CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2002
Cassazione n. 37476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il 15/03/2002 avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanza del pubblico ministero dell’8 ottobre 2024 di conversione della pena pecuniaria di 1.600 euro di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 12 settembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rimasta non pagata. Il magistrato di sorveglianza ha accolto l’istanza ed ha disposto la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione “in una pena limitativa della libertà personale”. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che, poiché il reato per cui è stata emessa la sentenza di condanna è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto applicare il nuovo testo dell’art. 660 cod. pen., che prevede la conversione della pena pecuniaria rimasta non pagata, non in libertà controllata, ma nelle pene della semilibertà sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della detenzione domiciliare sostitutiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Con nota scritta il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1,n. 50839 del 15/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti. Avverso l'ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei diversi casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell'opposizione. Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] per la decisione. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al magistrato di sorveglianza di S