CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 45213/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consiglier [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ; (-[OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], considerato che ha posto questioni esaustivamente illustrate nella recentissima ordinanza del 27 gennaio 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale ha deciso de plano senza che ne sussistessero i presupposti. Ha emesso un decreto per nulla chiaro, che non indica né la data dell'istanza del detenuto, né l'oggetto. A tacere del fatto che il Presidente è lo stesso magistrato persona fisica che, come Magistrato di sorveglianza, rigettò l'originario reclamo, poi accolto con l'ordinanza di cui si è chiesta l'esatta ottemperanza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2.11 provvedimento presidenziale è talmente così poco motivato da non far comprendere quale sia il contenuto del reclamo e, pertanto, le ragioni della asserita inammissibilità, dichiarata alla luce di una ordinanza di cui non è dato comprendere su quale oggetto abbia deciso e a quale principio o regola si sia attenuta. 3. Deve allora ritenersi che l'inammissibilità sia stata rilevata al di fuori delle condizioni che ne definiscono l'ambito. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari perché provveda nel rispetto delle garanzie del contraddittorio camerale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso, il 23 settembre 2022