CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 11 febbraio 2020, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi, con il quali denuncia violazioni dell'art. 41-bis Ord. pen. 2.1. Con il primo motivo rileva che, senza darsi contezza dei presupposti richiesti ai fini della proroga, sono state menzionate violazioni della disciplina sugli stupefacenti risalenti al luglio del 2001 e fatti avvenuti in carcere nel lontano 2015, così anch'essi privi di rilevanza ai fini della decisione da assumere. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'omessa valutazione dei verbali delle dichiarazioni oggetto di produzione, nel corso delle quali il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur risultando intraneo alle dinamiche associative che avrebbero coinvolto Viscido, aveva escluso di avere commesso reati con lui e che lo stesso fosse destinatario dei proventi delle attività delittuose, sì da risultare escluso ogni attuale collegamento di Viscido con il contesto della criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le censure mosse risultano inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, possono rilevare soltanto le censure che ne rappresentino l'assenza o la mera apparenza in ragione di contenuti del tutto avulsi dalle risultanze o di mere enunciazioni di genere come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione della valutazione richiesta (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati. Ha mostrato di considerare gli accertamenti con sentenza irrevocabile che avevano tratteggiato la condotta del ricorrente quale appartenente a un clan da lungo tempo operante nel territorio di Battipaglia, alleato con il clan Pecoraro. Ha rilevato che entrambi i clan camorristici risultavano, secondo le indagini svolte, ancora operativi. Ha dato conto del ruolo direttivo assunto da Viscido in tale contesto e dei gravi reati dallo stesso commessi che ne delineavano in concreto la radicata capacità criminale Ha evidenziato che Viscido, durante la detenzione, non aveva mai dato segnali di una dissociazione dal sodalizio, ma anzi, come risultava da numerosi episodi oggetto di rilievi disciplinari, aveva continuato a manifestare comportamenti sprezzanti e oppositivi nei confronti degli appartenenti alle istituzioni. Alla stregua di tutto ciò, il Tribunale ha concluso che risultavano attuali le condizioni che avevano consentito a Viscido, secondo i tratti della sua condotta associativa di rapportarsi per tanto tempo alla cosca di riferimento che era ancora operante. 5. A fronte di ciò, il primo motivo del ricorso si limita a citare gli esiti in sede penale di alcuni procedimenti instaurati per fatti commessi in carcere e a indicare l'epoca di un deferimento disciplinare. Reinterpreta il significato attribuito alla condanna per violazione della disciplina sugli stupefacenti. Assegna alla mancata collaborazione con la giustizia un peso che non si coglie nel provvedimento, posto che esso si riferisce piuttosto all'assenza di ogni fatto sopravvenuto che possa fare ritenere una dissociazione per qualsiasi ragione. Il percorso critico in tal modo nemmeno viene a rapportarsi alla complessiva e più articolata ricostruzione di merito che ha condotto a ravvisare i presupposti della proroga. 6. Il secondo motivo richiama genericamente i contenuti delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], senza neppure specificare i periodi alle quali si riferiscono le conoscenze dello stesso, a fronte dell'accertamento definitivo della partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico con il ruolo direttivo e di verifiche svolte dal Tribunale di sorveglianza sulla base di apprezzamenti prognostici riguardanti un soggetto che si trova ormai da lungo tempo ristretto in carcere. Sicché, non è dato comprendere in che modo l'invocata considerazione delle dichiarazioni in questione potrebbe assumere una tale decisività da rendere l'articolata motivazione solo apparente, avuto riguardo al percorso seguito ai fini della verifica dell'attuale capacità di mantenere i rapporti con la criminalità. 7. Pertanto, non possedendo i motivi alcuna attitudine a rappresentare violazioni di legge, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis