CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024
Cassazione n. 04056/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdate-avvio-ane-parti÷- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, quel quello di specie, proposto avverso una sentenza applicativa della pena atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quale non può annoverarsi quella proposta con l'impugnazione che occupa che solo nominalmente denunzia una erronea qualificazione del fatto non emergente con la necessaria evidenza dal portato della imputazione né dal tenore della decisione perché subordinata piuttosto a verifiche in fatto non CO nsentite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.