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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 38316/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10004/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 229/2017, depositata in data 20.1.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 45892/2013, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la restituzione di C 10.000,00, somme incassate dal difensore per conto della società a seguito dell'esito favorevole di taluni contenziosi.

L'opponente ha dedotto di aver più volte patrocinato per la società, maturando numerosi crediti rimasti in parte insoluti, e che Federico 7 . 3(2 ( :Z Fadini, per conto della resistente, lo aveva autorizzato a trattenere le somme.

Si è costituita la Sport impianti s.r.I., assumendo di aver non aver mai autorizzato il difensore ad incamera l'importo di cui si discute, avendo l'opponente già ottenuto il pagamento integrale delle spettanze professionali per l'attività svolta.

Acquisita documentazione ed esaurita la trattazione, all'esito il tribunale ha respinto l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento.

La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte distrettuale di Milano.

La pronuncia ha stabilito che l'e-mail di [OSCURATO:PERSONA], inviata per conto della società appellata in data successiva all'incasso delle somme, non costituiva un'autorizzazione a trattenere gli importi riscossi dal difensore, ma rappresentava il tentativo bonario di definire ogni residua posizione tra le parti, condizionato al rilascio delle quietanze liberatorie e all'emissione di due distinte fatture, ciascuna dell'importo di € 5.000,00.

Tale tentativo non aveva sortito effetto, poiché il ricorrente non aveva sottoscritto ed inviato le quietanze liberatorie, né fatturato gli importi secondo le istruzioni ricevute.

Essendosi in presenza - secondo la Corte distrettuale - non di un atto di riconoscimento di un debito, ma di una proposta transattiva non accettata dal legale, occorreva che questi offrisse prova della sussistenza del credito, sicché, in mancanza della stessa allegazione delle prestazioni professionali svolte, l'appellante non aveva titolo ad alcun compenso e doveva restituire quanto ricevuto per conto della società.

La cassazione della sentenza è chiesta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 e 156, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando la sussistenza di un irriducibile contrasto tra la motivazione, che contiene un'espressa statuizione di rigetto dell'appello, e il dispositivo, nel quale è indicato come appellante principale un terzo estraneo alla lite ed ove il Wehrlin figura come appellante incidentale, anziché principale.

Il motivo è infondato.

L'esame complessivo della sentenza non dà adito a dubbi circa il contenuto della decisione e la sua certa riferibilità ai fatti di causa e alle parti del presente giudizio.

L'errata menzione - nel dispositivo - del nominativo dell'appellante principale e l'errata indicazione del ricorrente come appellante incidentale sono evidentemente frutto di un mero refuso materiale privo di effettiva incidenza sulla decisione, il cui contenuto è agevolmente evincibile dalla motivazione.

La portata precettiva della sentenza deve essere - difatti - individuata integrando il dispositivo con la motivazione, con la conseguenza che, ove manchi tra di esse un vero e proprio contrasto, deve ritenersi prevalente la statuizione presente in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. 15088/2015; Cass. 9244/2007).

Il vizio appare emendabile con il procedimento di correzione ex art.287 c.p.c.., che è - difatti - esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata, con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che si venga ad incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. 16877/2020; Cass. 668/2019).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1193, 1324, 1326, 1333, 1362, 1363, 1367, 1965, 1988, 2033 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..Si espone che la e-mail di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva affatto una mera proposta transattiva non accettata, ma che invece conteneva la menzione di una precedente intesa telefonica con cui il Fadini aveva acconsentito alla definizione di tutte le posizioni pendenti mediante il pagamento di C 10.000,00, formula che non lasciava adito a dubbi circa la sussistenza del credito professionale, dovendosi ravvisare un riconoscimento di debito cui aveva fatto seguito solo una controversia sull'imputazione delle somme, senza rimettere in discussione anche la loro spettanza.

Non vi era alcuna condizione che subordinasse il pagamento al rilascio di una quietanza liberatoria (a richiesta solo cinque giorni dopo dal raggiungimento dell'accordo sull'entità del compenso a saldo) e infine non era lecito trascurare che il Fadini aveva comunque richiesto al difensore non già la restituzione dell'intero importo, ma solo di C 5000,00, insistendo affinché fosse regolarizzata dal pulito di vista fiscale e contabile l'intera operazione.

Difettavano inoltre i presupposti della transazione ed in particolare l'elemento delle reciproche concessioni, dato che le somme erano state già incassate e fatturate, ancor prima della richiesta di sottoscrizione delle quietanze.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente ha svolto attività professionale sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che di altra società (Geos s.r.I.), avendo poi patrocinato nella causa 34018/2009, definita con sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla resistente l'importo di C 10554,00.

Tale ultima attività professionale trovava titolo in un più articolato rapporto professionale, da cui erano scaturiti ulteriori crediti del difensore rimasti insoluti.

Per quanto concerne la causa n. 34018/2019, già secondo il tribunale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il pagamento di C 13.395,00 (cfr. sentenza di appello, pag. 8), sostenendo di aver diritto a trattenere anche l'incasso successivo di € 10.000,00 poiché autorizzato dal Fadini per conto della [OSCURATO:PERSONA].

Il tenore letterale dell'e-mail inoltrata al ricorrente era il seguente: "[OSCURATO:PERSONA], con stupore ho ricevuto la fattura n. 7 del 10.5.2013, pari ad C 10554,80, nonostante venerdì 11 maggio ti ho telefonicamente confermato l'ok alla definizione di tutte le tue posizioni con un pagamento complessivo di C 10.000,00 ma con l'emissione di due fatture, una alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di € 5000,00 e una alla Coges s.r.I., fattura indispensabile al liquidatore Vitulo per la definizione contabile delle tue note ancora presenti nei conti.

Per il pagamento della fattura Coges, l'unica soluzione è che tu faccia un assegno alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Vitulo ti dia contestualmente un assegno di pari cifra, della [OSCURATO:SOCIETA]...

Ti invio inoltre le due liberatorie di saldo totale avvenuto relative alle due società che verremo a ritirare congiuntamente alle fatture corrette.

Attendo al più presto quanto sopra".

L'assunto che tale missiva integrasse una mera proposta transattiva condizionata (-al rilascio delle quietanze liberatorie e alla regolare fatturazione dell'operazione -) e che non si era tuttavia perfezionata, appare il frutto di un'interpretazione chiaramente disancorata dal dato letterale del documento.

La missiva è puntuale e del tutto esplicita nel precisare che già in precedenza, 1'11 maggio 2013, le parti avevano raggiunto un'intesa telefonica, pattuendo il versamento dell'importo di E 10.000,00, a tacitazione di ogni ragione di credito vantata dal ricorrente.

Il documento contiene - quindi - l'espresso ed inequivoco riferimento non ad una proposta che dovesse essere accettata dal ricorrente, ma ad un accordo già perfetto, volto alla definizione di tutte le residue spettanze professionali e che il difensore avrebbe dovuto onorare mediante la sola regolarizzazione fiscale e contabile dell'operazione (mediante una duplice fatturazione) e con il rilascio delle quietanze liberatorie.Il documento precisa che il Fadini aveva - difatti - suggerito di emettere una duplice fattura senza esigere alcuna restituzione effettiva, dovendo il ricorrente consegnare alla Geos - solo virtualmente - l'importo di € 5000,00, ottenendo in cambio la contestuale consegna di altro assegno di pari importo.

Nessun ulteriore e diverso elemento (letterale o extra-letterale) è tuttavia evidenziato dalla Corte distrettuale - né emerge dal documento - a fondamento della conclusione che io scritto contenesse una proposta o un atto pre-negoziale rimasto senza seguito, essendo presente nell'e-mail una mera sollecitazione a dar corso alle precedenti intese, attenendosi scrupolosamente alle concordate modalità esecutive.

La sentenza neppure chiarisce quale appiglio interpretativo consentisse di ritenere che l'emissione di una duplice fattura e il rilascio delle quietanze costituissero oggetto di una condizione di efficacia, non ravvisandosi alcun passaggio dello scritto da cui emergesse - sotto il profilo strettamente letterale o sistematico - una tale determinazione negoziale.

L'e-mail è inoltre precisa anche nell'indicare e nel riconoscere le ragioni di credito del professionista, con specificazione delle causali delle pretese e della somma complessivamente dovuta.

In sostanza, la Corte di merito - nella ricerca della volontà delle parti - non ha in alcun modo valorizzato le pur inequivoche espressioni usate nella missiva acquisita al processo, né ha dato conto di eventuali ragioni che consentissero di prescindere dal criterio letterale.

L'art. 1362 c.c., allorché, nel comma primo, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che tale criterio resta imprescindibile e che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2722 c.c., 115, 116, 132, 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la sentenza omesso di valutare anche la deposizione del teste Vitullo, che aveva confermato che le parti avevano raggiunto un accordo per l'estinzione dei crediti professionali del ricorrente.

Il motivo è assorbito, poiché, per effetto dell'accoglimento della seconda censura, il giudice del rinvio dovrà integralmente riesaminare i fatti di causa e le prove acquisite, conformandosi al principio enunciato con la presente decisione.

E' - per tali ragioni - accolto il secondo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è dichiarato assorbito il terzo.

La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10004/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 229/2017, depositata in data 20.1.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 45892/2013, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la restituzione di C 10.000,00, somme incassate dal difensore per conto della società a seguito dell'esito favorevole di taluni contenziosi. L'opponente ha dedotto di aver più volte patrocinato per la società, maturando numerosi crediti rimasti in parte insoluti, e che Federico 7 . 3(2 ( :Z Fadini, per conto della resistente, lo aveva autorizzato a trattenere le somme. Si è costituita la Sport impianti s.r.I., assumendo di aver non aver mai autorizzato il difensore ad incamera l'importo di cui si discute, avendo l'opponente già ottenuto il pagamento integrale delle spettanze professionali per l'attività svolta. Acquisita documentazione ed esaurita la trattazione, all'esito il tribunale ha respinto l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento. La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte distrettuale di Milano. La pronuncia ha stabilito che l'e-mail di [OSCURATO:PERSONA], inviata per conto della società appellata in data successiva all'incasso delle somme, non costituiva un'autorizzazione a trattenere gli importi riscossi dal difensore, ma rappresentava il tentativo bonario di definire ogni residua posizione tra le parti, condizionato al rilascio delle quietanze liberatorie e all'emissione di due distinte fatture, ciascuna dell'importo di € 5.000,00. Tale tentativo non aveva sortito effetto, poiché il ricorrente non aveva sottoscritto ed inviato le quietanze liberatorie, né fatturato gli importi secondo le istruzioni ricevute. Essendosi in presenza - secondo la Corte distrettuale - non di un atto di riconoscimento di un debito, ma di una proposta transattiva non accettata dal legale, occorreva che questi offrisse prova della sussistenza del credito, sicché, in mancanza della stessa allegazione delle prestazioni professionali svolte, l'appellante non aveva titolo ad alcun compenso e doveva restituire quanto ricevuto per conto della società. La cassazione della sentenza è chiesta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 e 156, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando la sussistenza di un irriducibile contrasto tra la motivazione, che contiene un'espressa statuizione di rigetto dell'appello, e il dispositivo, nel quale è indicato come appellante principale un terzo estraneo alla lite ed ove il Wehrlin figura come appellante incidentale, anziché principale. Il motivo è infondato. L'esame complessivo della sentenza non dà adito a dubbi circa il contenuto della decisione e la sua certa riferibilità ai fatti di causa e alle parti del presente giudizio. L'errata menzione - nel dispositivo - del nominativo dell'appellante principale e l'errata indicazione del ricorrente come appellante incidentale sono evidentemente frutto di un mero refuso materiale privo di effettiva incidenza sulla decisione, il cui contenuto è agevolmente evincibile dalla motivazione. La portata precettiva della sentenza deve essere - difatti - individuata integrando il dispositivo con la motivazione, con la conseguenza che, ove manchi tra di esse un vero e proprio contrasto, deve ritenersi prevalente la statuizione presente in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. 15088/2015; Cass. 9244/2007). Il vizio appare emendabile con il procedimento di correzione ex art.287 c.p.c.., che è - difatti - esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata, con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che si venga ad incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. 16877/2020; Cass. 668/2019). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1193, 1324, 1326, 1333, 1362, 1363, 1367, 1965, 1988, 2033 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..Si espone che la e-mail di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva affatto una mera proposta transattiva non accettata, ma che invece conteneva la menzione di una precedente intesa telefonica con cui il Fadini aveva acconsentito alla definizione di tutte le posizioni pendenti mediante il pagamento di C 10.000,00, formula che non lasciava adito a dubbi circa la sussistenza del credito professionale, dovendosi ravvisare un riconoscimento di debito cui aveva fatto seguito solo una controversia sull'imputazione delle somme, senza rimettere in discussione anche la loro spettanza. Non vi era alcuna condizione che subordinasse il pagamento al rilascio di una quietanza liberatoria (a richiesta solo cinque giorni dopo dal raggiungimento dell'accordo sull'entità del compenso a saldo) e infine non era lecito trascurare che il Fadini aveva comunque richiesto al difensore non già la restituzione dell'intero importo, ma solo di C 5000,00, insistendo affinché fosse regolarizzata dal pulito di vista fiscale e contabile l'intera operazione. Difettavano inoltre i presupposti della transazione ed in particolare l'elemento delle reciproche concessioni, dato che le somme erano state già incassate e fatturate, ancor prima della richiesta di sottoscrizione delle quietanze. Il motivo è fondato. Il ricorrente ha svolto attività professionale sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che di altra società (Geos s.r.I.), avendo poi patrocinato nella causa 34018/2009, definita con sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla resistente l'importo di C 10554,00. Tale ultima attività professionale trovava titolo in un più articolato rapporto professionale, da cui erano scaturiti ulteriori crediti del difensore rimasti insoluti. Per quanto concerne la causa n. 34018/2019, già secondo il tribunale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il pagamento di C 13.395,00 (cfr. sentenza di appello, pag. 8), sostenendo di aver diritto a trattenere anche l'incasso successivo di € 10.000,00 poiché autorizzato dal Fadini per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Il tenore letterale dell'e-mail inoltrata al ricorrente era il seguente: "[OSCURATO:PERSONA], con stupore ho ricevuto la fattura n. 7 del 10.5.2013, pari ad C 10554,80, nonostante venerdì 11 maggio ti ho telefonicamente confermato l'ok alla definizione di tutte le tue posizioni con un pagamento complessivo di C 10.000,00 ma con l'emissione di due fatture, una alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di € 5000,00 e una alla Coges s.r.I., fattura indispensabile al liquidatore Vitulo per la definizione contabile delle tue note ancora presenti nei conti. Per il pagamento della fattura Coges, l'unica soluzione è che tu faccia un assegno alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Vitulo ti dia contestualmente un assegno di pari cifra, della [OSCURATO:SOCIETA]... Ti invio inoltre le due liberatorie di saldo totale avvenuto relative alle due società che verremo a ritirare congiuntamente alle fatture corrette. Attendo al più presto quanto sopra". L'assunto che tale missiva integrasse una mera proposta transattiva condizionata (-al rilascio delle quietanze liberatorie e alla regolare fatturazione dell'operazione -) e che non si era tuttavia perfezionata, appare il frutto di un'interpretazione chiaramente disancorata dal dato letterale del documento. La missiva è puntuale e del tutto esplicita nel precisare che già in precedenza, 1'11 maggio 2013, le parti avevano raggiunto un'intesa telefonica, pattuendo il versamento dell'importo di E 10.000,00, a tacitazione di ogni ragione di credito vantata dal ricorrente. Il documento contiene - quindi - l'espresso ed inequivoco riferimento non ad una proposta che dovesse essere accettata dal ricorrente, ma ad un accordo già perfetto, volto alla definizione di tutte le residue spettanze professionali e che il difensore avrebbe dovuto onorare mediante la sola regolarizzazione fiscale e contabile dell'operazione (mediante una duplice fatturazione) e con il rilascio delle quietanze liberatorie.Il documento precisa che il Fadini aveva - difatti - suggerito di emettere una duplice fattura senza esigere alcuna restituzione effettiva, dovendo il ricorrente consegnare alla Geos - solo virtualmente - l'importo di € 5000,00, ottenendo in cambio la contestuale consegna di altro assegno di pari importo. Nessun ulteriore e diverso elemento (letterale o extra-letterale) è tuttavia evidenziato dalla Corte distrettuale - né emerge dal documento - a fondamento della conclusione che io scritto contenesse una proposta o un atto pre-negoziale rimasto senza seguito, essendo presente nell'e-mail una mera sollecitazione a dar corso alle precedenti intese, attenendosi scrupolosamente alle concordate modalità esecutive. La sentenza neppure chiarisce quale appiglio interpretativo consentisse di ritenere che l'emissione di una duplice fattura e il rilascio delle quietanze costituissero oggetto di una condizione di efficacia, non ravvisandosi alcun passaggio dello scritto da cui emergesse - sotto il profilo strettamente letterale o sistematico - una tale determinazione negoziale. L'e-mail è inoltre precisa anche nell'indicare e nel riconoscere le ragioni di credito del professionista, con specificazione delle causali delle pretese e della somma complessivamente dovuta. In sostanza, la Corte di merito - nella ricerca della volontà delle parti - non ha in alcun modo valorizzato le pur inequivoche espressioni usate nella missiva acquisita al processo, né ha dato conto di eventuali ragioni che consentissero di prescindere dal criterio letterale. L'art. 1362 c.c., allorché, nel comma primo, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che tale criterio resta imprescindibile e che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019). 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2722 c.c., 115, 116, 132, 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la sentenza omesso di valutare anche la deposizione del teste Vitullo, che aveva confermato che le parti avevano raggiunto un accordo per l'estinzione dei crediti professionali del ricorrente. Il motivo è assorbito, poiché, per effetto dell'accoglimento della seconda censura, il giudice del rinvio dovrà integralmente riesaminare i fatti di causa e le prove acquisite, conformandosi al principio enunciato con la presente decisione. E' - per tali ragioni - accolto il secondo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è dichiarato assorbito il terzo. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pro