CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che ai rilievi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dirette a censurare l'omessa considerazione delle documentate condizioni di parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato e la mancata applicazione della diminuente di cui all'art.89 cod. pen. i giudici di appello hanno offerto congrua e lineare motivazione, rilevando la generica prospettazione del tema nei due gradi di giudizio e la circostanza che nessuno dei numerosi presenti al fatto aveva riferito di problemi psichici o dello stato di alterazione mentale dell'imputato, invece, descritto come lucido e determinato, che aveva anche ammesso le proprie responsabilità (v. pag. 5 e 7); rilevato che anche il motivo proposto per il coimputato è generico e manifestamente infondato nonché non consentito, risolvendosi nella richiesta di un più favorevole bilanciamento tra circostanze, escluso con puntuale motivazione e completa valutazione di tutte le peculiarità del grave episodio e della sommossa innescata dalla condotta degli imputati (pag.6); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]