CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Varese, ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via Crescenzio n. 25 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 128, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Irpef 2008 - Capitali non dichiarati detenuti all’estero -[OSCURATO:PERSONA] dalla fiscalità privilegiata - Art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter - Definizione agevolata ex l. 197/2022. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio, nessuno essendo comparso per la controricorrente; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza rinveniva presso la succursale italiana della società “[OSCURATO:PERSONA]” documentazione extracontabile da cui emergeva la detenzione da parte di clienti italiani, in Paese dalla fiscalità privilegiata (Svizzera), di attività finanziarie non dichiarate, formalmente denominate ‘polizze assicurative’. Per quanto attiene al presente giudizio, il dante causa [OSCURATO:PERSONA] risultava aver sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] (Bermuda) Ltd, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], una polizza formalmente indicata come assicurativa e denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, versando il premio di Euro 2.126.923,00 (controric., p. 3). Il vantaggio conseguito dal contribuente consisteva nell’evitare il versamento dell’euroritenuta (non previsto per i prodotti assicurativi), nel mantenimento dell’anonimato, nella flessibilità della gestione del capitale investito, e comunque nell’evitare di sottoporre i fondi detenuti all’estero a qualsiasi imposizione in Italia (ric., p. 4 s.). 1.1. L’Agenzia delle Entrate notificava in conseguenza al contribuente, il 24.11.2017, l’avviso di accertamento n. T93013D02335/2017 con il quale gli contestava, in relazione all’anno 2008, un reddito di capitale non dichiarato conseguito all’estero (interessi, dividendi), in Paese dalla fiscalità privilegiata, pari ad Euro 95.619,95, e redditi diversi (plusvalenza) per un importo di Euro 4.789,05, tutte somme da assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del Tuir (ric., p. 6 s.), conseguendone la pretesa fiscale, ai fini Irpef, del versamento dell’importo di Euro 12.552,00 (controric., p. 4), oltre accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], scomparso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese contestando, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, non avendo le previsioni dell’art. 12 del Dl n. 79 del 2008 natura procedimentale e quindi retroattiva. La CTP riteneva fondate le critiche proposte dall’erede del contribuente, ed accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che rigettava la sua impugnazione. 4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. 4.1. Ha depositato le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. 4.2. L’Amministrazione finanziaria ha fatto quindi pervenire nota con allegato, mediante la quale ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente aderito a procedimento di definizione agevolata delle controversie. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate. 2. La stessa Amministrazione finanziaria ricorrente, infatti, ha comunicato tramite il suo difensore - Ct. 18672/21 (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), f.to [OSCURATO:PERSONA], Avvocato dello Stato - che la contribuente ha presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 28.9.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, risultata regolare. L’Ente impositore ha perciò domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 2.1. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 2.2. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude, anche a prescindere dalla natura di parte pubblica, assistita ex lege dall’Avvocatura dello Stato, della ricorrente - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto