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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23225/2024

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seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 di questa Sezione udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di procedere alla correzione; OSSERVA rilevato che con sentenza del 15 febbraio 2024 di questa Sezione è stato definito il procedimento n. 41222/2023 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ma per mero errore materiale è stata omessa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva chiesto la liquidazione come da nota spese depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772); ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione della sentenza di questa Sezione, mediante integrazione del dispositivo con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in 1.844 euro - non spettando il compenso richiesto per la fase introduttiva - oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza emessa da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 41222/2023 aggiungendo, dopo le parole "ammende", la seguente statuizione: "condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi 1.844 euro oltre accessori di legge".

Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 di questa Sezione udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di procedere alla correzione; OSSERVA rilevato che con sentenza del 15 febbraio 2024 di questa Sezione è stato definito il procedimento n. 41222/2023 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ma per mero errore materiale è stata omessa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva chiesto la liquidazione come da nota spese depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772); ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione della sentenza di questa Sezione, mediante integrazione del dispositivo con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in 1.844 euro - non spettando il compenso richiesto per la fase introduttiva - oltre accessori di legge. P. Q. M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza emessa da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 41222/2023 aggiungendo, dopo le parole "ammende", la seguente statuizione: "condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi 1.844 euro oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così
Sentenza Cassazione n. 23225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris