CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'crdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di rapina e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 628 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 20 settembre 2018 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 gennaio 2021, definitiva il 17 marzo 2022; 2) ai reati di rapina e sequestro di persona, ai sensi degli artt. 628 e 605 cod. pen., commessi il 18 novembre 2018 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 giugno 2021, definitiva il 29 ottobre 2021. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni undici, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza non è la Corte di appello di Napoli, ma il Tribunale di Napoli, giudice di primo grado del procedimento sub 1, posto che, nel relativo giudizio di appello, la Corte territoriale si era limitata a riformare la sentenza appellata in ordine all'entità della pena nei confronti del coimputato di Musumeci, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il f provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, )adid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda; pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). L'indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore. Nel caso i specie, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva alla Corte di appello di Napoli, bensì al Tribunale di Napoli, che, (444-4 pAg mr>1 precedentemenT~zione del provvedimento impugnato, aveva pronunziato la sentenza del 24 febbraio 2020, parzialmente modificata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 gennaio 2021, definitiva il 17 marzo 2022, che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla dosimetria della pena irrogata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che era divenuta irrevocabile per ultima, anche con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo. Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d'ufficio, che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribun