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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09828/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti per i fatti di associazione a delinquere ex art. 74 DPR 309 del 1990, e per qual che riguarda costoro, aveva escluso la aggravante della transnazionalità come quella della agevolazione mafiosa rideterminando così le pene nei confronti del Carrozza e del Piscioneri previo riconoscimento, per costoro, delle circostante attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 74 [OSCURATO:PERSONA]., in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno; per Ignelzi, con le già ritenute attenuanti generiche, in anni quattro, mesi cinque e giorni 1,0 di reclusione;

2. avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione, oltre agli altri condannati, il Carrozza, con due motivi, il Piscioneri, con due motivi, e l'Ignelzi con tre motivi;

3. la VI Sezione di questa Corte, con sentenza del 6.11.2019 aveva annullato la sentenza della Corte d'appello nei confronti del Carozza, del Piscioneri e dell'Ignelzi rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA];

4. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, ha riqualificato il capo A) nella ipotesi di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 per cui, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito, ha rideterminato la pena nei loro confronti nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

5. ricorrono nuovamente per cassazione il Carrozza, il Piscioneri e l'Ignelzi a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono: 5.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 5.1 violazione e falsa applicazione della legge penale processuale con riferimento agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.; violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73 DPR 309 del 1990: richiama, infatti, la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa che ha ritenuto provato il tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla repubblica sudamericana del Guyana in cui il ricorrente è stato riconosciuto partecipe in forza di una serie di conversazioni intercorse tra il settembre ed il novembre del 2012; segnala che la Corte d'appello ha fornito una motivazione soltanto apparente, generica e superficiale, rispetto ai rilievi difensivi formulati con la memoria difensiva; sottolinea che non esiste alcun dialogo in cui il Carrozza abbia fatto riferimento a quello che sarebbe stato il reale oggetto del carico proveniente dal Guyana e come la Corte non spieghi la ragione per cui la sua presenza ad incontri e dialoghi, di cui non era stato possibile captare l'oggetto, potesse fondare la sua penale responsabilità, essendosi limitata ad adagiarsi sulle precedenti sentenze senza tuttavia chiarire quale sarebbe stato il contributo causale da lui offerto; riporta, ancora, stralci della ricostruzione fornita dai giudici di merito da cui risulterebbe evidente che il controllo e la gestione delle e-mail fosse appannaggio del Piscioneri e non del Carrozza aggiungendo che era stato il primo a sollecitare il secondo a garantire il prestito; richiama, quindi, l'episodio del bonifico di 815 euro segnalando come la Corte non abbia spiegato le ragioni per le quali un soggetto consapevole del carattere illecito di un affare milionario, possa pensare di parteciparvi con una somma di quel genere ed utilizzando le proprie credenziali; 5.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen.: rileva la illogicità della decisione quanto al trattamento sanzionatorio che è stato determinato in misura eguale per il Carrozza rispetto all'Ignelzi ed al Piscioneri cui era stata contestata anche la recidiva; 5.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 5.2.1 violazione di legge processuale con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d'appello: 5.2.2 violazione di legge processuale con riguardo all'art. 441, comma primo, cod. proc. pen.: rileva che la condotta di tentata importazione di cocaina per la quale il giudice di rinvio ha riconosciuto responsabile il ricorrente costituisce fatto nuovo, ontologicamente incompatibile, oltre che autonomo ed ulteriore rispetto a quello originariamente contestato; sottolinea, infatti, che quest'ultimo aveva ad oggetto la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio ex art. 74 DPR 309 del 1990 senza alcun riferimento a reati "fine"; né, aggiunge, può rilevare il fatto che la difesa sia stata messa in grado di interloquire sulla fattispecie di tentata importazione di stupefacente; sottolinea, ancora, che il divieto di immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto a quello contestato era diretta conseguenza del rito abbreviato non condizionato prescelto dagli imputati; 5.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:5.3.1 violazione di legge sostanziale e processuale, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla riqualificazione: rileva che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 avuto riguardo a condotte inequivocabilmente diverse da quelle descritte nella imputazione di cui sottolinea la funzione essenziale alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali; sottolinea come, nel caso di specie, non si verta nella ipotesi di sussunzione del fatto contestato in una diversa fattispecie incriminatrice ma di condanna per un fatto mai contestato; richiama i principi evocati nella sentenza "Drassich" sottolineando tuttavia come nel caso di specie la Corte abbia ritenuto che l'imputazione elevata nei confronti del ricorrente evocasse due tentativi di importazione di cocaina descritti nella informativa di reato, finendo perciò per contestare e ritenere ciò che la pubblica accusa aveva ritenuto di non fare nonostante il GUP avesse affermato essere tale da poter essere contestato; rileva che il collegio si era intrattenuto persino sulla possibilità di ritenere la aggravante di cui all'art. 80 DPR 309 del 1990 per poi escluderla solo per l'assenza di riscontri obiettivi; 5.3.2 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del reato: rileva che la Corte d'appello ha riportato integralmente la sentenza di primo grado e quella rescindente ritenendosi esonerata dall'onere di accertare i fatti ed il coinvolgimento degli imputati e sostenendo essersi in presenza di un tentativo punibile in presenza di una "trattativa affidante"; richiama le caratteristiche che deve possedere il tentativo di importazione per integrare una condotta punibile a tale titolo sottolineando come la Corte abbia omesso di vagliarne i presupposti fattuali e non abbia riscontrato le doglianze articolate con l'atto di appello circa la rilevanza delle condotte ascritte al ricorrente finendo con il concludere, contraddittoriamente, nel senso che il Piscioneri si sarebbe prestato ad eseguire "ciecamente" le direttive impartite da altri; richiama, inoltre, la conversazione riportata nell'atto di appello sul cui contenuto la Corte ha omesso di fornire alcun riscontro così come ha fatto per quanto concerne la ulteriore conversazione pure ivi evocata tra Ursino e Lupoi; segnala che la stessa Corte ha qualificato il Piscioneri come un semplice "schermo" dell'attività altrui, oggetto peraltro di espressioni spregiative a lui riferite dai presunti complici.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate. 1.1 Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio e giudicati responsabili, nei due gradi di merito, per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 per essersi associati tra di loro e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri (separatamente giudicati) oltre che con una pluralità di soggetti sudamericani e nordamericani non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, gli associati si sarebbero impegnati ad assicurare la individuazione, in Sudamerica e, in particolare, in Guyana, Bahamas, fonti di approvvigionamento di ingenti partite di stupefacente del tipo cocaina da inviare in Italia occultata in carichi di copertura quali frutta fresca, carbone; a rinvenire, in Italia, fornitori di eroina da vendere negli [OSCURATO:PERSONA] ed a ricercare soggetti interessati all'acquisto di tutta o parte della sostanza stupefacente importata dall'estero.

Tra queste attività, peraltro, era stata individuata quella concernente la ricerca di "... aziende sudamericane (quali la [OSCURATO:PERSONA]) ufficialmente dedite all'esportazione di tali prodotti, mediante le quali procedere all'occultamento dello stupefacente ed all'invio di detti prodotti in Italia"; ma, anche, "la ricerca e la tenuta di rapporti con soggetti titolari di aziende dedite all'import-export in grado di sdoganare i carichi in cui sarebbe stato occultato lo stupefacente eludendo i normali controlli di frontiera; l'effettuazione di viaggi anche in Sudamerica per visionare lo stupefacente; l'acquisto dei carichi legali nei quali occultare il narcotico importato dall'estero".

In questo contesto, stando al tenore letterale della originaria imputazione, al Piscioneri ed al Carrozza era stato contestato che, operando quali partecipi, avrebbero assicurato la copertura del traporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica nei quali occultare lo stupefacente, così assicurando la successiva immissione nel mercato italiano; all'Ignelzi, sempre in qualità di partecipe, di aver coadiuvato il Tamburello nella ricerca di finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente importato e assicurava il finanziamento del viaggio alle Bahamas di Tamburello ove perfezionare gli accordi con i fornitori. 1.2 I giudici di primo e di secondo grado avevano ricostruito la vicenda sulla scorta delle risultanze investigative acquisite anche con il contributo di un agente statunitense sotto copertura indicato come "Jimmy", autorizzato dall'[OSCURATO:PERSONA] italiana competente, al suo arrivo in Italia, ad agire in quella veste, e che avevano consentito di validare la ipotesi accusatoria concernente l'esistenza e la operatività del sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica oltre che la commissione dei reati fine di cui ai capi D), F), G), H) e L) e, infine, all'attribuzione di tali fatti criminosi, così come rispettivamente ascritti, agli imputati tratti a giudizio.

In particolare, si era ritenuta raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di origine calabrese operante soprattutto negli [OSCURATO:PERSONA] ed in contatto con gli ambienti criminali di quel Paese, in accordo con il suocero [OSCURATO:PERSONA], si era reso promotore dell'instaurazione di rapporti con soggetti calabresi, aventi il loro principale referente in [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto alla creazione di "una rete stabile di soggetti legati dal comune intento di commercializzare stupefacenti mediante esportazioni di eroina dalla Calabria verso gli [OSCURATO:PERSONA], dove la stessa era destinata alla distribuzione ..." - ciò cui si riferiscono i reati fine sopra indicati - "... e, in un secondo momento, mediante importazione in Italia di cocaina proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], destinata segnatamente alla Calabria al fine di essere smerciata" (cfr., dalla sentenza rescindente).

Detta rete - sempre secondo la ricostruzione dei giudici di merito - era costituita, per ciò che concerne la componente calabrese, oltre che dall'Ursino e dal Simonetta, anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si era inoltre ritenuto che il gruppo italiano si sarebbe ampliato nel tempo con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che, per il tramite del Lupoi, una volta espulso dagli [OSCURATO:PERSONA] a séguito di una condanna, aveva trovato sistemazione nel beneventano e, con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti dimoranti in Campania - quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - si era "occupato di organizzare ulteriori traffici di stupefacenti, stringendo rapporti con tali Frank e Sam", aventi il ruolo di intermediari con imprecisati fornitori di cocaina delle Bahamas; traffici cui non era "rimasta estranea la componente calabrese del sodalizio, come dimostrato dal costante collegamento tra il Tamburello e [OSCURATO:PERSONA] e dai viaggi in Calabria del Tamburello per gli incontri con i calabresi, propiziati dallo stesso Lupoi, finalizzati a procurare i finanziamenti necessari per l'importazione degli stupefacenti" (cfr., ivi).1.3 Nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 27.3.2017, che aveva confermato l'iniziale ed originaria impostazione accusatoria, avevano proposto ricorso, tra gli altri, anche gli odierni ricorrenti. 1.3.1 [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo, aveva sostenuto l'insussistenza, in atti, della prova della consapevolezza di far parte dell'associazione per cui è processo: l'imputato non avrebbe avuto cognizione alcuna né dell'illiceità dell'affare, in cui si sarebbe trovato coinvolto avendo inteso unicamente agevolare la definizione della posizione debitoria con [OSCURATO:PERSONA] dell'amico Piscioneri, con il quale intratteneva comprovati e leciti rapporti di lavoro, né della stessa esistenza del sodalizio di cui i giudici di merito avrebbero trascurato di vagliare gli elementi costitutivi. 1.3.2 [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta articolato un primo motivo con cui aveva denunciato il ragionamento, definito "decisamente insufficiente", sviluppato dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto scaturire la prova del coinvolgimento del suo nel sodalizio criminoso dalla sostanziale contestazione, nei suoi confronti, del "concorso in una violazione dell'art. 73 DPR 309/90 che, essa stessa, non aveva però superato il limite della punibilità penale", concernendo un fatto d'importazione mai perfezionatosi; per altro verso aveva lamentato che la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera ricostruzione del fatto storico, non superando le puntuali doglianze difensive a suo avviso significative della ritenuta ignoranza, da parte sua, di una programmata attività d'importazione di sostanza stupefacente, da avviarsi una volta effettuata, a mo' di prova, una iniziale e lecita attività d'importazione di frutta esotica, per la quale sola l'odierno imputato si era impegnato, ignorando gli accordi intercorsi fra altri soggetti, nelle persone del Lupoi e dell'Ursino. 1.3.3 Da ultimo, quindi, l'Ignelzi aveva lamentato, con un primo motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza di secondo grado, pur in assenza di impugnazione della parte pubblica, applicato al prevenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata; con un secondo motivo, la "mancata assunzione di prove decisive sopravvenute dopo la sentenza di primo grado", ex art. 606 lett. d) del codice di rito, avuto riguardo alla disattesa richiesta di procedere all'esame dibattimentale del Tamburello, "che andava necessariamente acquisito stante la sua decisività".

Con un terzo motivo, infine, l'Ignelzi aveva dedotto violazione di legge, in relazione alla norma incriminatrice di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta partecipazione al sodalizio: aveva in particolare sostenuto che gli elementi considerati dalla Corte territoriale per ritenere l'esistenza di un sodalizio e la sua partecipazione sarebbero stati del tutto inidonei ad integrare il paradigma del reato contestato: più specificamente, aveva dedotto che "nell'aggregazione estemporanea di soggetti coagulata intorno al Tamburello (...) non è dato ravvisare la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, volta alla commissione di una serie indeterminata di reati" e che "la ritenuta consapevolezza dell'agente (Ignelzi) di operare nell'interesse di un gruppo organizzato" sarebbe comunque insufficiente "a denotarne il contributo qualificante ai fini della partecipazione associativa", in assenza della doverosa verifica sul "se tale apporto sia idoneo a denotare la sussistenza del pactum sceleris, che rimanda alla stabilità nel tempo dell'accordo, alla disponibilità di risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo e, quindi, alla creazione di un legame strutturato fra i soggetti (...) , ovvero si risolva in un apporto estemporaneo e funzionale alla trattazione di singole partite di stupefacente e di singole transazioni illecite", ipotesi, quest'ultima, che si era affermato esattamente attagliarsi alla vicenda oggetto del presente processo. 1.3 Con sentenza del 6.11.2019, la VI Sezione di questa Corte aveva deciso sui ricorsi degli odierni imputati.

Le posizioni di Carrozza e Piscioneri erano state affrontate congiuntamente avendo entrambi contestato la correttezza delle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito in ordine, in primo luogo, alla loro consapevolezza circa la natura dell'affare in cui erano stati coinvolti ovvero a questioni che sono state riproposte in questa sede con il primo motivo del ricorso articolato nell'interesse del Carrozza e con il secondo motivo del ricorso del Piscioneri.

La VI Sezione ha giudicato inammissibili le censure.

Quanto alla posizione del Piscioneri, dopo aver riepilogato i termini fattuali della vicenda, ha fatto presente che "... l'assunto difensivo, secondo cui il detto Piscioneri sarebbe stato ignaro dei reali interessi sottesi all'operazione, alla quale si sarebbe prestato fidando sulla sua apparente veridicità, allo scopo di lucrare un facile guadagno, non può trovare ingresso nella presente sede" poiché "... dietro il fragile paravento del vizio di motivazione, il ricorso intende in tal modo sollecitare questo Collegio ad una non consentita diversa lettura delle risultanze processuali, rispetto a quella ribadita dalla Corte distrettuale, che ha opportunamente evidenziato: a) la strategia seguita dall'Ursino, che, una volta stabilito il contatto con il Piscioneri grazie al Carrozza, ben consapevole della sua necessità di denaro, ritenne di ingraziarsene i favori mediante la concessione di un (modesto) prestito, in funzione dell'accoglimento della sua richiesta di ottenere le credenziali della posta elettronica del prevenuto; b) il carattere "semplicistico" - perciò privo di ogni credibilità - della prospettiva difensiva, per cui il Piscioneri sarebbe stato allettato dalla prospettiva di guadagni attraverso la vendita della frutta esotica, tanto più ove si consideri la totale diversità del settore merceologico rispetto a quello del commercio ittico, in cui il predetto operava; c) la piena coerenza, rispetto a siffatta impostazione, delle attività svolte in prima persona dal Piscioneri, ritenute niente affatto dimostrative della sua buona fede, posto che, al fine della riuscita dell'operazione illecita, non era solo necessario creare una copertura attraverso l'importazione di frutta esotica, ma anche fare in modo che la merce lecita importata venisse distribuita nel mercato, sì da creare una parvenza di regolarità dell'operazione medesima, in conformità alle inequivoche risultanze della conversazione fra il Lupoi e l'agente americano sotto copertura, appositamente richiamate dalla sentenza impugnata; d) il tenore di altro colloquio, questa volta intercorso fra l'Ursino ed il Lupoi, significativo dell'abbozzata interferenza del Piscioneri e del Carrozza rispetto alla gestione della vicenda, rivendicata a sé con decisione dall'Ursino (Lupoi: "lo sapevano"; Ursino: ... solo l'appoggio, che poi altri cazzi me li sbrigo io...

Qua i movimenti li faccio io ... i movimenti li faccio, so io come li faccio)" (cfr., dalla sentenza rescindente).

Considerazioni analoghe erano state sviluppate, nella sentenza rescindente, sulla posizione del Carrozza di cui era stato evidenziato "... il ruolo di mediatore ... svolto in funzione della messa in contatto con il Piscioneri, di cui si è già dato atto in precedenza, per il resto la sentenza impugnata si limita a porre l'accento sul fatto che egli fosse frequentemente contattato dagli altri sodali ogniqualvolta occorreva mettersi in contatto con il PISCIONERI, come è avvenuto, ad esempio, il giorno stesso in cui è stato effettuato il bonifico, del pari sopra richiamato"; in definitiva "... la posizione del ricorrente in esame, pur nella sua specificità, è strettamente collegata a quella del coimputato, onde sono qui replicabili le identiche considerazioni sviluppate nel sub-paragrafo che precede, a proposito della compatibilità di un suo coinvolgimento circoscritto alla sola operazione illecita poi abortita" (cfr., ivi).

In definitiva, secondo la Corte "... è pacifico che, onde dare concreta attuazione alla prima programmata spedizione di cocaina in Italia (peraltro poi abortita), i sodali ritennero di mascherarla attraverso una normale compravendita commerciale, a tal fine avvalendosi di una ditta di copertura, che fu individuata in quella del Piscioneri - effettivamente titolare di una ditta ittica ed al tempo gravato da una pesante situazione economica, in quanto oberato da debiti per far fronte ai quali aveva fatto ricorso ad usurai - che fu messo in contatto con l'Ursino grazie alla mediazione del Carrozza, che da tempo lo conosceva".

Tanto premesso in punto di consapevole partecipazione dei due (tanto il Piscioneri quanto il Carrozza) all'operazione, la VI Sezione aveva invece giudicato censurabile la motivazione con cui i giudici reggini avevano ritenuto possibile desumere, da ciò, la partecipazione dei due al sodalizio di cui al capo 1 della rubrica; si era perciò escluso di poter far luogo ad "... alcun automatismo nell'attribuzione al prevenuto della veste di partecipe del sodalizio criminoso di cui è stata accertata l'esistenza: ciò alla luce del ruolo circoscritto dell'imputato (...), quale delineato dai giudici di merito, che hanno anzi evidenziato la ferma reazione opposta a qualsivoglia sua ingerenza, al di là delle ristrette incombenze affidategli ai fini del mascheramento dell'importazione, nonché in ragione della natura logicamente esplorativa della prima spedizione, in tal senso essendo sintomatiche le oscillazioni delle trattative dei calabresi con i sodali americani (su cui si sofferma segnatamente la pronuncia di primo grado), ai fini della scelta della tipologia di operazione commerciale di copertura"; anche esaminando la posizione del Carrozza, la sentenza rescindente ha spiegato che la motivazione della sentenza impugnata "... non è in grado di superare se non in forza di enunciazioni autoreferenziali, anche in questo caso imponendosi pertanto il rinvio ad altro giudice che, nella libertà di giudizio sua propria, valuti se il complessivo quadro probatorio acquisito consenta di enucleare dati tangibili che possano fondare, anche su base logica ma in termini stringenti - ad esempio, tenuto conto di come si pervenga all'implicazione nella vicenda del prevenuto e quale fosse il rapporto dallo stesso intrattenuto con l'Ursino ed il Geranio - la conclusione del consapevole inserimento del Carrozza nel sodalizio criminoso per cui è processo" (cfr., ancora, ivi).

Quanto, poi, all'Ignelzi, la VI Sezione, disattesi i primi due motivi, aveva analogamente ritenuto che "... l'affermazione della Corte distrettuale - a detta della quale le condotte poste in essere dall'attuale ricorrente darebbero conto di una comunanza di interessi col Tamburello e con altri soggetti coinvolti che va al di là della semplice partecipazione ad una singola vicenda delittuosa, denotando esse stesse, invece, una completa adesione alla programmazione delittuosa nel campo degli stupefacenti di un sodalizio destinata a durare nel tempo - è, ancora una volta, autoreferenziale" ritenendo, anzi, alternativamente praticabile "l'assunto della difesa secondo cui ci si troverebbe in presenza unicamente del contributo fornito dal prevenuto ad un tentativo di importazione di droga mediante l'aggregazione estemporanea di vari soggetti, al di fuori di un programma criminoso di largo respiro" e che "... riveste quanto meno pari dignità rispetto alla recepita impostazione accusatoria, a fortiori rispetto alla posizione dell'Ignelzi, che sì muove esclusivamente nell'orbita del Tamburello ed in posizione sottordinata rispetto a questi, che è il solo ad avere e gestire i contatti sia con gli americani che con il Lupoi ed i calabresi" (cfr., ancora, dalla motivazione della sentenza rescindente).La VI Sezione, perciò, aveva annullato la sentenza impugnata con riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti rinviando, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte reggina. 1.4 Decidendo, quindi, in sede di rinvio, i giudici della fase rescissoria hanno nuovamente ricostruito la vicenda relativa all'attivismo del Lupoi e dell'Ursino per aprire un canale di approvvigionamento di cocaina dal sudamerica attraverso contatti con un cartello messicano con l'invio, in Europa, attraverso il porto di [OSCURATO:PERSONA], tramite carichi di frutta esotica provenienti dalla Guyana, di 500 chilogrammi di stupefacente.

Il ruolo del Carrozza e del Piscioneri, come abbondantemente ribadito dalle precedenti sentenze di merito e, in sostanza, "validato" in sede di legittimità, era stato quello di mettere a disposizione una ditta italiana per "coprire" l'importazione di cocaina che avrebbe dovuto in origine essere trasportata unitamente a prodotti ittici (sia il Carrozza - tramite la moglie - che il Piscioneri erano infatti titolari di imprese operanti nel settore) essendosi poi deciso di optare per un carico di frutta esotica (tanto che il Piscioneri, titolare di autorizzazione per il commercio con l'estero, aveva modificato l'oggetto della propria ditta estendendolo anche a tali prodotti).

Lo stesso dicasi per quanto concerne l'Ignelzi, pacificamente ritenuto il "braccio destro" di [OSCURATO:PERSONA] la vicinanza al quale è stata ribadita unitamente alla piena condivisione degli scopi illeciti dell'affare; la Corte d'appello ha dato atto che il ricorrente aveva reso una sostanziale confessione sui suoi rapporti con il Tamburello, sul viaggio alle Bahamas, sull'incontro in [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultando perciò assodato che il rapporto con il Tamburello era collegato al commercio di cocaina, di cui era stato sempre costantemente ragguagliato essendosi egli stesso direttamente attivato nei negoziati diretti a procacciare dei finanziatori e, persino "... a riprova della messa a disposizione viene pure in rilievo il fatto che costui si era proposto di fare da ostaggio e recarsi in Sudamerica, pur di non mandare all'aria le trattative" (cfr., pag. 101 della sentenza impugnata).

La Corte reggina, in sede di rinvio, ha preso in esame le memorie difensive a partire da quella prodotta dalla difesa del Piscioneri incentrata sulla "buona fede" dell'imputato circa la effettiva natura dell'affare, circostanza a suo avviso corroborata dalla conversazione tra Lupoi e "Jimmy" in cui i due convenivano sul fatto che la ditta "interposta" avrebbe dovuto rimanere all'oscuro della natura dell'affare e delle stesse trattative; sullo stesso piano era stata articolata la difesa del Carrozza che aveva evidenziato come costui avrebbe messo in contatto il Lupoi con il Piscioneri al solo ed unico scopo per fare un favore a quest'ultimo; la difesa del Carrozza non aveva mancato, tuttavia, di aggiungere che, anche a voler ammettere la consapevolezza del ricorrente circa la effettiva natura dell'affare, non si sarebbe stati comunque in presenza di una condotta dimostrativa della sua partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti ma, al più, del concorso in un singolo "affare", obiettando, tuttavia, che una siffatta condotta non sarebbe stata punibile perché arrestatasi ad atti prodromici non sfociati in una condotta integrante il tentativo punibile.

Dal canto suo, la difesa dell'Ignelzi, con una propria memoria, aveva contestato la sussistenza di un vero e proprio sodalizio (oltre che, naturalmente, la appartenenza del ricorrente) prospettando piuttosto la formazione di una aggregazione estemporanea finalizzata alla importazione di stupefacente progettata dal Tamburello con conseguente responsabilità, semmai, per il solo delitto di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990 nella forma tentata quand'anche nemmeno in concreto configurabile essendosi in presenza di condotte del tutto velleitarie. 1.5 La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto la responsabilità dei tre odierni ricorrenti per il delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 considerando le condotte da essi tenute come idonee ad integrare due diversi tentativi di importazione di sostanza stupefacente non andati a buon fine per fatti indipendenti dalla loro volontà ma, comunque, già tali da aver realizzato quella che si suole definire una trattativa "affidante" (cfr., su tali concetti, pagg. 126-131 della sentenza).

Una volta ritenuti sussistenti i presupposti fattuali del tentativo di importazione, la Corte, come si vedrà di qui a poco esaminando i singoli motivi di ricorso, non ha mancato di prendere in esame la legittimità della affermazione di responsabilità dei ricorrenti per questa specifica ipotesi delittuosa a fronte della originaria contestazione associativa.

2. Alla luce di quest'ampia premessa è possibile, ora, affrontare i singoli motivi di ricorso articolati nell'interesse dei ricorrenti nei confronti della sentenza resa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio. 2.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 La sentenza rescindente ha ampiamente trattato la posizione del Carrozza ripercorrendo la ricostruzione operata dal GIP (cfr., pagg. 77-79 della sentenza impugnata) e, poi, quella ribadita dalla sentenza annullata in sede di legittimità (cfr., ivi, pagg. 79-98).I giudici reggini (cfr., pagg. 148-150) hanno dunque conclusivamente ribadito, in punto di fatto, che costui non poteva in alcun modo protestare la propria estraneità e mancanza di consapevolezza circa la effettiva natura dell'affare, sottolineando che era stato proprio a lui che, inizialmente, l'Ursino, che operava nel settore edile, si era rivolto alla ricerca di una ditta di copertura ed era stato ancora lui che lo aveva messo in contatto con il Piscioneri in quanto titolare di una ditta di prodotti ittici autorizzata, al contrario della sua (in realtà intestata alla moglie) al commercio internazionale.

Ha spiegato che il ricorrente, pur dopo aver contattato il Piscioneri ed essersi reso disponibile a garantire il prestito erogato a quest'ultimo, non era tuttavia mai uscito di scena rimanendo a fianco del medesimo Piscioneri con cui era tutt'uno anche nei rapporti con gli altri che aveva immediatamente avvisato del bonifico eseguito da quello a titolo di anticipo sul pagamento della frutta esotica e non mancando di sollecitare l'Ursino che lo aveva a più riprese rassicurato sulla buona riuscita e "fruttuosità" dell'iniziativa.

Detto questo, è allora necessario rilevare che le considerazioni spese dalla Corte d'appello in sede di rinvio erano state, in sostanza, le stesse già valorizzate nelle precedenti due fasi di merito a sostegno della piena consapevolezza, da parte del Carrozza, della natura illecita dell'affare che gli era stato proposto e per il quale si era messo a disposizione; come accennato in precedenza (cfr., par. 1.3), la VI Sezione aveva preso in esame le censure difensive articolate sul punto giudicandole manifestamente infondate in quanto sostanzialmente mirate ad ottenere una rivalutazione delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità.

Siffatto approdo, oltre che di fatto vincolante in questa sede, è comunque analogo a quello che concerne le censure sostanzialmente replicate nei confronti della sentenza qui impugnata. 2.1.2 D secondo motivo del ricorso del Carrozza è manifestamente infondato: la difesa, infatti, deduce, quale unico profilo di incongruità della motivazione, il fatto che al Carrozza, al quale non era stata contestata la recidiva, è stato tuttavia riservato un trattamento sanzionatorio allineato a quello degli altri due ricorrenti pur gravanti di tale specifica aggravante.

È allora sufficiente ribadire che il confronto con il trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282839 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264020 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, Giovane ed altri, Rv. 252880 - 01).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato in merito alla sostanziale uniformità delle posizioni dei ricorrenti quanto al livello di coinvolgimento nelle due vicende finendo, per questa ragione, per addivenire ad un trattamento sanzionatorio del pari uniforme e, con valutazione prettamente di merito, finendo per "neutralizzare" il profilo soggettivo dei precedenti penali a carico. 2.2 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1 II primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Piscioneri è manifestamente infondato.

La difesa del ricorrente, infatti, deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riguardo alla condanna intervenuta per il delitto di tentata importazione di sostanza stupefacente a fronte della contestazione associativa e che, a suo avviso, sarebbe nulla per violazione della corrispondenza tra accusa e sentenza intervenuta per un fatto totalmente diverso rispetto a quello inizialmente prospettato dalla pubblica accusa.

La Corte d'appello, come accennato, non ha eluso il problema che ha tuttavia risolto positivamente spiegando che "... il capo di imputazione elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa esplicitamente e limpidamente riferimento, per tutti e tre gli imputati, ai due tentativi di importazione di cocaina rispettivamente loro addebitati, vicenda che - tra l'altro - sono state dettagliatamente descritte nell'informativa di reato e ampiamente discusse nel corso dell'intero giudizio" (cfr., pag. 133 della sentenza); ha fatto presente che ai primi due era stato infatti addebitato che "... operando quali partecipi, assicuravano la copertura del trasporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica, nei quali occultare lo stupefacente, così assicurandone la successiva immissione nel mercato italiano" (cfr., ancora, ivi, pag. 133); per contro, all'Ignelzi era stato contestato il fatto "... quale partecipe, coadiuvava il Tamburello nella ricerca dei finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente e assicurava il finanziamento del viaggio alle Bahamas di Tamburello ove perfezionare gli accordi con i fornitori" (cfr., ivi, pag. 133).

Ha sottolineato che era stato persino il GUP ad osservare che la vicenda che aveva interessato Piscioneri e Carrozza avrebbe consentito di contestare in via autonoma un tentativo di importazione.Da ultimo, ha fatto presente che, in ogni caso, le difese avevano preso in esame questa possibilità che avevano prospettato anche nella fase di legittimità e, quindi, in sede di rinvio a fronte della espressa sollecitazione operata in tal senso dal PG.

La decisione è corretta.

Questa Corte ha più volte ribadito che v'è difetto di correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine (cfr., Sez. 6, n. 7893 del 06/12/2017 (dep. 19/02/2018), Mira, Rv. 272269 - 01; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciusglio, Rv. 252324 - 01; Sez. 6, n. 775 del 21/11/2006 (dep. 16/01/2007), Attolino, Rv. 235804 - 01); nel caso in esame, è proprio la articolazione della imputazione associativa che, come si è visto in precedenza (cfr., par. 1.1), aveva indicato le condotte ascrivibili al Piscioneri (come anche al Carrozza e, per quanto concerne la parallela vicenda beneventana) i termini di partecipazione alle due iniziative di importazione di stupefacente da oltreoceano.

Sotto altro profilo l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr., in tal senso, Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01 ; conf., sul profilo della "prevedibilità" dello sviluppo, Sez. 6 - , n. 5225 del 06/11/2019 (dep. 07/02/2020), Zinco, Rv. 278340 - 01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 -01; Sez. 5 - , n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143 - 01; con riguardo, poi, al giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 (dep. 14/01/2013), Mereu, Rv. 254452 - 01; Sez. 2 - , n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047 - 01; Sez. 2 - , n. 44574 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761 - 01; Sez. 2, n. 35350 del 17/09/2010, Percuoco, Rv. 248544 - 01).Come si è accennato, nel caso di specie non soltanto le condotte poi valorizzate in termini di tentativo di importazione erano state già descritte nella imputazione associativa e, anzi, ricondotte agli odierni ricorrenti quali oggetto del contributo fornito da costoro al sodalizio; per altro verso, l'ipotesi di reato da ultimo ritenuta era stata da taluna difesa prospettata nei gradi precedenti e, in ogni caso, oggetto di ampio dibattito in appello per essere stata avanzata dal PG nelle sue conclusioni. 2.2.2 il secondo motivo del ricorso del Piscioneri è, anch'esso, manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sulla sussistenza degli estremi del tentativo punibile in termini assolutamente esaustivi in fatto e del tutto corretti in diritto.

In particolare, la Corte ha spiegato che, a séguito degli accordi intercorsi con il cartello sudamericano, gli impegni assunti dal gruppo calabrese e la "copertura" offerta dalla ditta del Piscioneri, il cargo, con a bordo lo stupefacente occultato in un carico di frutta esotica, era effettivamente partito dalla Guyana con 76 kg. di cocaina destinato ad essere recapitato a [OSCURATO:PERSONA] essendo stato tuttavia intercettato in Malesia.

Ha fatto presente che sussistevano tutti gli elementi di una trattativa "affidante": a partire dalla durata delle trattative, che si erano sviluppate dal settembre al dicembre 2012; ai ripetuti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Freddy e l'intermediario [OSCURATO:PERSONA] ("il cinese") e che avevano portato a stabilire quelle che sarebbero state le modalità con occultamento dello stupefacente nei barattoli di frutta esotica (cfr., conv. del 6.11.2012), nel quadro di un accordo complessivo per l'acquisto di complessivi 500 kg. di cocaina, al prezzo di 5 milioni di euro, che avrebbe dovuto essere recapitata nel porto di [OSCURATO:PERSONA].

Gli accordi intercorsi tra i vari soggetti protagonisti della vicenda avevano portato ad individuare la ditta sudamericana che avrebbe inviato il carico di frutta nella [OSCURATO:PERSONA] con la quale vi erano stati contatti via e-mail e con cui era stato perfezionato l'accordo per un primo trasporto di frutta per 28.000 euro con il pagamento (attraverso il bonifico eseguito dal Piscioneri) di un anticipo del 4,25% del prezzo complessivo e con un secondo bonifico di 1.300 dollari il giorno 13.11.2012 inviato ed effettivamente pervenuto presso una banca della Guyana.

Correttamente, in diritto, la Corte ha potuto perciò concludere nel senso del superamento della "soglia" del tentativo punibile.

Si è chiarito che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 01, in cui la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale; conf., Sez. 4 - , n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04).

Più in particolare, si è affermato che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 6180 del 27/11/2019 (dep. 17/02/2020), Fortuzi, Rv. 278484 - 01; conf., Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017 (dep. 19/02/2018) Rv. 272446 - 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717 - 01). 2.3 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo ed il secondo motivo del ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dello stesso tenore del primo motivo del ricorso del Piscioneri, è del pari manifestamente infondato per le stesse ragioni.

Come accennato (cfr., par. 1.3.3), era stata la stessa difesa dell'Ignelzi, nel contestare, in sede di legittimità, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, a prospettare una ricostruzione della vicenda in termini di "aggregazione estemporanea" di soggetti in vista del perfezionamento di una (o più specifiche) singola operazione di importazione di sostanza stupefacente.

