CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 24 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato e furto consumato, entrambi aggravati dalla violenza sulle cose, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole, in relazione ad entrambi i delitti, della applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile per la sua genericità, in quanto non si confronta con le ragioni della decisione dei giudici di appello che hanno correttamente ritenuto idoneo ad integrare la violenza sulle cose il mero distacco della placcai antitaccheggio dai beni sottratti, in quanto idonea a privare la placca della sua funzione di strumento atto ad impedire i furti e a rendere necessaria un'attività di ripristino; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere va lutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei cri1:eri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento sia ai precedenti penali, sia all'impiego, per il distacco delle placche antitaccheggio, di uno strumento professionale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così