CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 maggio 1980
Cassazione n. 37866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1980 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato Matarazzo per il delitto di furto in luogo di privata dimora, per fatto compiuto nel Novembre 2018. 1.Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, lamentando, con unico articolato motivo, la mancanza di motivazione. La Corte d'Appello, come già il Tribunale, aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, senza affrontare il problema, posto dalla difesa, circa la precisione gravità e concordanza degli indizi e, per altro verso non avrebbe risposto ai motivi di appello. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità/infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure dedotte col presente atto di impugnazione risultano meramente reiterative delle doglianze già esposte in grado di appello, che a loro volta presentavano carattere di genericità, come riportato alla pagina quattro della sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha già posto in rilievo che la critica svolta alla motivazione del Tribunale, di non aver tenuto in conto la diversa ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, non aveva esplicato in alcun modo il -1 , ,•-t, k_ _contenuto dellevdichiarazioni, né le ragioni per le quali esse sarebbero state idonee a inficiare la versione accusatoria, accolta in primo grado, omissione ripetuta con l'atto di ricorso ora al vaglio. 1.1 E'inammissibile, per assenza di specificità, il ricorso fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2.Con l'atto di impugnazione in esame il ricorrente reitera l'errore di metodo, attaccando del tutto genericamente la spiegazione fornita dalla Corte di appello, che ha puntualmente elencato gli elementi indiziari emersi a carico dell'imputato, individuati precisamente, dai quali, con argomentazione logicamente ineccepibile e corretta, ha giudicato dimostrata la presenza dell'imputato e di tale Romagnuolo - che la difesa definisce coimputato nell'atto di impugnazione - nel luogo e nell'ora del delitto, essendosi puntualizzato che quest'ultimo era usuario dell'auto la cui presenza fu rilevata nello stesso contesto spazio-temporale. Tali dati fattuali sono stati considerati razionalmente insieme alle dichiarazioni della persona offesa e dalla loro combinazione si è esattamente ricavata la responsabilità dell'attuale ricorrente. La motivazione dei Giudici del merito è in armonia con la lezione esegetica elaborata da questa Corte regolatrice in tema di valutazione della prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. Si è infatti, più volte chiarito che gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e forniti di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi.(Sez. 5 , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280414. 2.Solo per completezza va osservato che la difesa non ha mosso alcun rilievo in relazione alla utilizzabilità dei tabulati telefonici, che del resto in armonia con la lettera della legge e con l'interpretazione ad essa fornita da questa Corte sono stati valutati insieme agli altri elementi di prova di conferma, innanzi annotati, chiaramente indicati e logicamente apprezzati dai Giudici del merito. 2.1.In tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchè possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Sez. 5, Sentenza n. 8968 del 24/02/2022 Ud. (dep. 16/03/2022 ) Rv. 282989 - 02 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.