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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 41/1970

ECLI:IT:COST:1970:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In sede di opposizione a decreto penale di condanna, tale [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver corrisposto, nella qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., l'indennità di anzianità all'ex impiegato dimissionario [OSCURATO:PERSONA], eccepiva l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui aveva reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali. [OSCURATO:PERSONA] procedente ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti a questa Corte, prospettando il dubbio che gli artt. 91, 96, 97 del citato contratto collettivo - che stabiliscono, rispettivamente, la misura dell'indennità di liquidazione in relazione alle mansioni esplicate ed all'anzianità di servizio, il momento in cui deve essere versata, e l'obbligo di corresponsione anche in caso di dimissioni volontarie - esorbitino dai limiti stabiliti dalla norma delegante, che fa riferimento al solo fine "di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741).

È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 31 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il riconoscimento di un diritto all'indennità di anzianità in caso di recesso costituisce un istituto inderogabile nel trattamento economico dei lavoratori, e come tale è legittimamente disciplinato dai contratti collettivi, ed ha concluso negando che le norme impugnate eccedano dai ricordati limiti stabiliti dalla legge delegante (art. 1 citata legge 741 del 1959).

Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni prese. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma delegante che mira "ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741), il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che disciplinano rispettivamente la misura dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle imprese commerciali, il momento in cui dev'esser versata, e l'obbligo di corrisponderla in caso di dimissioni del lavoratore.

La questione proposta è infondata.

La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, autorizzava il Governo ad estendere erga omnes, con norme delegate, tutte le clausole dei contratti collettivi indicati nell'art. 3 - con esclusione di quelle contrarie a norme imperative di legge - al fine di "assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1).

Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale rientra nella delega anzidetta la disciplina "della formazione, dello svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45 del 1966; conformi sentenze n. 129 del 1963 e 26 del 1967).

È noto altresì che con altre decisioni questa Corte ha delineato la nozione di trattamento normativo "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (sentenza n. 12 del 1969).

Dimostrata così l'ampia portata della delega contenuta nella legge di delegazione in esame, risulta evidente che la norma impugnata, con l'estendere erga omnes le clausole 91, 96, 97 del citato c.c.n.l., ha provveduto propriamente ad integrare la disciplina legislativa dei diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo puntualmente nell'ambito della norma delegante, senza violare affatto l'art. 76 della Costituzione: in realtà anche quei benefici che si realizzano solo alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nel "trattamento economico e normativo", di cui alla legge di delegazione, proprio perché essi maturano gradualmente durante lo svolgimento del rapporto stesso; non a caso questa Corte ha riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di anzianità (sentenza n. 75 del 1968).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In sede di opposizione a decreto penale di condanna, tale [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver corrisposto, nella qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., l'indennità di anzianità all'ex impiegato dimissionario [OSCURATO:PERSONA], eccepiva l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui aveva reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali. [OSCURATO:PERSONA] procedente ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti a questa Corte, prospettando il dubbio che gli artt. 91, 96, 97 del citato contratto collettivo - che stabiliscono, rispettivamente, la misura dell'indennità di liquidazione in relazione alle mansioni esplicate ed all'anzianità di servizio, il momento in cui deve essere versata, e l'obbligo di corresponsione anche in caso di dimissioni volontarie - esorbitino dai limiti stabiliti dalla norma delegante, che fa riferimento al solo fine "di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741). È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 31 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il riconoscimento di un diritto all'indennità di anzianità in caso di recesso costituisce un istituto inderogabile nel trattamento economico dei lavoratori, e come tale è legittimamente disciplinato dai contratti collettivi, ed ha concluso negando che le norme impugnate eccedano dai ricordati limiti stabiliti dalla legge delegante (art. 1 citata legge 741 del 1959). Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni prese. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma delegante che mira "ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741), il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che disciplinano rispettivamente la misura dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle imprese commerciali, il momento in cui dev'esser versata, e l'obbligo di corrisponderla in caso di dimissioni del lavoratore. La questione proposta è infondata. La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, autorizzava il Governo ad estendere erga omnes, con norme delegate, tutte le clausole dei contratti collettivi indicati nell'art. 3 - con esclusione di quelle contrarie a norme imperative di legge - al fine di "assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1). Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale rientra nella delega anzidetta la disciplina "della formazione, dello svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45 del 1966; conformi sentenze n. 129 del 1963 e 26 del 1967). È noto altresì che con altre decisioni questa Corte ha delineato la nozione di trattamento normativo "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (sentenza n. 12 del 1969). Dimostrata così l'ampia portata della delega contenuta nella legge di delegazione in esame, risulta evidente che la norma impugnata, con l'estendere erga omnes le clausole 91, 96, 97 del citato c.c.n.l., ha provveduto propriamente ad integrare la disciplina legislativa dei diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo puntualmente nell'ambito della norma delegante, senza violare affatto l'art. 76 della Costituzione: in realtà anche quei benefici che si realizzano solo alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nel "trattamento economico e normativo", di cui alla legge di delegazione, proprio perché essi maturano gradualmente durante lo svolgimento del rapporto stesso; non a caso questa Corte ha riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di anzianità (sentenza n. 75 del 1968). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].