CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 di questa Sezione udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di procedere alla correzione; OSSERVA rilevato che con sentenza del 15 febbraio 2024 di questa Sezione è stato definito il procedimento n. 41222/2023 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ma per mero errore materiale è stata omessa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva chiesto la liquidazione come da nota spese depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772); ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione della sentenza di questa Sezione, mediante integrazione del dispositivo con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in 1.844 euro - non spettando il compenso richiesto per la fase introduttiva - oltre accessori di legge. P. Q. M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza emessa da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 41222/2023 aggiungendo, dopo le parole "ammende", la seguente statuizione: "condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi 1.844 euro oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così