CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 32679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 9996-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e la COOPOLIS Soc. coop. in liquidazione, in persona del suo liquidatore legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. r 72 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1597/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22.10.2015, R.G. n. 76/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello che [OSCURATO:PERSONA] e la Coopolis soc. coop. avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respinto l'opposizione da loro proposta, il primo, quale trasgressore e, la seconda, quale obbligata in solido, avverso l'ordinanza-ingiunzione della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bologna, che aveva agli stessi inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.715,60 per omissioni e inesattezze nelle registrazioni apposte sui prospetti paga consegnati a 37 lavoratori, contenenti i dati componenti la retribuzione; condannava gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del grado, come ivi liquidate, e dava atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva: che correttamente il primo giudice aveva ritenuto tempestiva la contestazione dell'illecito; che la voce "trasferta" dovrebbe corrispondere al rimborso di spese sostenute dal lavoratore per recarsi nella varie sedi di lavoro, mentre, nel caso di specie, era incontestato che i lavoratori in questione avevano prestato la loro attività solo presso la [OSCURATO:PERSONA], né erano stati in concreto provati o almeno allegati mutamenti nella sede di lavoro e neppure i dati relativi; che le violazioni contestate attenevano al rapporto di lavoro, e non a prestazioni previdenziali o assistenziali, sicché era infondato anche il motivo d'appello a mezzo del quale gli allora appellanti deducevano la violazione dell'art. 8, comma secondo, L. n. 689/1981.3. Avverso tale decisione, i soccombenti hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. 4. L'intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 14 L. 689/1981, in punto di intervenuta decadenza, ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., nonché nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 e 161 c.p.c. per motivazione omessa o apparente in punto di complessità della valutazione da parte della DTL di Bologna del materiale acquisito al termine delle indagini ai fini di una valutazione di tempestività nella contestazione di illecito ex art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. 2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in punto di indennità forfetaria di trasferta ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. 3. Con il terzo motivo, deducono la violazione dell'art. 8, co. 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, in punto di riduzione della sanzione per unicità di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme attinenti alla materia previdenziale ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. 4. Nello scrutinare il primo motivo occorre premettere che la Corte territoriale, nel respingere il primo motivo d'appello, a mezzo del quale era stata riproposta dagli ingiunti la loro eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, aveva considerato: "E' vero che la verifica ispettiva iniziò I'll settembre 2008 ma, come risulta dagli atti, gli ispettori procedettero ad una lunga e assai complessa istruttoria orale e documentale, assumendo a sommarie informazioni numerosi lavoratori, anche nei mesi successivi (audizione [OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 2008) e richiedendo ulteriore documentazione (verbale di esibizione del 14 ottobre 2008). Le posizioni analiticamente esaminate, come risulta dallo stesso verbale "finale" di ispezione del 17 aprile 2009, erano relative a ben quarantotto lavoratori; per ciascun lavoratore poi erano indicate le singole mensilità cui la violazione si riferiva e il totale delle mensilità. Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto tempestiva la contestazione: i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento mentre la legittimità della durata di quest'ultima va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini (cfr. Cass. Civ. 3 settembre 2014 n. 18574; 2 aprile 2014 n. 7681; 13 dicembre 2011 n. 26734)". Su queste basi la stessa Corte aveva ribadito dover essere reputata tempestiva la notificazione, eseguita il 30.5.2009, della contestazione degli illeciti amministrativi. 5. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, anche di recente confermato, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 -, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato- tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 19.2.2021, n. 4523; id., sez. H, 12.2.2021, n. 3693, la quale specifica che la valutazione di giudice di merito a riguardo non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata). 6. Orbene, come emerge chiaramente dallo svolgimento del primo mezzo in esame, i ricorrenti, dopo aver richiamato la parte motiva della sentenza innanzi riportata, resa a riguardo dal giudice di secondo grado, contrappongono ad essa una propria diversa lettura delle risultanze processuali sul punto, in base alla quale dovrebbe concludersi che sin dalla "data del 18.12.2008", "la DTL" avrebbe avuto a disposizione tutto il materiale di indagine sia documentale che di informazioni assunte dai lavoratori in verifica" (cfr. in particolare facciate 7-8 del ricorso per cassazione, che consta di fogli non numerati). Trattasi, però, di valutazione in punto di prova e fattuale, rimessa al giudice di merito, non censurabile, perciò, in sede di legittimità in chiave di violazione di norme di diritto. 7. Né tale valutazione nei termini su esposti può essere creduta solo apparente come pur dedotto dai ricorrenti in seno al primo motivo, al punto da poter essere denunciata ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. In proposito, occorre sottolineare che, come si desume chiaramente dalla decisione gravata, e dalle stesse difese dei ricorrenti, la contestata violazione dell'art. 5 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4, riguardava, non già la mancata o ritardata consegna dei prospetti paga ai lavoratori (trasgressione in ipotesi di più agevole e rapido riscontro), bensì un'inesattezza nelle registrazioni apposte su tali prospetti per 37 lavoratori, con precipuo riferimento alla voce ivi indicata come "trasferta". Ciò specificato, il giudice a quo ha sicuramente dato conto della complessità dei relativi accertamenti, eseguiti sul maggior novero di 48 lavoratori, e culminati infatti in un ulteriore e conclusivo verbale, definito "di ispezione", e datato 17.4.2009; data rispetto alla quale la notificazione della contestazione il 30.5.2009 si appalesava essere avvenuta entro il termine legale di decadenza di 90 giorni, sancito dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981. 8. Quanto al secondo motivo, la Corte distrettuale aveva osservato: <Col motivo sub B), gli appellanti deducono la "errata ricostruzione del fatto in punto indennità di trasferta e violazione degli art. 48 e 51 T.U.I.R.", insistendo nel sostenere la legittimità della corresponsione dell'indennità di trasferta in misura forfetaria. E' connesso il motivo sub D), col quale gli appellanti deducono la "omessa pronuncia in ordine alla censura sollevata nel ricorso di primo grado sull'erronea irrogazione delle sanzioni ex art. 5 legge n. 4/53 e succ. modifiche, in relazione ad una fattispecie cui non si riferiscono", sottolineando che si tratta di somme effettivamente corrisposte e vi era dunque corrispondenza tra quanto in concreto indicato e quanto indicato in busta paga. Ma la voce "trasferta" dovrebbe corrispondere al rimborso di spese sostenute dal lavoratore per recarsi nelle varie sedi di lavoro, mentre qui - come è incontestato - i lavoratori in questione hanno prestato la loro attività solo presso [OSCURATO:PERSONA], né sono stati in concreto provati o almeno allegati mutamenti nella sede di lavoro e neppure dati - distanze effettive, mezzi utilizzati ... . A queste carenze non può supplire, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la mera produzione del verbale 20 maggio 2005 del consiglio di amministrazione contenente la previsione di erogazione di trasferte in forma forfetaria, e la circostanza che le somme siano state in effetti erogate non elide la configurabilità delle "omissioni o inesattezze" nel prospetto paga consegnato a ciascun lavoratore>. 9. Ciò rilevato, nello sviluppo del secondo motivo, i ricorrenti impugnano "il capo della sentenza che rigetta l'appello che omette di pronunciarsi in punto di violazione art. 51 TUIR", e lamentano tra l'altro che "Purtroppo la sentenza sovrappone due motivi di appello riferiti in realtà a questioni del tutto diverse". Occorre, allora, sottolineare che la questione dell'indennità di trasferta non rilevava, ai fini del suo trattamento contributivo (su cui v., ad es., Cass. civ., sez. lav., 8.9.2020, n. 186639), oppure in tema di imposte sui redditi (su cui v. Cass. civ., sez. trib., 6.5.2020, n. 8489). All'incolpato, infatti, non erano contestate violazioni di natura fiscale oppure in ambito contributivo, segnatamente circa voci retributive effettivamente corrisposte a titolo di "trasferta", bensì erano state contestate esclusivamente plurime violazioni dell'art. 5 L. n. 4/1953 sotto lo specifico profilo, come già evidenziato, dell'inesattezza delle annotazioni nei prospetti paga consegnati a n. 37 lavoratori, riguardanti la "trasferta", indipendentemente perciò dalla corresponsione di emolumenti agli stessi per tale titolo. Per conseguenza, le articolate previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986 venivano nella specie in considerazione esclusivamente sotto il profilo definitorio. Ebbene, nella specie la voce "trasferta", per quanto accertato dalla Corte di merito, e per quanto dedotto dagli stessi ricorrenti circa l'essere stata forfetizzata tale voce retributiva, era indicata nei prospetti paga relativi a 37 lavoratori in termini senz'altro inesatti, in quanto difformi rispetto alle nozioni legali desumibili dai commi 5 e 6 dell'art. 51 cit., a tacer d'altro, perché non trattavasi di trasferte in luoghi sempre variabili e diversi, bensì di spostamenti dei lavoratori esclusivamente presso lo stabilimento della committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 10. Il secondo motivo, perciò, si appalesa inammissibile, non essendo stata censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza circa la mancanza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità di trasferta, in ragione dell'attività dei lavoratori prestata sostanzialmente sempre presso la medesima sede, come più volte evidenziato. 11. Passando al terzo ed ultimo motivo di ricorso, in esso vi si sostiene "che la contestazione sollevata dagli Ispettori si riferisse alla violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 4/53 per errata/inesatta elaborazione di buste paga è violazione certamente connessa con la materia della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, che determina la configurabilità e la necessità di adottare il criterio del cumulo ex art. 8, 2° comma L. 689/81, in sede di emissione di ordinanza ingiunzione". In tal senso i ricorrenti richiamano soltanto un passo tratto dalla motivazione di Cass., sez. lav., 22.7.2008, n. 20190. 12. Sennonché tale ultima decisione concerneva caso in cui erano contestate più violazioni di diverse norme di legge, e non solo quella consistente nel non corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetto di paga, e tali violazioni nel loro complesso furono reputate "connesse con il mancato pagamento dei contributi afferenti la prestazione di lavoro supplementare e l'esatta retribuzione corrisposta ai lavoratori" e che attenessero "perciò, al versamento dei contributi e premi". Nella fattispecie in esame, invece, all'incolpato era contestata, non già la mancata o ritardata consegna ai lavoratori del prospetto paga, bensì soltanto l'inesattezza delle registrazioni apposte in tali prospetti, sotto il precipuo profilo della voce "trasferta", e, come già evidenziato, non era addebitata contemporaneamente la violazione di una o più norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ebbene, come più volte insegnato da questa Corte la disciplina dell'art. 8, comma secondo, L. n. 689 del 1981 contempla il criterio del c.d. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p. (così Cass., sez. lav., 13.5.2019, n. 12659). E va posto in luce che l'art. 8, comma secondo, cit. fa riferimento soltanto a più violazioni della stessa norma "o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie", diversamente dal successivo art. 35, comma terzo, stessa legge, che si occupa anche delle violazioni diverse da quelle "consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi", ma rispetto alle quali "viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi", al fine di consentire che la relativa sanzione amministrativa possa essere "applicata con la medesima ordinanza ingiunzione e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente". L'art. 8, comma secondo, L. n. 681/1981, perciò, è norma di stretta interpretazione, rispetto alla quale non è predicabile che la trasgressione contestata, di natura formale, e senz'altro di per sé estranea al terreno previdenziale e contributivo in particolare, potesse comportare riflessi appunto in termini di insufficiente versamento di contributi. Per conseguenza è conforme a legge la conclusione cui era giunta la Corte territoriale, la quale aveva escluso "la connessione" intravista dagli allora appellanti delle violazioni loro contestate "con la materia della previdenza ed assistenza", perché "le violazioni attengono al rapporto di lavoro e non a prestazioni previdenziali o assistenziali", con conseguente applicazione nel caso di specie, relativo a più violazioni della medesima disposizione di legge, del criterio del c.d. cumulo materiale. 13. Il ricorso dev'essere perciò respinto. 14. I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ult