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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 22174/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29265/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti, el.dom.ti in Roma, P.za Aracoeli 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in giudizio, come da procura in atti, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4750/14 del 19.9.2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro (15 %) ed ipocatastale notificato ad [OSCURATO:PERSONA] srl ed a [OSCURATO:SOCIETA] – responsabili in solido – in relazione all’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la prima cedeva alla seconda il diritto di superficie su terreno edificabile destinato ad impianto fotovoltaico.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che correttamente le società avevano ritenuto l’atto in questione, relativo ad area da ritenersi fabbricabile e non agricola (CDU – NTA), assoggettato ad Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa.

Hanno resistito con unitario controricorso le due società contribuenti. §

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratelamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.12 d.lvo 387/03, 2 co. 3^ d.P.R. n.633/72 e 36, co. 2^, d.l. 223/06.

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che il terreno in questione non poteva ritenersi edificabile, in quanto destinato unicamente all’installazione di impianto fotovoltaico amovibile; da ciò derivava il non assoggettamento ad Iva (art.2 cit.) dell’atto di trasferimento e l’applicabilità dell’imposta di registro ed ipocatastale in misura proporzionale. § 3.1Con is tanza 4.6.2019 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la sospensione del giudizio, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 e quietanza del versamento di quanto a tale titolo dovuto (5 % del valore della controversia, stante la soccombenza di Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di merito).

Con memoria per la camera di consiglio la società contribuente ha insistito per la pronuncia di estinzione. § 3.2 Il processo va dichiarato estinto.

Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibilinon sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); -«l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …»(comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).

Poiché qui risulta, da un lato, che la società contribuente ha eseguito il versamento dovutoe, dall’altro, che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.

L’avvenuta definizione della lite da parte di [OSCURATO:SOCIETA] giova anche all’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto co-responsabile in solido con la prima (art. 6, co. 14^, d.l. cit.).

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate PQM La Corte - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18; - Dichiara estinto il processo; - Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29265/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti, el.dom.ti in Roma, P.za Aracoeli 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in giudizio, come da procura in atti, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4750/14 del 19.9.2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro (15 %) ed ipocatastale notificato ad [OSCURATO:PERSONA] srl ed a [OSCURATO:SOCIETA] – responsabili in solido – in relazione all’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la prima cedeva alla seconda il diritto di superficie su terreno edificabile destinato ad impianto fotovoltaico. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che correttamente le società avevano ritenuto l’atto in questione, relativo ad area da ritenersi fabbricabile e non agricola (CDU – NTA), assoggettato ad Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa. Hanno resistito con unitario controricorso le due società contribuenti. § 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratelamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.12 d.lvo 387/03, 2 co. 3^ d.P.R. n.633/72 e 36, co. 2^, d.l. 223/06. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che il terreno in questione non poteva ritenersi edificabile, in quanto destinato unicamente all’installazione di impianto fotovoltaico amovibile; da ciò derivava il non assoggettamento ad Iva (art.2 cit.) dell’atto di trasferimento e l’applicabilità dell’imposta di registro ed ipocatastale in misura proporzionale. § 3.1Con is tanza 4.6.2019 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la sospensione del giudizio, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 e quietanza del versamento di quanto a tale titolo dovuto (5 % del valore della controversia, stante la soccombenza di Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di merito). Con memoria per la camera di consiglio la società contribuente ha insistito per la pronuncia di estinzione. § 3.2 Il processo va dichiarato estinto. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibilinon sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); -«l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …»(comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13). Poiché qui risulta, da un lato, che la società contribuente ha eseguito il versamento dovutoe, dall’altro, che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. L’avvenuta definizione della lite da parte di [OSCURATO:SOCIETA] giova anche all’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto co-responsabile in solido con la prima (art. 6, co. 14^, d.l. cit.). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate PQM La Corte - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18; - Dichiara estinto il processo; - Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di con
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