Ed è in questa direzione che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accuratamente motivato sia con riguardo alla diretta partecipazione del ricorrente alle iniziative del Tamburello (cfr., pagg. 150-151 della sentenza impugnata) oggetto, peraltro, di piena confessione da parte dell'imputato; sia, per altro verso, sulla integrazione degli estremi del tentativo punibile (cfr., ivi, pagg. 151-153) su cui, ad ogni modo, e diversamente da quanto si è visto per il Piscioneri, non è stato sollevato alcun ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti per i fatti di associazione a delinquere ex art. 74 DPR 309 del 1990, e per qual che riguarda costoro, aveva escluso la aggravante della transnazionalità come quella della agevolazione mafiosa rideterminando così le pene nei confronti del Carrozza e del Piscioneri previo riconoscimento, per costoro, delle circostante attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 74 [OSCURATO:PERSONA]., in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno; per Ignelzi, con le già ritenute attenuanti generiche, in anni quattro, mesi cinque e giorni 1,0 di reclusione; 2. avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione, oltre agli altri condannati, il Carrozza, con due motivi, il Piscioneri, con due motivi, e l'Ignelzi con tre motivi; 3. la VI Sezione di questa Corte, con sentenza del 6.11.2019 aveva annullato la sentenza della Corte d'appello nei confronti del Carozza, del Piscioneri e dell'Ignelzi rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; 4. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, ha riqualificato il capo A) nella ipotesi di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 per cui, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito, ha rideterminato la pena nei loro confronti nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; 5. ricorrono nuovamente per cassazione il Carrozza, il Piscioneri e l'Ignelzi a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono: 5.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 5.1 violazione e falsa applicazione della legge penale processuale con riferimento agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.; violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73 DPR 309 del 1990: richiama, infatti, la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa che ha ritenuto provato il tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla repubblica sudamericana del Guyana in cui il ricorrente è stato riconosciuto partecipe in forza di una serie di conversazioni intercorse tra il settembre ed il novembre del 2012; segnala che la Corte d'appello ha fornito una motivazione soltanto apparente, generica e superficiale, rispetto ai rilievi difensivi formulati con la memoria difensiva; sottolinea che non esiste alcun dialogo in cui il Carrozza abbia fatto riferimento a quello che sarebbe stato il reale oggetto del carico proveniente dal Guyana e come la Corte non spieghi la ragione per cui la sua presenza ad incontri e dialoghi, di cui non era stato possibile captare l'oggetto, potesse fondare la sua penale responsabilità, essendosi limitata ad adagiarsi sulle precedenti sentenze senza tuttavia chiarire quale sarebbe stato il contributo causale da lui offerto; riporta, ancora, stralci della ricostruzione fornita dai giudici di merito da cui risulterebbe evidente che il controllo e la gestione delle e-mail fosse appannaggio del Piscioneri e non del Carrozza aggiungendo che era stato il primo a sollecitare il secondo a garantire il prestito; richiama, quindi, l'episodio del bonifico di 815 euro segnalando come la Corte non abbia spiegato le ragioni per le quali un soggetto consapevole del carattere illecito di un affare milionario, possa pensare di parteciparvi con una somma di quel genere ed utilizzando le proprie credenziali; 5.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen.: rileva la illogicità della decisione quanto al trattamento sanzionatorio che è stato determinato in misura eguale per il Carrozza rispetto all'Ignelzi ed al Piscioneri cui era stata contestata anche la recidiva; 5.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 5.2.1 violazione di legge processuale con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d'appello: 5.2.2 violazione di legge processuale con riguardo all'art. 441, comma primo, cod. proc. pen.: rileva che la condotta di tentata importazione di cocaina per la quale il giudice di rinvio ha riconosciuto responsabile il ricorrente costituisce fatto nuovo, ontologicamente incompatibile, oltre che autonomo ed ulteriore rispetto a quello originariamente contestato; sottolinea, infatti, che quest'ultimo aveva ad oggetto la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio ex art. 74 DPR 309 del 1990 senza alcun riferimento a reati "fine"; né, aggiunge, può rilevare il fatto che la difesa sia stata messa in grado di interloquire sulla fattispecie di tentata importazione di stupefacente; sottolinea, ancora, che il divieto di immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto a quello contestato era diretta conseguenza del rito abbreviato non condizionato prescelto dagli imputati; 5.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:5.3.1 violazione di legge sostanziale e processuale, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla riqualificazione: rileva che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 avuto riguardo a condotte inequivocabilmente diverse da quelle descritte nella imputazione di cui sottolinea la funzione essenziale alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali; sottolinea come, nel caso di specie, non si verta nella ipotesi di sussunzione del fatto contestato in una diversa fattispecie incriminatrice ma di condanna per un fatto mai contestato; richiama i principi evocati nella sentenza "Drassich" sottolineando tuttavia come nel caso di specie la Corte abbia ritenuto che l'imputazione elevata nei confronti del ricorrente evocasse due tentativi di importazione di cocaina descritti nella informativa di reato, finendo perciò per contestare e ritenere ciò che la pubblica accusa aveva ritenuto di non fare nonostante il GUP avesse affermato essere tale da poter essere contestato; rileva che il collegio si era intrattenuto persino sulla possibilità di ritenere la aggravante di cui all'art. 80 DPR 309 del 1990 per poi escluderla solo per l'assenza di riscontri obiettivi; 5.3.2 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del reato: rileva che la Corte d'appello ha riportato integralmente la sentenza di primo grado e quella rescindente ritenendosi esonerata dall'onere di accertare i fatti ed il coinvolgimento degli imputati e sostenendo essersi in presenza di un tentativo punibile in presenza di una "trattativa affidante"; richiama le caratteristiche che deve possedere il tentativo di importazione per integrare una condotta punibile a tale titolo sottolineando come la Corte abbia omesso di vagliarne i presupposti fattuali e non abbia riscontrato le doglianze articolate con l'atto di appello circa la rilevanza delle condotte ascritte al ricorrente finendo con il concludere, contraddittoriamente, nel senso che il Piscioneri si sarebbe prestato ad eseguire "ciecamente" le direttive impartite da altri; richiama, inoltre, la conversazione riportata nell'atto di appello sul cui contenuto la Corte ha omesso di fornire alcun riscontro così come ha fatto per quanto concerne la ulteriore conversazione pure ivi evocata tra Ursino e Lupoi; segnala che la stessa Corte ha qualificato il Piscioneri come un semplice "schermo" dell'attività altrui, oggetto peraltro di espressioni spregiative a lui riferite dai presunti complici.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate. 1.1 Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio e giudicati responsabili, nei due gradi di merito, per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 per essersi associati tra di loro e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri (separatamente giudicati) oltre che con una pluralità di soggetti sudamericani e nordamericani non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, gli associati si sarebbero impegnati ad assicurare la individuazione, in Sudamerica e, in particolare, in Guyana, Bahamas, fonti di approvvigionamento di ingenti partite di stupefacente del tipo cocaina da inviare in Italia occultata in carichi di copertura quali frutta fresca, carbone; a rinvenire, in Italia, fornitori di eroina da vendere negli [OSCURATO:PERSONA] ed a ricercare soggetti interessati all'acquisto di tutta o parte della sostanza stupefacente importata dall'estero. Tra queste attività, peraltro, era stata individuata quella concernente la ricerca di "... aziende sudamericane (quali la [OSCURATO:PERSONA]) ufficialmente dedite all'esportazione di tali prodotti, mediante le quali procedere all'occultamento dello stupefacente ed all'invio di detti prodotti in Italia"; ma, anche, "la ricerca e la tenuta di rapporti con soggetti titolari di aziende dedite all'import-export in grado di sdoganare i carichi in cui sarebbe stato occultato lo stupefacente eludendo i normali controlli di frontiera; l'effettuazione di viaggi anche in Sudamerica per visionare lo stupefacente; l'acquisto dei carichi legali nei quali occultare il narcotico importato dall'estero". In questo contesto, stando al tenore letterale della originaria imputazione, al Piscioneri ed al Carrozza era stato contestato che, operando quali partecipi, avrebbero assicurato la copertura del traporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica nei quali occultare lo stupefacente, così assicurando la successiva immissione nel mercato italiano; all'Ignelzi, sempre in qualità di partecipe, di aver coadiuvato il Tamburello nella ricerca di finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente importato e assicurava il finanziamento del viaggio alle Bahamas di Tamburello ove perfezionare gli accordi con i fornitori. 1.2 I giudici di primo e di secondo grado avevano ricostruito la vicenda sulla scorta delle risultanze investigative acquisite anche con il contributo di un agente statunitense sotto copertura indicato come "Jimmy", autorizzato dall'[OSCURATO:PERSONA] italiana competente, al suo arrivo in Italia, ad agire in quella veste, e che avevano consentito di validare la ipotesi accusatoria concernente l'esistenza e la operatività del sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica oltre che la commissione dei reati fine di cui ai capi D), F), G), H) e L) e, infine, all'attribuzione di tali fatti criminosi, così come rispettivamente ascritti, agli imputati tratti a giudizio. In particolare, si era ritenuta raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di origine calabrese operante soprattutto negli [OSCURATO:PERSONA] ed in contatto con gli ambienti criminali di quel Paese, in accordo con il suocero [OSCURATO:PERSONA], si era reso promotore dell'instaurazione di rapporti con soggetti calabresi, aventi il loro principale referente in [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto alla creazione di "una rete stabile di soggetti legati dal comune intento di commercializzare stupefacenti mediante esportazioni di eroina dalla Calabria verso gli [OSCURATO:PERSONA], dove la stessa era destinata alla distribuzione ..." - ciò cui si riferiscono i reati fine sopra indicati - "... e, in un secondo momento, mediante importazione in Italia di cocaina proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], destinata segnatamente alla Calabria al fine di essere smerciata" (cfr., dalla sentenza rescindente). Detta rete - sempre secondo la ricostruzione dei giudici di merito - era costituita, per ciò che concerne la componente calabrese, oltre che dall'Ursino e dal Simonetta, anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si era inoltre ritenuto che il gruppo italiano si sarebbe ampliato nel tempo con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che, per il tramite del Lupoi, una volta espulso dagli [OSCURATO:PERSONA] a séguito di una condanna, aveva trovato sistemazione nel beneventano e, con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti dimoranti in Campania - quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - si era "occupato di organizzare ulteriori traffici di stupefacenti, stringendo rapporti con tali Frank e Sam", aventi il ruolo di intermediari con imprecisati fornitori di cocaina delle Bahamas; traffici cui non era "rimasta estranea la componente calabrese del sodalizio, come dimostrato dal costante collegamento tra il Tamburello e [OSCURATO:PERSONA] e dai viaggi in Calabria del Tamburello per gli incontri con i calabresi, propiziati dallo stesso Lupoi, finalizzati a procurare i finanziamenti necessari per l'importazione degli stupefacenti" (cfr., ivi).1.3 Nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 27.3.2017, che aveva confermato l'iniziale ed originaria impostazione accusatoria, avevano proposto ricorso, tra gli altri, anche gli odierni ricorrenti. 1.3.1 [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo, aveva sostenuto l'insussistenza, in atti, della prova della consapevolezza di far parte dell'associazione per cui è processo: l'imputato non avrebbe avuto cognizione alcuna né dell'illiceità dell'affare, in cui si sarebbe trovato coinvolto avendo inteso unicamente agevolare la definizione della posizione debitoria con [OSCURATO:PERSONA] dell'amico Piscioneri, con il quale intratteneva comprovati e leciti rapporti di lavoro, né della stessa esistenza del sodalizio di cui i giudici di merito avrebbero trascurato di vagliare gli elementi costitutivi. 1.3.2 [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta articolato un primo motivo con cui aveva denunciato il ragionamento, definito "decisamente insufficiente", sviluppato dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto scaturire la prova del coinvolgimento del suo nel sodalizio criminoso dalla sostanziale contestazione, nei suoi confronti, del "concorso in una violazione dell'art. 73 DPR 309/90 che, essa stessa, non aveva però superato il limite della punibilità penale", concernendo un fatto d'importazione mai perfezionatosi; per altro verso aveva lamentato che la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera ricostruzione del fatto storico, non superando le puntuali doglianze difensive a suo avviso significative della ritenuta ignoranza, da parte sua, di una programmata attività d'importazione di sostanza stupefacente, da avviarsi una volta effettuata, a mo' di prova, una iniziale e lecita attività d'importazione di frutta esotica, per la quale sola l'odierno imputato si era impegnato, ignorando gli accordi intercorsi fra altri soggetti, nelle persone del Lupoi e dell'Ursino. 1.3.3 Da ultimo, quindi, l'Ignelzi aveva lamentato, con un primo motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza di secondo grado, pur in assenza di impugnazione della parte pubblica, applicato al prevenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata; con un secondo motivo, la "mancata assunzione di prove decisive sopravvenute dopo la sentenza di primo grado", ex art. 606 lett. d) del codice di rito, avuto riguardo alla disattesa richiesta di procedere all'esame dibattimentale del Tamburello, "che andava necessariamente acquisito stante la sua decisività". Con un terzo motivo, infine, l'Ignelzi aveva dedotto violazione di legge, in relazione alla norma incriminatrice di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta partecipazione al sodalizio: aveva in particolare sostenuto che gli elementi considerati dalla Corte territoriale per ritenere l'esistenza di un sodalizio e la sua partecipazione sarebbero stati del tutto inidonei ad integrare il paradigma del reato contestato: più specificamente, aveva dedotto che "nell'aggregazione estemporanea di soggetti coagulata intorno al Tamburello (...) non è dato ravvisare la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, volta alla commissione di una serie indeterminata di reati" e che "la ritenuta consapevolezza dell'agente (Ignelzi) di operare nell'interesse di un gruppo organizzato" sarebbe comunque insufficiente "a denotarne il contributo qualificante ai fini della partecipazione associativa", in assenza della doverosa verifica sul "se tale apporto sia idoneo a denotare la sussistenza del pactum sceleris, che rimanda alla stabilità nel tempo dell'accordo, alla disponibilità di risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo e, quindi, alla creazione di un legame strutturato fra i soggetti (...) , ovvero si risolva in un apporto estemporaneo e funzionale alla trattazione di singole partite di stupefacente e di singole transazioni illecite", ipotesi, quest'ultima, che si era affermato esattamente attagliarsi alla vicenda oggetto del presente processo. 1.3 Con sentenza del 6.11.2019, la VI Sezione di questa Corte aveva deciso sui ricorsi degli odierni imputati. Le posizioni di Carrozza e Piscioneri erano state affrontate congiuntamente avendo entrambi contestato la correttezza delle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito in ordine, in primo luogo, alla loro consapevolezza circa la natura dell'affare in cui erano stati coinvolti ovvero a questioni che sono state riproposte in questa sede con il primo motivo del ricorso articolato nell'interesse del Carrozza e con il secondo motivo del ricorso del Piscioneri. La VI Sezione ha giudicato inammissibili le censure. Quanto alla posizione del Piscioneri, dopo aver riepilogato i termini fattuali della vicenda, ha fatto presente che "... l'assunto difensivo, secondo cui il detto Piscioneri sarebbe stato ignaro dei reali interessi sottesi all'operazione, alla quale si sarebbe prestato fidando sulla sua apparente veridicità, allo scopo di lucrare un facile guadagno, non può trovare ingresso nella presente sede" poiché "... dietro il fragile paravento del vizio di motivazione, il ricorso intende in tal modo sollecitare questo Collegio ad una non consentita diversa lettura delle risultanze processuali, rispetto a quella ribadita dalla Corte distrettuale, che ha opportunamente evidenziato: a) la strategia seguita dall'Ursino, che, una volta stabilito il contatto con il Piscioneri grazie al Carrozza, ben consapevole della sua necessità di denaro, ritenne di ingraziarsene i favori mediante la concessione di un (modesto) prestito, in funzione dell'accoglimento della sua richiesta di ottenere le credenziali della posta elettronica del prevenuto; b) il carattere "semplicistico" - perciò privo di ogni credibilità - della prospettiva difensiva, per cui il Piscioneri sarebbe stato allettato dalla prospettiva di guadagni attraverso la vendita della frutta esotica, tanto più ove si consideri la totale diversità del settore merceologico rispetto a quello del commercio ittico, in cui il predetto operava; c) la piena coerenza, rispetto a siffatta impostazione, delle attività svolte in prima persona dal Piscioneri, ritenute niente affatto dimostrative della sua buona fede, posto che, al fine della riuscita dell'operazione illecita, non era solo necessario creare una copertura attraverso l'importazione di frutta esotica, ma anche fare in modo che la merce lecita importata venisse distribuita nel mercato, sì da creare una parvenza di regolarità dell'operazione medesima, in conformità alle inequivoche risultanze della conversazione fra il Lupoi e l'agente americano sotto copertura, appositamente richiamate dalla sentenza impugnata; d) il tenore di altro colloquio, questa volta intercorso fra l'Ursino ed il Lupoi, significativo dell'abbozzata interferenza del Piscioneri e del Carrozza rispetto alla gestione della vicenda, rivendicata a sé con decisione dall'Ursino (Lupoi: "lo sapevano"; Ursino: ... solo l'appoggio, che poi altri cazzi me li sbrigo io... Qua i movimenti li faccio io ... i movimenti li faccio, so io come li faccio)" (cfr., dalla sentenza rescindente). Considerazioni analoghe erano state sviluppate, nella sentenza rescindente, sulla posizione del Carrozza di cui era stato evidenziato "... il ruolo di mediatore ... svolto in funzione della messa in contatto con il Piscioneri, di cui si è già dato atto in precedenza, per il resto la sentenza impugnata si limita a porre l'accento sul fatto che egli fosse frequentemente contattato dagli altri sodali ogniqualvolta occorreva mettersi in contatto con il PISCIONERI, come è avvenuto, ad esempio, il giorno stesso in cui è stato effettuato il bonifico, del pari sopra richiamato"; in definitiva "... la