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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33790/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1RG 12791-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.

Rilevato che il ricorso — nella parte in cui denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di violazione di domicilio ai sensi dell'art.614 cod. pen. — è inammissibile in quanto è inedito, perché la tesi della mancanza di volontà predatoria non era stata oggetto dell'appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che il ricorso — nella parte in cui deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è del tutto generico in quanto non chiarisce perché, se il furto fosse stato portato a consumazione, il maltolto sarebbe stato lievissimo, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte quale presupposto per il riconoscimento dell'attenuante (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1RG 12791-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Rilevato che il ricorso — nella parte in cui denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di violazione di domicilio ai sensi dell'art.614 cod. pen. — è inammissibile in quanto è inedito, perché la tesi della mancanza di volontà predatoria non era stata oggetto dell'appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il ricorso — nella parte in cui deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è del tutto generico in quanto non chiarisce perché, se il furto fosse stato portato a consumazione, il maltolto sarebbe stato lievissimo, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte quale presupposto per il riconoscimento dell'attenuante (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
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