Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05610/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 4349 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati- per la cassazione della sentenza n. 623/2023della CORTE d ’ APPELLO di GENOVA, depositata il 30 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani .

Rilevato che:

1. con sentenza n. 452/2022 il Tribunale di Imperia rigettò l’opposizione di terzo proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.158/2021, pronunciata dal lo stesso Tribunale in grado d’appello,con cui era stat a dichiarata la nullità della sentenza parziale n.148/2018, emessa dal Giudice di pace d i Sanremo nel giudizio risarcitorio introdotto dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA], con diritto della [OSCURATO:SOCIETA]ad ottenere la restituzione delle spese legali pagategli, in esecuzione della predetta sentenza parziale, nella qualità di difensore distrattariodell’attore; 2.l’appello avverso questa decisione è stato rigettato dalla Corte territoriale di Genovacon sentenza 30 maggio 2023, n.623; la Corte d’appello, previo sollevamento della questione ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando la pronuncia di questa Corte n.16729/2009, ha affermato che la sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; pertanto, poiché la decisione opposta, emessa in grado d’appello, era ricorribile per cassazione, anche la sentenza che aveva deciso l’opposizione avrebbe dovuto essere gravata con lo stesso mezzo; la Corte di merito ha quin di regolato le spese del grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] (appellante soccombente ) al rimborso di quellesostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] (appellata vittoriosa), pur applicando la riduzionenella misura del 50% ai sensi dell’art.4, comma 9, del DM n. 55/2025, in considerazione dellacircostanza che l’ appellante aveva formulato dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, senza ottenere, peraltro, l’accettazione della controparte; 3.per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; risponde con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che restano intimati; la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale ; il Procuratore Generalenon ha depositato conclusioni scritte ; la società controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo viene denunciata « la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.»; il ricorrente ce n sura la sentenza impugnata per non avere esaminato l’eccezionedi nullità della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al suo difensore nel giudizio d’appello , Avv.

Ma rgherita P ace, e di conseguente nullità della costituzione della compagnia assicurativ a nel predetto giudizio; evidenzia che, se avesse rilevato tale nullità, la Corte d’appello , pur dichiarando inammissibile l’impugnazione, non l’avrebbecondannato al pagamento delle spese del grado; 1.1.il motivo è inammissibile; perché si verifichi il vizio di motivazione lesivo del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. – l’unico sindacabile in sede di legittimità in seguito alla riformulazione dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 –il vizio medesimo non solo deve concretare la totale mancanza, la mera apparenza, la irriducibile contraddittorietà o la perplessità ed obiettiva incomprensibilità della motivazione, ma deve alt resì emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata, non potendo essere desunto aliundedal confronto con altri atti o risultanze processuali (Cass., Sez.

U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090); nella specie, vienededotto un vizio di motivazione non emergente direttamente dal testo della sentenza d’appello ma desumibile dal confronto con la memoria di replicadepositata nel corso del giudizio , in cui sarebbe s tata sollevata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] peril giudizio d’appello; la censura è dunque inammissibile, non potendo essa essere riqualificata come censura di omessa pronuncia ( viz i o configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito: Cass. 176/10/2024, n. 26913),avuto riguardo alla circostanza che la stessa parte ricorrente ha dedotto che l’ eccezione non esaminata , concernente una questione processuale rilevabile d ’ ufficio , era stata sollevatasoltanto nella memoria di replica ; 2.con il secondo motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 83 cod.proc civ.»; il ricorrente osserva che nella procura utilizzata dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto dell’appellataUnipolsai Assicurazioni – priva dell’indicazione del nominativo dell’appellante e priva di data – no n risultavaalcun elemento da cui poteva ragionevolmente desumersi che fossestata rilasciata per contraddire all’ appello da lui proposto avverso la sentenzan.452/2022 del Tribunale di Imperia, sicché essa avrebbe potuto essere stata rilasciata anche prima che fosse notificato alla società conferente l’atto di citazione in appello; 2.1.il motivo è infondato; dall’esame dell’atto – depositato dallo stes s o ricorrente in questo giudizio di legittimità come documento n. 8– si evince che la procura in questione recava l’indicazione della società conferente ([OSCURATO:SOCIETA].), del soggetto titolare dei poteri rappre sentativi e degli estremi della procura notarile con cui tali poteri erano stati ad esso conferiti; era sottoscrittada detto soggetto con l’ autentica dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed indicava quindi il contenutodel mandato ad essa rilasciato con riferimentoalle attività tipiche d i ogni grado del giudizio di merito ; quanto al carattere di specialità – vigorosamente ma infondatamentecontestato dal ricorrente – , esso può desumersi dalla pacifica circostanza (del resto, evincibile con evidenza dal documento rappresentativo della procura, versato in atti dal ricorrente, recante una sottoscrizione digitale “qualificata” riconducibile a “[OSCURATO:PERSONA]”) che l a costituzione in giudizio dell’appellata era avvenuta in via telematica, sicché deve reputarsi che la procura, rilasciata su foglio A4, pur essendone materialmente separata , fosse telematicamente congiunta alla comparsadi costituzione e risposta in appello,per essere presumibilmente contenuta nella medesima “busta telematica”; questa Corte, nel suo massimo consesso,ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura ri la s ciata pe r il ri corso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui tale requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell’atto cui accede , essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimentoda impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez.

Un., 19/01/2024 , n.2075 ; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio , nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con riguardo al giudizio di merito , dovendosidunque ritenere integrat o il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all’atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello ) e non sia ad esso successiva; in definitiva, il ricorso va rigettato;

3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva espletata; in proposito, deve rimarcar si che la memoria depositata dallasocietà controricorrente è meramente ripetitiva del controricorso; 4.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudiziodi legittimità che liquida in Euro 536,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 4349 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati- per la cassazione della sentenza n. 623/2023della CORTE d ’ APPELLO di GENOVA, depositata il 30 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: 1. con sentenza n. 452/2022 il Tribunale di Imperia rigettò l’opposizione di terzo proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.158/2021, pronunciata dal lo stesso Tribunale in grado d’appello,con cui era stat a dichiarata la nullità della sentenza parziale n.148/2018, emessa dal Giudice di pace d i Sanremo nel giudizio risarcitorio introdotto dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA], con diritto della [OSCURATO:SOCIETA]ad ottenere la restituzione delle spese legali pagategli, in esecuzione della predetta sentenza parziale, nella qualità di difensore distrattariodell’attore; 2.l’appello avverso questa decisione è stato rigettato dalla Corte territoriale di Genovacon sentenza 30 maggio 2023, n.623; la Corte d’appello, previo sollevamento della questione ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando la pronuncia di questa Corte n.16729/2009, ha affermato che la sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; pertanto, poiché la decisione opposta, emessa in grado d’appello, era ricorribile per cassazione, anche la sentenza che aveva deciso l’opposizione avrebbe dovuto essere gravata con lo stesso mezzo; la Corte di merito ha quin di regolato le spese del grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] (appellante soccombente ) al rimborso di quellesostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] (appellata vittoriosa), pur applicando la riduzionenella misura del 50% ai sensi dell’art.4, comma 9, del DM n. 55/2025, in considerazione dellacircostanza che l’ appellante aveva formulato dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, senza ottenere, peraltro, l’accettazione della controparte; 3.per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; risponde con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che restano intimati; la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale ; il Procuratore Generalenon ha depositato conclusioni scritte ; la società controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo viene denunciata « la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.»; il ricorrente ce n sura la sentenza impugnata per non avere esaminato l’eccezionedi nullità della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al suo difensore nel giudizio d’appello , Avv. Ma rgherita P ace, e di conseguente nullità della costituzione della compagnia assicurativ a nel predetto giudizio; evidenzia che, se avesse rilevato tale nullità, la Corte d’appello , pur dichiarando inammissibile l’impugnazione, non l’avrebbecondannato al pagamento delle spese del grado; 1.1.il motivo è inammissibile; perché si verifichi il vizio di motivazione lesivo del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. – l’unico sindacabile in sede di legittimità in seguito alla riformulazione dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 –il vizio medesimo non solo deve concretare la totale mancanza, la mera apparenza, la irriducibile contraddittorietà o la perplessità ed obiettiva incomprensibilità della motivazione, ma deve alt resì emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata, non potendo essere desunto aliundedal confronto con altri atti o risultanze processuali (Cass., Sez. U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090); nella specie, vienededotto un vizio di motivazione non emergente direttamente dal testo della sentenza d’appello ma desumibile dal confronto con la memoria di replicadepositata nel corso del giudizio , in cui sarebbe s tata sollevata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] peril giudizio d’appello; la censura è dunque inammissibile, non potendo essa essere riqualificata come censura di omessa pronuncia ( viz i o configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito: Cass. 176/10/2024, n. 26913),avuto riguardo alla circostanza che la stessa parte ricorrente ha dedotto che l’ eccezione non esaminata , concernente una questione processuale rilevabile d ’ ufficio , era stata sollevatasoltanto nella memoria di replica ; 2.con il secondo motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 83 cod.proc civ.»; il ricorrente osserva che nella procura utilizzata dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto dell’appellataUnipolsai Assicurazioni – priva dell’indicazione del nominativo dell’appellante e priva di data – no n risultavaalcun elemento da cui poteva ragionevolmente desumersi che fossestata rilasciata per contraddire all’ appello da lui proposto avverso la sentenzan.452/2022 del Tribunale di Imperia, sicché essa avrebbe potuto essere stata rilasciata anche prima che fosse notificato alla società conferente l’atto di citazione in appello; 2.1.il motivo è infondato; dall’esame dell’atto – depositato dallo stes s o ricorrente in questo giudizio di legittimità come documento n. 8– si evince che la procura in questione recava l’indicazione della società conferente ([OSCURATO:SOCIETA].), del soggetto titolare dei poteri rappre sentativi e degli estremi della procura notarile con cui tali poteri erano stati ad esso conferiti; era sottoscrittada detto soggetto con l’ autentica dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed indicava quindi il contenutodel mandato ad essa rilasciato con riferimentoalle attività tipiche d i ogni grado del giudizio di merito ; quanto al carattere di specialità – vigorosamente ma infondatamentecontestato dal ricorrente – , esso può desumersi dalla pacifica circostanza (del resto, evincibile con evidenza dal documento rappresentativo della procura, versato in atti dal ricorrente, recante una sottoscrizione digitale “qualificata” riconducibile a “[OSCURATO:PERSONA]”) che l a costituzione in giudizio dell’appellata era avvenuta in via telematica, sicché deve reputarsi che la procura, rilasciata su foglio A4, pur essendone materialmente separata , fosse telematicamente congiunta alla comparsadi costituzione e risposta in appello,per essere presumibilmente contenuta nella medesima “busta telematica”; questa Corte, nel suo massimo consesso,ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura ri la s ciata pe r il ri corso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui tale requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell’atto cui accede , essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimentoda impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024 , n.2075 ; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio , nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con riguardo al giudizio di merito , dovendosidunque ritenere integrat o il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all’atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello ) e non sia ad esso successiva; in definitiva, il ricorso va rigettato; 3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva espletata; in proposito, deve rimarcar si che la memoria depositata dallasocietà controricorrente è meramente ripetitiva del controricorso; 4.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudiziodi legittimità che liquida in Euro 536,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
Sentenza Cassazione n. 05610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris