CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 1 dicembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di lesioni personali al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non essendo stato, l'accordo, condizionato alla concessione del beneficio, né risultando lo stesso autonomamente sollecitato in udienza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.