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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 39640/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5523 del 09/01/2004, Aparo, Rv. 226959-01, secondo la quale è legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche limitazioni al ricevimento di somme, beni e oggetti dall'esterno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5523 del 09/01/2004, Aparo, Rv. 226959-01, secondo la quale è legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche limitazioni al ricevimento di somme, beni e oggetti dall'esterno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 39640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris