CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46379/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova, per aver il Giudice errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 11 D.Igs 74/2000 in capo all'imputato, in quanto il ricorrente ha assunto la qualifica di liquidatore della società dal 15 luglio 2015 al 17 settembre 2015, mentre le cartelle esattoriali sono state notificate negli anni precedenti all'amministratore in carica e conseguentemente non poteva essere a conoscenza del debito erariale. Considerato che si tratta di un motivo generico, non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone questioni già adeguatamente vagliate e disattesi dal giudice di merito, con puntuali argomenti giuridici, privo di ogni specificazione in ordine alla mancata conoscenza del debito erariale e al conseguente difetto di dolo, con i quali il difensore omette di confrontarsi e altresì in quanto tende ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da un reale travisamento di emergenze processuali. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha ritenuto provato l'intento fraudolento, posto che la vendita dei rami d'azienda da parte del ricorrente nella qualità di liquidatore è avvenuta a prezzo irrisorio, a fronte di un patrimonio netto attivo e di un attivo di esercizio di qualche anno prima certamente considerevole. Con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, il giudice ha tratto la conoscenza dell'imputato del debito erariale sulla base delle dichiarazioni dei redditi della società degli anni precedenti e quindi dalla contabilità societaria, di cui il liquidatore era in possesso. La Corte d'Appello ha pertanto congruamente affermato che l'imputato doveva avere piena contezza del debito erariale e della finalità fraudolenta sottesa agli atti di vendita dei rami di azienda. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estens