984, comportava, ad avviso della CorteNumero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026del merito, l’inammissibilità di quest’ultima domanda, Nucmheero dli ara ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026Corte d’appello ha ritenuto avere mera natura di accertamentoincidentale della domanda principale, laddove alla prova deiredditi 1981-1984 conseguirebbe l’ammissione al pagamentodei contributi sui redditi come autocertificati ma non più censitie, quindi, l’incremento all’esito di tale procedura, dell’anzianitàcontributiva: la domanda così come riformulata era, pertanto,inammissibile, perché il diritto alla prova attraversol’autocertificazione involgeva la valutazione sulla rilevanzadell’autocertificazione, in un procedimento amministrativo qualequello di competenza della Cassa forense che oramai eradefinito, mentre in sede giudiziaria l’autocertificazione deiredditi, in assenza come detto del corrispondente documentoufficiale, non aveva alcuna valenza.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione, sulla base di due motivi, mentrela [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del capo disentenza impugnato, in relazione all’art. 360 primo comma nn.3 e 4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perchéerroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibilela domanda del Giani.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del NuovoNumero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026Regolamento della disciplina delle sanzioni e il vizio di nuNlluimtàer od dei ral ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativo capo della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avevaerroneamente statuito che l’autocertificazione è uno strumentodi agevolazione probatoria non alternativo alle attestazionirilasciate dalle P.A., ma all’onere di produzione dellecertificazioni medesime (e la parte ne dichiara il contenuto sottola propria responsabilità, contenuto che può essere verificatodalla P.A. ricevente), che però nella specie non poteva essereutilizzata, perché la P.A. non deteneva più il documento ufficiale(quindi, l’autodichiarazione non era suscettibile di controllo daparte della P.A. ricevente): secondo il ricorrentel’autocertificazione, invece, doveva essere considerata unaprova e non un mezzo di prova.In via preliminare e dirimente, la parte ricorrente, con lamemoria ex art. 380 bis c.p.c., dà atto di un fatto sopravvenutoe cioè, il suo collocamento in pensione con delibera del16.12.2025 da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza edAssistenza Forense che quindi ha riconosciuto, di fatto, quantorichiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], seppur con una decorrenzaparzialmente diversa, infatti, l’iscrizione è stata riconosciuta dal1985 (e la decorrenza della pensione dall’1.2.16, v. p. 1 dellamemoria): tale fatto sopravvenuto determina la carenzasopravvenuta d’interesse alla decisione della domanda, comequalificata in appello, attinente alla efficaciadell’autocertificazione reddituale.Tale modalità di soluzione del contenzioso in sedeamministrativa, con riconoscimento della prestazione, giustificala compensazione delle spese di legittimità.Non è dovuta la corresponsione del doppio del contributounificato, atteso che la declaratoria d’inammissibilità consegueNumero registro generale 21833/2021ad un fatto sopravvenuto, rispetto a quando fu introdotto iNl umero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 24315/2026giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 delData pubblicazione 31/07/202630/09/2015 che prevede la non corresponsione del CU, in casodi estinzione del giudizio).

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CSSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenzad’interesse.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2620 - controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 252/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 21833/21Rilevato che:Numero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026Con sentenza del giorno 11.2.2021 n. 97, la Corte d’apNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026Salerno accoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Salerno che aveva accolto la domanda di MarcelloGiani, volta alla declaratoria del diritto del ricorrente allapensione di vecchiaia, avendo quest’ultimo limitato l’oggettodella controversia al solo accertamento del diritto diregolarizzare spontaneamente, ai sensi dell’art. 14 del nuovoregolamento della disciplina delle sanzioni della [OSCURATO:PERSONA],le contribuzioni per gli anni 1981-1984, mediante produzione diautocertificazione.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto chel’autocertificazione possa essere validamente utilizzata quando,a fronte di una documentazione pubblica esistente, la parteinteressata ne dichiari, sotto la propria responsabilità, ilcontenuto; pertanto, aveva errato il tribunale quando avevaricondotto all’autocertificazione la funzione di prova e non già dimezzo di prova e, quindi, le aveva riconosciuto valenzasostitutiva di un documento inesistente, perché l’Agenzia delleEntrate aveva attestato di non poter reperire la documentazionereddituale degli anni 1981-1984.Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, la rinuncia in corso dicausa del Giani alla domanda di declaratoria del diritto allaprestazione, previa regolarizzazione amministrativa, insistendoinvece solo nella domanda di declaratoria di illegittimità delprovvedimento CNF di rigetto dell’istanza e nella domanda dideclaratoria della fondatezza della pretesa dello stesso, diregolarizzazione contributiva, ex art. 14 del Regolamento,mediante autocertificazione dei redditi e dei volumi di affarirelativi agli anni 1981-1984, comportava, ad avviso della CorteNumero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026del merito, l’inammissibilità di quest’ultima domanda, Nucmheero dli ara ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026Corte d’appello ha ritenuto avere mera natura di accertamentoincidentale della domanda principale, laddove alla prova deiredditi 1981-1984 conseguirebbe l’ammissione al pagamentodei contributi sui redditi come autocertificati ma non più censitie, quindi, l’incremento all’esito di tale procedura, dell’anzianitàcontributiva: la domanda così come riformulata era, pertanto,inammissibile, perché il diritto alla prova attraversol’autocertificazione involgeva la valutazione sulla rilevanzadell’autocertificazione, in un procedimento amministrativo qualequello di competenza della Cassa forense che oramai eradefinito, mentre in sede giudiziaria l’autocertificazione deiredditi, in assenza come detto del corrispondente documentoufficiale, non aveva alcuna valenza.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione, sulla base di due motivi, mentrela [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del capo disentenza impugnato, in relazione all’art. 360 primo comma nn.3 e 4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perchéerroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibilela domanda del Giani.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del NuovoNumero registro generale 21833/2021Numero sezionale 2620/2026Regolamento della disciplina delle sanzioni e il vizio di nuNlluimtàer od dei ral ccolta generale 24315/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativo capo della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avevaerroneamente statuito che l’autocertificazione è uno strumentodi agevolazione probatoria non alternativo alle attestazionirilasciate dalle P.A., ma all’onere di produzione dellecertificazioni medesime (e la parte ne dichiara il contenuto sottola propria responsabilità, contenuto che può essere verificatodalla P.A. ricevente), che però nella specie non poteva essereutilizzata, perché la P.A. non deteneva più il documento ufficiale(quindi, l’autodichiarazione non era suscettibile di controllo daparte della P.A. ricevente): secondo il ricorrentel’autocertificazione, invece, doveva essere considerata unaprova e non un mezzo di prova.In via preliminare e dirimente, la parte ricorrente, con lamemoria ex art. 380 bis c.p.c., dà atto di un fatto sopravvenutoe cioè, il suo collocamento in pensione con delibera del16.12.2025 da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza edAssistenza Forense che quindi ha riconosciuto, di fatto, quantorichiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], seppur con una decorrenzaparzialmente diversa, infatti, l’iscrizione è stata riconosciuta dal1985 (e la decorrenza della pensione dall’1.2.16, v. p. 1 dellamemoria): tale fatto sopravvenuto determina la carenzasopravvenuta d’interesse alla decisione della domanda, comequalificata in appello, attinente alla efficaciadell’autocertificazione reddituale.Tale modalità di soluzione del contenzioso in sedeamministrativa, con riconoscimento della prestazione, giustificala compensazione delle spese di legittimità.Non è dovuta la corresponsione del doppio del contributounificato, atteso che la declaratoria d’inammissibilità consegueNumero registro generale 21833/2021ad un fatto sopravvenuto, rispetto a quando fu introdotto iNl umero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 24315/2026giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 delData pubblicazione 31/07/202630/09/2015 che prevede la non corresponsione del CU, in casodi estinzione del giudizio). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CSSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenzad’interesse.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24315/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris