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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 20718/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 08/05/2023, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 22/02/2022-22/02/2023.

Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal COCOZZA, destinatario di comportamenti improntati al dispregio verso le regole e che per tali motivi veniva più volte sanzionato con sanzioni disciplinari (il 31/05/2022; e in altre sei occasioni, tutte precedenti al 22/02/2022).

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Moreno COCOZZA, per mezzo del difensore, che denuncia violazione di legge con riferimento all'art.54 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione.

Si duole in particolare il ricorrente 'che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato la condotta irreprensibile serbata dal detenuto, che ha partecipato a programmi scolastici e teatrali conseguendo un titolo di studio presso il carcere di Trapani, ed ha sempre beneficiato dei periodi di liberazione anticipata, salvo il periodo del 23/03/2019.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen.

Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 - 01).

3. Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi.

Il Tribunale, invero, ha valorizzato, rispetto ai semestri da valutare, le condotte contestate in sede disciplinare, con particolare riferimento agli "atteggiamenti offensivi" che hanno condotto, il 31/05/2022, alla sanzione disciplinare di 10 giorni di EAC, ritenendo, condivisibilmente, ininfluente la circostanza che la sanzione sia stata annullata per la mera irritualità nella sua applicazione (in particolare tardiva notifica della stessa); secondo un ragionamento non manifestamente illogico, ha quindi ritenuto detti comportamenti incidenti sul complessivo giudizio di partecipazione attiva del detenuto all'opera di rieducazione e al trattamento individuale svolto; tanto più alla luce della circostanza che dalle relazioni comportamentali in atti era emerso che il Cocozza aveva in più occasioni serbato comportamenti aggressivi ed improntati al dispregio verso le regole, riportando, tra il 23/03/2019 ed il 13/02/2022 ben sei sanzioni disciplinari (dovute a litigi con i compagni ed a inosservanza agli ordini).

L'ordinanza impugnata sfugge pertanto alle critiche mosse in ricorso, avendo concretamente apprezzato sia la gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti e la loro collocazione temporale, sia l'incidenza di queste sulla volontà di perpetuare la partecipazione all'opera di rieducazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 08/05/2023, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 22/02/2022-22/02/2023. Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal COCOZZA, destinatario di comportamenti improntati al dispregio verso le regole e che per tali motivi veniva più volte sanzionato con sanzioni disciplinari (il 31/05/2022; e in altre sei occasioni, tutte precedenti al 22/02/2022). 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Moreno COCOZZA, per mezzo del difensore, che denuncia violazione di legge con riferimento all'art.54 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione. Si duole in particolare il ricorrente 'che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato la condotta irreprensibile serbata dal detenuto, che ha partecipato a programmi scolastici e teatrali conseguendo un titolo di studio presso il carcere di Trapani, ed ha sempre beneficiato dei periodi di liberazione anticipata, salvo il periodo del 23/03/2019. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 - 01). 3. Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi. Il Tribunale, invero, ha valorizzato, rispetto ai semestri da valutare, le condotte contestate in sede disciplinare, con particolare riferimento agli "atteggiamenti offensivi" che hanno condotto, il 31/05/2022, alla sanzione disciplinare di 10 giorni di EAC, ritenendo, condivisibilmente, ininfluente la circostanza che la sanzione sia stata annullata per la mera irritualità nella sua applicazione (in particolare tardiva notifica della stessa); secondo un ragionamento non manifestamente illogico, ha quindi ritenuto detti comportamenti incidenti sul complessivo giudizio di partecipazione attiva del detenuto all'opera di rieducazione e al trattamento individuale svolto; tanto più alla luce della circostanza che dalle relazioni comportamentali in atti era emerso che il Cocozza aveva in più occasioni serbato comportamenti aggressivi ed improntati al dispregio verso le regole, riportando, tra il 23/03/2019 ed il 13/02/2022 ben sei sanzioni disciplinari (dovute a litigi con i compagni ed a inosservanza agli ordini). L'ordinanza impugnata sfugge pertanto alle critiche mosse in ricorso, avendo concretamente apprezzato sia la gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti e la loro collocazione temporale, sia l'incidenza di queste sulla volontà di perpetuare la partecipazione all'opera di rieducazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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