posizione del ricorrente in esame, pur nella sua specificità, è strettamente collegata a quella del coimputato, onde sono qui replicabili le identiche considerazioni sviluppate nel sub-paragrafo che precede, a proposito della compatibilità di un suo coinvolgimento circoscritto alla sola operazione illecita poi abortita" (cfr., ivi). In definitiva, secondo la Corte "... è pacifico che, onde dare concreta attuazione alla prima programmata spedizione di cocaina in Italia (peraltro poi abortita), i sodali ritennero di mascherarla attraverso una normale compravendita commerciale, a tal fine avvalendosi di una ditta di copertura, che fu individuata in quella del Piscioneri - effettivamente titolare di una ditta ittica ed al tempo gravato da una pesante situazione economica, in quanto oberato da debiti per far fronte ai quali aveva fatto ricorso ad usurai - che fu messo in contatto con l'Ursino grazie alla mediazione del Carrozza, che da tempo lo conosceva". Tanto premesso in punto di consapevole partecipazione dei due (tanto il Piscioneri quanto il Carrozza) all'operazione, la VI Sezione aveva invece giudicato censurabile la motivazione con cui i giudici reggini avevano ritenuto possibile desumere, da ciò, la partecipazione dei due al sodalizio di cui al capo 1 della rubrica; si era perciò escluso di poter far luogo ad "... alcun automatismo nell'attribuzione al prevenuto della veste di partecipe del sodalizio criminoso di cui è stata accertata l'esistenza: ciò alla luce del ruolo circoscritto dell'imputato (...), quale delineato dai giudici di merito, che hanno anzi evidenziato la ferma reazione opposta a qualsivoglia sua ingerenza, al di là delle ristrette incombenze affidategli ai fini del mascheramento dell'importazione, nonché in ragione della natura logicamente esplorativa della prima spedizione, in tal senso essendo sintomatiche le oscillazioni delle trattative dei calabresi con i sodali americani (su cui si sofferma segnatamente la pronuncia di primo grado), ai fini della scelta della tipologia di operazione commerciale di copertura"; anche esaminando la posizione del Carrozza, la sentenza rescindente ha spiegato che la motivazione della sentenza impugnata "... non è in grado di superare se non in forza di enunciazioni autoreferenziali, anche in questo caso imponendosi pertanto il rinvio ad altro giudice che, nella libertà di giudizio sua propria, valuti se il complessivo quadro probatorio acquisito consenta di enucleare dati tangibili che possano fondare, anche su base logica ma in termini stringenti - ad esempio, tenuto conto di come si pervenga all'implicazione nella vicenda del prevenuto e quale fosse il rapporto dallo stesso intrattenuto con l'Ursino ed il Geranio - la conclusione del consapevole inserimento del Carrozza nel sodalizio criminoso per cui è processo" (cfr., ancora, ivi). Quanto, poi, all'Ignelzi, la VI Sezione, disattesi i primi due motivi, aveva analogamente ritenuto che "... l'affermazione della Corte distrettuale - a detta della quale le condotte poste in essere dall'attuale ricorrente darebbero conto di una comunanza di interessi col Tamburello e con altri soggetti coinvolti che va al di là della semplice partecipazione ad una singola vicenda delittuosa, denotando esse stesse, invece, una completa adesione alla programmazione delittuosa nel campo degli stupefacenti di un sodalizio destinata a durare nel tempo - è, ancora una volta, autoreferenziale" ritenendo, anzi, alternativamente praticabile "l'assunto della difesa secondo cui ci si troverebbe in presenza unicamente del contributo fornito dal prevenuto ad un tentativo di importazione di droga mediante l'aggregazione estemporanea di vari soggetti, al di fuori di un programma criminoso di largo respiro" e che "... riveste quanto meno pari dignità rispetto alla recepita impostazione accusatoria, a fortiori rispetto alla posizione dell'Ignelzi, che sì muove esclusivamente nell'orbita del Tamburello ed in posizione sottordinata rispetto a questi, che è il solo ad avere e gestire i contatti sia con gli americani che con il Lupoi ed i calabresi" (cfr., ancora, dalla motivazione della sentenza rescindente).La VI Sezione, perciò, aveva annullato la sentenza impugnata con riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti rinviando, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte reggina. 1.4 Decidendo, quindi, in sede di rinvio, i giudici della fase rescissoria hanno nuovamente ricostruito la vicenda relativa all'attivismo del Lupoi e dell'Ursino per aprire un canale di approvvigionamento di cocaina dal sudamerica attraverso contatti con un cartello messicano con l'invio, in Europa, attraverso il porto di [OSCURATO:PERSONA], tramite carichi di frutta esotica provenienti dalla Guyana, di 500 chilogrammi di stupefacente. Il ruolo del Carrozza e del Piscioneri, come abbondantemente ribadito dalle precedenti sentenze di merito e, in sostanza, "validato" in sede di legittimità, era stato quello di mettere a disposizione una ditta italiana per "coprire" l'importazione di cocaina che avrebbe dovuto in origine essere trasportata unitamente a prodotti ittici (sia il Carrozza - tramite la moglie - che il Piscioneri erano infatti titolari di imprese operanti nel settore) essendosi poi deciso di optare per un carico di frutta esotica (tanto che il Piscioneri, titolare di autorizzazione per il commercio con l'estero, aveva modificato l'oggetto della propria ditta estendendolo anche a tali prodotti). Lo stesso dicasi per quanto concerne l'Ignelzi, pacificamente ritenuto il "braccio destro" di [OSCURATO:PERSONA] la vicinanza al quale è stata ribadita unitamente alla piena condivisione degli scopi illeciti dell'affare; la Corte d'appello ha dato atto che il ricorrente aveva reso una sostanziale confessione sui suoi rapporti con il Tamburello, sul viaggio alle Bahamas, sull'incontro in [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultando perciò assodato che il rapporto con il Tamburello era collegato al commercio di cocaina, di cui era stato sempre costantemente ragguagliato essendosi egli stesso direttamente attivato nei negoziati diretti a procacciare dei finanziatori e, persino "... a riprova della messa a disposizione viene pure in rilievo il fatto che costui si era proposto di fare da ostaggio e recarsi in Sudamerica, pur di non mandare all'aria le trattative" (cfr., pag. 101 della sentenza impugnata). La Corte reggina, in sede di rinvio, ha preso in esame le memorie difensive a partire da quella prodotta dalla difesa del Piscioneri incentrata sulla "buona fede" dell'imputato circa la effettiva natura dell'affare, circostanza a suo avviso corroborata dalla conversazione tra Lupoi e "Jimmy" in cui i due convenivano sul fatto che la ditta "interposta" avrebbe dovuto rimanere all'oscuro della natura dell'affare e delle stesse trattative; sullo stesso piano era stata articolata la difesa del Carrozza che aveva evidenziato come costui avrebbe messo in contatto il Lupoi con il Piscioneri al solo ed unico scopo per fare un favore a quest'ultimo; la difesa del Carrozza non aveva mancato, tuttavia, di aggiungere che, anche a voler ammettere la consapevolezza del ricorrente circa la effettiva natura dell'affare, non si sarebbe stati comunque in presenza di una condotta dimostrativa della sua partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti ma, al più, del concorso in un singolo "affare", obiettando, tuttavia, che una siffatta condotta non sarebbe stata punibile perché arrestatasi ad atti prodromici non sfociati in una condotta integrante il tentativo punibile. Dal canto suo, la difesa dell'Ignelzi, con una propria memoria, aveva contestato la sussistenza di un vero e proprio sodalizio (oltre che, naturalmente, la appartenenza del ricorrente) prospettando piuttosto la formazione di una aggregazione estemporanea finalizzata alla importazione di stupefacente progettata dal Tamburello con conseguente responsabilità, semmai, per il solo delitto di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990 nella forma tentata quand'anche nemmeno in concreto configurabile essendosi in presenza di condotte del tutto velleitarie. 1.5 La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto la responsabilità dei tre odierni ricorrenti per il delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 considerando le condotte da essi tenute come idonee ad integrare due diversi tentativi di importazione di sostanza stupefacente non andati a buon fine per fatti indipendenti dalla loro volontà ma, comunque, già tali da aver realizzato quella che si suole definire una trattativa "affidante" (cfr., su tali concetti, pagg. 126-131 della sentenza). Una volta ritenuti sussistenti i presupposti fattuali del tentativo di importazione, la Corte, come si vedrà di qui a poco esaminando i singoli motivi di ricorso, non ha mancato di prendere in esame la legittimità della affermazione di responsabilità dei ricorrenti per questa specifica ipotesi delittuosa a fronte della originaria contestazione associativa. 2. Alla luce di quest'ampia premessa è possibile, ora, affrontare i singoli motivi di ricorso articolati nell'interesse dei ricorrenti nei confronti della sentenza resa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio. 2.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 La sentenza rescindente ha ampiamente trattato la posizione del Carrozza ripercorrendo la ricostruzione operata dal GIP (cfr., pagg. 77-79 della sentenza impugnata) e, poi, quella ribadita dalla sentenza annullata in sede di legittimità (cfr., ivi, pagg. 79-98).I giudici reggini (cfr., pagg. 148-150) hanno dunque conclusivamente ribadito, in punto di fatto, che costui non poteva in alcun modo protestare la propria estraneità e mancanza di consapevolezza circa la effettiva natura dell'affare, sottolineando che era stato proprio a lui che, inizialmente, l'Ursino, che operava nel settore edile, si era rivolto alla ricerca di una ditta di copertura ed era stato ancora lui che lo aveva messo in contatto con il Piscioneri in quanto titolare di una ditta di prodotti ittici autorizzata, al contrario della sua (in realtà intestata alla moglie) al commercio internazionale. Ha spiegato che il ricorrente, pur dopo aver contattato il Piscioneri ed essersi reso disponibile a garantire il prestito erogato a quest'ultimo, non era tuttavia mai uscito di scena rimanendo a fianco del medesimo Piscioneri con cui era tutt'uno anche nei rapporti con gli altri che aveva immediatamente avvisato del bonifico eseguito da quello a titolo di anticipo sul pagamento della frutta esotica e non mancando di sollecitare l'Ursino che lo aveva a più riprese rassicurato sulla buona riuscita e "fruttuosità" dell'iniziativa. Detto questo, è allora necessario rilevare che le considerazioni spese dalla Corte d'appello in sede di rinvio erano state, in sostanza, le stesse già valorizzate nelle precedenti due fasi di merito a sostegno della piena consapevolezza, da parte del Carrozza, della natura illecita dell'affare che gli era stato proposto e per il quale si era messo a disposizione; come accennato in precedenza (cfr., par. 1.3), la VI Sezione aveva preso in esame le censure difensive articolate sul punto giudicandole manifestamente infondate in quanto sostanzialmente mirate ad ottenere una rivalutazione delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. Siffatto approdo, oltre che di fatto vincolante in questa sede, è comunque analogo a quello che concerne le censure sostanzialmente replicate nei confronti della sentenza qui impugnata. 2.1.2 D secondo motivo del ricorso del Carrozza è manifestamente infondato: la difesa, infatti, deduce, quale unico profilo di incongruità della motivazione, il fatto che al Carrozza, al quale non era stata contestata la recidiva, è stato tuttavia riservato un trattamento sanzionatorio allineato a quello degli altri due ricorrenti pur gravanti di tale specifica aggravante. È allora sufficiente ribadire che il confronto con il trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282839 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264020 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, Giovane ed altri, Rv. 252880 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato in merito alla sostanziale uniformità delle posizioni dei ricorrenti quanto al livello di coinvolgimento nelle due vicende finendo, per questa ragione, per addivenire ad un trattamento sanzionatorio del pari uniforme e, con valutazione prettamente di merito, finendo per "neutralizzare" il profilo soggettivo dei precedenti penali a carico. 2.2 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1 II primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Piscioneri è manifestamente infondato. La difesa del ricorrente, infatti, deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riguardo alla condanna intervenuta per il delitto di tentata importazione di sostanza stupefacente a fronte della contestazione associativa e che, a suo avviso, sarebbe nulla per violazione della corrispondenza tra accusa e sentenza intervenuta per un fatto totalmente diverso rispetto a quello inizialmente prospettato dalla pubblica accusa. La Corte d'appello, come accennato, non ha eluso il problema che ha tuttavia risolto positivamente spiegando che "... il capo di imputazione elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa esplicitamente e limpidamente riferimento, per tutti e tre gli imputati, ai due tentativi di importazione di cocaina rispettivamente loro addebitati, vicenda che - tra l'altro - sono state dettagliatamente descritte nell'informativa di reato e ampiamente discusse nel corso dell'intero giudizio" (cfr., pag. 133 della sentenza); ha fatto presente che ai primi due era stato infatti addebitato che "... operando quali partecipi, assicuravano la copertura del trasporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica, nei quali occultare lo stupefacente, così assicurandone la successiva immissione nel mercato italiano" (cfr., ancora, ivi, pag. 133); per contro, all'Ignelzi era stato contestato il fatto "... quale partecipe, coadiuvava il Tamburello nella ricerca dei finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente e assicurava il finanziamento del viaggio alle Bahamas di Tamburello ove perfezionare gli accordi con i fornitori" (cfr., ivi, pag. 133). Ha sottolineato che era stato persino il GUP ad osservare che la vicenda che aveva interessato Piscioneri e Carrozza avrebbe consentito di contestare in via autonoma un tentativo di importazione.Da ultimo, ha fatto presente che, in ogni caso, le difese avevano preso in esame questa possibilità che avevano prospettato anche nella fase di legittimità e, quindi, in sede di rinvio a fronte della espressa sollecitazione operata in tal senso dal PG. La decisione è corretta. Questa Corte ha più volte ribadito che v'è difetto di correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine (cfr., Sez. 6, n. 7893 del 06/12/2017 (dep. 19/02/2018), Mira, Rv. 272269 - 01; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciusglio, Rv. 252324 - 01; Sez. 6, n. 775 del 21/11/2006 (dep. 16/01/2007), Attolino, Rv. 235804 - 01); nel caso in esame, è proprio la articolazione della imputazione associativa che, come si è visto in precedenza (cfr., par. 1.1), aveva indicato le condotte ascrivibili al Piscioneri (come anche al Carrozza e, per quanto concerne la parallela vicenda beneventana) i termini di partecipazione alle due iniziative di importazione di stupefacente da oltreoceano. Sotto altro profilo l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01 ; conf., sul profilo della "prevedibilità" dello sviluppo, Sez. 6 - , n. 5225 del 06/11/2019 (dep. 07/02/2020), Zinco, Rv. 278340 - 01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 -01; Sez. 5 - , n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143 - 01; con riguardo, poi, al giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 (dep. 14/01/2013), Mereu, Rv. 254452 - 01; Sez. 2 - , n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047 - 01; Sez. 2 - , n. 44574 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761 - 01; Sez. 2, n. 35350 del 17/09/2010, Percuoco, Rv. 248544 - 01).Come si è accennato, nel caso di specie non soltanto le condotte poi valorizzate in termini di tentativo di importazione erano state già descritte nella imputazione associativa e, anzi, ricondotte agli odierni ricorrenti quali oggetto del contributo fornito da costoro al sodalizio; per altro verso, l'ipotesi di reato da ultimo ritenuta era stata da taluna difesa prospettata nei gradi precedenti e, in ogni caso, oggetto di ampio dibattito in appello per essere stata avanzata dal PG nelle sue conclusioni. 2.2.2 il secondo motivo del ricorso del Piscioneri è, anch'esso, manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sulla sussistenza degli estremi del tentativo punibile in termini assolutamente esaustivi in fatto e del tutto corretti in diritto. In particolare, la Corte ha spiegato che, a séguito degli accordi intercorsi con il cartello sudamericano, gli impegni assunti dal gruppo calabrese e la "copertura" offerta dalla ditta del Piscioneri, il cargo, con a bordo lo stupefacente occultato in un carico di frutta esotica, era effettivamente partito dalla Guyana con 76 kg. di cocaina destinato ad essere recapitato a [OSCURATO:PERSONA] essendo stato tuttavia intercettato in Malesia. Ha fatto presente che sussistevano tutti gli elementi di una trattativa "affidante": a partire dalla durata delle trattative, che si erano sviluppate dal settembre al dicembre 2012; ai ripetuti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Freddy e l'intermediario [OSCURATO:PERSONA] ("il cinese") e che avevano portato a stabilire quelle che sarebbero state le modalità con occultamento dello stupefacente nei barattoli di frutta esotica (cfr., conv. del 6.11.2012), nel quadro di un accordo complessivo per l'acquisto di complessivi 500 kg. di cocaina, al prezzo di 5 milioni di euro, che avrebbe dovuto essere recapitata nel porto di [OSCURATO:PERSONA]. Gli accordi intercorsi tra i vari soggetti protagonisti della vicenda avevano portato ad individuare la ditta sudamericana che avrebbe inviato il carico di frutta nella [OSCURATO:PERSONA] con la quale vi erano stati contatti via e-mail e con cui era stato perfezionato l'accordo per un primo trasporto di frutta per 28.000 euro con il pagamento (attraverso il bonifico eseguito dal Piscioneri) di un anticipo del 4,25% del prezzo complessivo e con un secondo bonifico di 1.300 dollari il giorno 13.11.2012 inviato ed effettivamente pervenuto presso una banca della Guyana. Correttamente, in diritto, la Corte ha potuto perciò concludere nel senso del superamento della "soglia" del tentativo punibile. Si è chiarito che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 01, in cui la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale; conf., Sez. 4 - , n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04). Più in particolare, si è affermato che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 6180 del 27/11/2019 (dep. 17/02/2020), Fortuzi, Rv. 278484 - 01; conf., Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017 (dep. 19/02/2018) Rv. 272446 - 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717 - 01). 2.3 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ed il secondo motivo del ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dello stesso tenore del primo motivo del ricorso del Piscioneri, è del pari manifestamente infondato per le stesse ragioni. Come accennato (cfr., par. 1.3.3), era stata la stessa difesa dell'Ignelzi, nel contestare, in sede di legittimità, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, a prospettare una ricostruzione della vicenda in termini di "aggregazione estemporanea" di soggetti in vista del perfezionamento di una (o più specifiche) singola operazione di importazione di sostanza stupefacente. Ed è in questa direzione che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accuratamente motivato sia con riguardo alla diretta partecipazione del ricorrente alle iniziative del Tamburello (cfr., pagg. 150-151 della sentenza impugnata) oggetto, peraltro, di piena confessione da parte dell'imputato; sia, per altro verso, sulla integrazione degli estremi del tentativo punibile (cfr., ivi, pagg. 151-153) su cui, ad ogni modo, e diversamente da quanto si è visto per il Piscioneri, non è stato sollevato alcun ri
Sentenza Cassazione n. 09828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris