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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26598/2022

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o il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 24 settembre 2013 i ricorrenti, coniugati, acquistavano, ciascuno per il 50%, un immobile sito nel Comune di Pozzo d'Adda da adibire a residenza principale - prima casa - chiedendo, in ragione della ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi, l'applicazione delle relative agevolazioni previste in ordine all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, che erano già state riconosciute nel precedente atto di compravendita risalente all'anno 1988.

1.2. Senonchè, l'Ufficio con due atti di liquidazione (nn. 20131T018608000 e 20131T018609000) notificati agli istanti il 26 gennaio 2016 accertava, per ciascuno di loro, la debenza di maggiori somme (11.776,34 C, oltre interessi per l'imposta di registro, 3.339.46 C oltre interessi a titolo di imposta ipotecaria, 1.585,73 C ed interessi per l'imposta sostitutiva sul Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - contestuale finanziamento), rilevando che l'immobile (censito al Catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 5, p.11a 103, sub. 701, cat.

A/7) recava una consistenza pari a 14 vani, nonché una superfice catastale totale di 369 mq, di cui utile (escluse cioè le superfici dei balconi, terrazzi ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie) pari a 354 mq, come tale da ritenere di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1072 del 2 agosto 1969, così revocando le agevolazioni godute per l'acquisto della prima casa.

1.3. I ricorrenti proponevano distinti ricorsi contro i suddetti avvisi di liquidazione, che venivano riuniti e rigettati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con la sentenza n. 1372/3/2017.

1.4. Interposto appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con l'impugnata sentenza lo accoglieva parzialmente, revocando le sanzioni, ritenendo che: - il primo ed il secondo motivo d'appello, con i quali i ricorrenti avevano lamentato il vizio di motivazione degli avvisi, non fossero fondati, in quanto la liquidazione era stata operata sul rilievo che l'immobile avesse una quadratura superiore ai 240 mq previsti dalla normativa per godere dell'agevolazione, emergendo dalla documentazione catastale acquisita agli atti la metratura di 354 mq, come risultante da una recente variazione del classamento che dava conto di una serie di successivi interventi effettuati sull'immobile «in relazione ai quali non è possibile effettuare un valutazione neppure sotto il profilo della buona fede invocata dai contribuenti» (v. pagine nn. 2 e 3 della sentenza impugnata), aggiungendo che nessuna contestazione aveva riguardato la classificazione del bene in categoria A/7, classe 6, vani 14; - non fosse munito di riscontro l'assunto secondo il quale vi era stato un errore, successivamente corretto, nel conteggio Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - della metratura risalente all'anno 1987 (quando era stato inserito nel relativo computo anche un seminterrato), segnalando che dalla documentazione catastale prodotta dall'Ufficio ed aggiornata all'anno 2017 è risultato, pur con la diminuzione dei vani, una superfice di 338 mq, ben superiore ai limiti dei legge, osservando che anche i locali seminterrati, ove abitati, rientrerebbero nel calcolo della superfice utile; - non fosse applicabile in relazione all'anno d'imposta 2013 la previsione del d.lgs. 23/2011 secondo cui il beneficio in questione si applica (dal 1° gennaio 2014) anche per gli immobili censiti in categoria A/7, indipendentemente dalla loro quadratura; - gli interessi fossero stati calcolati al tasso (del 3,5%) previsto dalla legge e con indicazione della relativa decorrenza; - non avesse fondamento l'eccezione del difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo, in quanto «la delega era stata conferita dal direttore generale a soggetto abilitato a riceverla, senza che sul punto i contribuenti abbiano fornito specifiche censure» (v. pagina 4 della sentenza impugnata).

2. I suindicati istanti proponevano ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 30 agosto/5 settembre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando, in data 15 maggio 2022, memoria ex art. 378 c.p.c.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato tramite pec il 10 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA]

4. I motivi di impugnazione sono così riassumibili.

Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

4.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.

«in relazione alla motivazione omessa e perplessa in ordine alla prova da parte dell'ufficio della misura della superfice dell'appartamento compravenduto» (v. pagina n. 7 del ricorso).

Nello specifico, gli istanti hanno assunto che la motivazione della sentenza risulterebbe «parzialmente omessa, contraddittoria e financo perplessa contenendo un primo assioma (la prova da parte dell'ufficio della misura della superficie) contrastante con un secondo assunto incontestato (la sussistenza della caratteristiche di godibilità del beneficio anteriormente al trasferimento e la sussistenza solo successiva delle variazioni catastali» (v. pagina n. 8 del ricorso).

4.2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c.

In particolare, hanno sostenuto che non sussiste alcuna prova documentale dell'entità della superfice tassata, ponendo in evidenza che dalla perizia stragiudiziale depositata in atti (ed il cui contenuto è stato riportato nel ricorso) emerge una superficie (di 234,91 mq) inferiore alla soglia per cui è causa.

I ricorrenti hanno aggiunto sul punto che costituiva circostanza allegata e non contestata dall'Ufficio che nell'atto di provenienza (risalente all'anno 1988) gli acquirenti (ora venditori dell'atto tassato) avevano dichiarato che l'immobile in questione possedeva i requisiti oggettivi per godere del beneficio di legge, mentre le modifiche catastali erano intervenute solo successivamente al trasferimento per cui è causa.

Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

4.3. Con il terzo motivo di impugnazione gli istanti hanno rimproverato al Giudice regionale, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine alla violazione del diritto di difesa dei contribuenti o meglio del contraddittorio preventivo.

E ciò, ponendo in evidenza che in sede di appello (i cui motivi sono stati riportati nel ricorso) avevano contestato la decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto che l'esigenza di assicurare un contraddittorio preventivo fosse prevista solo per i tributi armonizzati, lamentando di non aver ottenuto alcuna pronuncia sul punto dalla Commissione regionale e ribadendo l'esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 19667/2014, che aveva ritenuto applicabile, in tema di iscrizione ipotecaria, il principio di carattere generale del preventivo contraddittorio.

4.4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato, sempre con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine all'illegittima imputazione del 100% dell'imposta in capo ad entrambi i coniugi, in realtà acquirenti al 50% ciascuno del menzionato immobile, rappresentando di aver formulato la predetta eccezione in sede di appello nei termini trascritti in ricorso.

4.5. Con il quinto motivo di impugnazione gli istanti hanno denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti consistente nell'errore materiale rilevabile ictu ocull dall'esame della planimetria dell'immobile circa l'incidenza delle superfici non tassabili in misura superiore a quella considerata dall'ufficio.

Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - La censura in oggetto ha riguardato l'omessa considerazione dei contenuti della planimetria allegata agli atti (e riprodotta nel ricorso) che «dimostra ad occhio nudo che le superfici riferibili a balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine, aree scoperte e pertinenziali, sono decisamente superiori ai mq 15 indicati dall'Ufficio, con un evidente errore materiale» (v. pagina 22 del ricorso).

5. Tanto ricapitolato, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Di seguito le ragioni.

6. - Sul primo motivo di ricorso - Gli istanti sostengono che la motivazione adottata dal Giudice regionale sia «omessa e perplessa in ordine alla prova da parte dell'ufficio della misura della superfíce dell'appartamento compravenduto» e contraddittoria nella parte in cui dà conto della misura della superficie indicata dall'Ufficio in termini contrastanti con il dato pacifico della sussistenza delle caratteristiche di godibilità del beneficio in epoca anteriore al trasferimento ed all'effettuazione delle variazioni catastali in epoca successiva allo stesso.

La censura non ha fondamento. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha disatteso l'eccezione avanzata dai contribuenti circa il difetto di prova in ordine alla diversa metratura dell'immobile, assumendo - giova ripeterlo - che l'estensione di 354 mq era risultata dalla documentazione catastale acquisita agli atti e che l'Ufficio non poteva operare altrimenti, aggiungendo altresì che «le variazioni catastali dalla data dell'atto all'ottobre 2017 sono state effettuate dai contribuenti».

Non solo.

Rispondendo al rilievo secondo il quale l'Ufficio non aveva mai contestato il beneficio in questione in relazione ai precedenti atti di trasferimento del bene, ha osservato che «la Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 7 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - documentazione catastale allegata dall'ufficio, derivante da una recente variazione del classamento, documenta una serie successiva di interventi effettuati sull'immobile in relazione ai quali non è possibile effettuare una valutazione neppure sotto il profilo delle buona fede invocata dai contribuenti».

Ebbene, tale motivazione non esprime alcuna perplessità e contraddizione, volendo solo significare che la documentazione catastale ha dato conto di una «serie successiva» di interventi edilizi eseguiti sul bene, in relazione ai quali il Giudice a quo ha ritenuto che non fosse stato possibile desumere nemmeno se i ricorrenti potessero ragionevolmente confidare sulla spettanza del beneficio.

In tali termini, il Giudice territoriale ha reputato che le non decifrabili trasformazioni edilizie dell'immobile non potessero far considerare dirimente, ai fini che occupano, la dedotta circostanza del riconoscimento del beneficio in occasione dell'atto di provenienza stipulato nel lontano 1988 e ciò sull'implicita considerazione che l'agevolazione all'epoca concessa non potesse avere, nel delineato contesto, un effetto permanente.

La motivazione, dunque, sussiste e non assume forme dubitative, né contraddittorie, laddove la mancata condivisione della stessa spinge solo a far conseguire una nuova, inammissibile, valutazione di merito.

7. - Sul secondo motivo di impugnazione - Allo stesso modo, non può ricevere seguito la censura in esame con cui i ricorrenti hanno lamentato l'assenza di prova circa l'entità della superfice tassata, opponendo che dalla perizia stragiudiziale emerge una superficie inferiore alla soglia, ribadendo che l'agevolazione era stata concessa nell'atto di provenienza.

Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 8 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Anche in tal caso, infatti, il motivo, mascherato dal prescelto paradigma di cui all'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c. è, in realtà, diretto ad ottenere una inammissibile nuova valutazione di merito.

Non sussiste, comunque, la violazione dell'art. 1 della tariffa, poiché la Commissione regionale ha esaminato la relazione di parte ed ha considerato che non vi fosse prova dell'errore, risalente all'anno 1987, nel conteggio della metratura, quando era stato inserito nel calcolo della superfice un seminterrato, osservando in ordine «alla variazione che avrebbe corretto il dedotto errore» che dalla documentazione aggiornata al 2017 la superfice - pur con la diminuzione dei vani - è di mq. 338, come tale superiore alla soglia di legge.

8. - Sul terzo motivo di impugnazione - Il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti hanno posto in rilievo l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione avente ad oggetto la lesione del diritto al contraddittorio dei contribuenti, coglie nel segno sul piano dell'effettiva mancanza di ogni statuizione sul punto.

È tuttavia possibile rispondere agevolmente nella presente sede a tale eccezione, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c. nel seguente modo, alla luce del costante orientamento della Corte, tenuto conto che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 9 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 9693/2018; Cass.n. 16171/2017.

Cass. (Cass., S.U., n. 2731/2017; 2313/2010; Cass. n. 8561/2006).

Ed è allora sufficiente ricordare che «l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 366)» (così, da ultimo, proprio in tema di imposta di registro, Cass. 15325/2022).

La disciplina dell'imposta di registro non prevede tale obbligo, per cui l'eccezione va disattesa.

9. - Sul quarto motivo di impugnazione - Anche il quarto motivo di doglianza, fondato sull'omessa pronuncia da parte del Giudice regionale in merito all'eccezione proposta circa la dedotta illegittima imputazione del 100% dell'imposta in capo ad entrambi i coniugi, sebbene acquirenti del solo 50% ciascuno, non può giustificare, alla luce di quanto in precedenza precisato, il rinvio della causa al giudice di merito, potendo la questione essere decisa, sul piano strettamente giuridico, nei seguenti termini.

Questa Corte ha da tempo chiarito che «il fatto che gli acquirenti abbiano realizzato l'acquisto pro quota dell'immobile con un unico strumento negoziale, comporta che essi siano debitori solidali dell'intero importo dell'imposta di registro Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 10 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - commisurato al prezzo unitario indicato nel negozio traslativo» (cfr. Cass. n. 10031/ 2003).

Ed ha anche precisato che le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro, ai sensi dell'art.57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che l'Amministrazione sia vincolata, nella sua riscossione, dal beneficio dell'ordine, né da quello della previa escussione, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura ed agevole la percezione del tributo, con la conseguenze che ciascun debitore è tenuto per l'intero corrispondente debito verso l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, può indifferentemente esigere il totale adempimento dall'uno o dall'altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l'abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei loro confronti (Cass. 9126/2014), chiarendo altresì che si tratta di solidarietà paritetica, essendo i coobbligati egualmente interessati al presupposto impositivo, e trattando (cfr. Cass. n. 13139/2018).

I superiori principi hanno quindi legittimato l'adozione di due avvisi di liquidazione per ciascuno dei coobbligati e per l'intero, impregiudicato ovviamente l'effetto liberatorio a favore del coobbligato nel caso di pagamento da parte dell'altro e la rivalsa nei rapporti interni.

10. -.

Sul quinto motivo di impugnazione - La censura in oggetto risulta inammissibile.

I ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame del fatto storico ritenuto decisivo, costituito dalla circostanza che sarebbe rilevabile ictu ocull dall'esame della planimetria dell'immobile circa l'incidenza delle superfici non tassabili in misura superiore a quella considerata dall'ufficio.

Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 11 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Ebbene, la censura del dedotto vizio - a tacer d'altro - intercetta il limite della cd. doppia conforme, essendo stato il ricorso proposto dai contribuenti rigettato sia in primo, che in secondo grado (ad eccezione della parte relativa alle sanzioni), avendo altresì il Giudice regionale precisato che «il primo giudice ha fornito ampia e convincente motivazione che questa commissione fa propria ritenendola priva di censure in fatto ed in diritto» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata).

Ebbene, detta circostanza rende applicabile, ratione temporis (essendo stato l'appello depositato il 22 novembre 2017; cfr. Cass. n. 11439/2018 e Cass. 26860/2014), la previsione di cui all'art. 348 ter, co. 5., c.p.c., la quale esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado».

Non solo.

Va aggiunto sul punto che nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6295/2022; Cass. n. 39910/2021; Cass.31312/2021; Cass. n. 30902/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass.n. 5528/2014).

Ebbene, nella specie la difesa degli istanti ha omesso di rappresentare la diversità delle ragioni poste a base delle due pronunce, il che vale rendere il motivo di censura - come anticipato - inammissibile, dovendo precisarsi sul punto che non osta a tale soluzione la circostanza che l'appello abbia accolto parzialmente l'impugnazione dei contribuenti, ritenendo non dovute le sanzioni, giacchè la riforma non ha riguardato la debenza dell'imposta liquidata, oggetto del motivo di ricorso in Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 12 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - esame e su cui le decisioni dei giudici di merito sono state del tutto conformi.

11. — La decisione - Alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso va respinto.

12. - Le spese di giudizio - Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014

13. Inoltre, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'esito del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di 2.200,00 C per competenze e 330,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24 settembre 2013 i ricorrenti, coniugati, acquistavano, ciascuno per il 50%, un immobile sito nel Comune di Pozzo d'Adda da adibire a residenza principale - prima casa - chiedendo, in ragione della ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi, l'applicazione delle relative agevolazioni previste in ordine all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, che erano già state riconosciute nel precedente atto di compravendita risalente all'anno 1988. 1.2. Senonchè, l'Ufficio con due atti di liquidazione (nn. 20131T018608000 e 20131T018609000) notificati agli istanti il 26 gennaio 2016 accertava, per ciascuno di loro, la debenza di maggiori somme (11.776,34 C, oltre interessi per l'imposta di registro, 3.339.46 C oltre interessi a titolo di imposta ipotecaria, 1.585,73 C ed interessi per l'imposta sostitutiva sul Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - contestuale finanziamento), rilevando che l'immobile (censito al Catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 5, p.11a 103, sub. 701, cat. A/7) recava una consistenza pari a 14 vani, nonché una superfice catastale totale di 369 mq, di cui utile (escluse cioè le superfici dei balconi, terrazzi ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie) pari a 354 mq, come tale da ritenere di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1072 del 2 agosto 1969, così revocando le agevolazioni godute per l'acquisto della prima casa. 1.3. I ricorrenti proponevano distinti ricorsi contro i suddetti avvisi di liquidazione, che venivano riuniti e rigettati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con la sentenza n. 1372/3/2017. 1.4. Interposto appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con l'impugnata sentenza lo accoglieva parzialmente, revocando le sanzioni, ritenendo che: - il primo ed il secondo motivo d'appello, con i quali i ricorrenti avevano lamentato il vizio di motivazione degli avvisi, non fossero fondati, in quanto la liquidazione era stata operata sul rilievo che l'immobile avesse una quadratura superiore ai 240 mq previsti dalla normativa per godere dell'agevolazione, emergendo dalla documentazione catastale acquisita agli atti la metratura di 354 mq, come risultante da una recente variazione del classamento che dava conto di una serie di successivi interventi effettuati sull'immobile «in relazione ai quali non è possibile effettuare un valutazione neppure sotto il profilo della buona fede invocata dai contribuenti» (v. pagine nn. 2 e 3 della sentenza impugnata), aggiungendo che nessuna contestazione aveva riguardato la classificazione del bene in categoria A/7, classe 6, vani 14; - non fosse munito di riscontro l'assunto secondo il quale vi era stato un errore, successivamente corretto, nel conteggio Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - della metratura risalente all'anno 1987 (quando era stato inserito nel relativo computo anche un seminterrato), segnalando che dalla documentazione catastale prodotta dall'Ufficio ed aggiornata all'anno 2017 è risultato, pur con la diminuzione dei vani, una superfice di 338 mq, ben superiore ai limiti dei legge, osservando che anche i locali seminterrati, ove abitati, rientrerebbero nel calcolo della superfice utile; - non fosse applicabile in relazione all'anno d'imposta 2013 la previsione del d.lgs. 23/2011 secondo cui il beneficio in questione si applica (dal 1° gennaio 2014) anche per gli immobili censiti in categoria A/7, indipendentemente dalla loro quadratura; - gli interessi fossero stati calcolati al tasso (del 3,5%) previsto dalla legge e con indicazione della relativa decorrenza; - non avesse fondamento l'eccezione del difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo, in quanto «la delega era stata conferita dal direttore generale a soggetto abilitato a riceverla, senza che sul punto i contribuenti abbiano fornito specifiche censure» (v. pagina 4 della sentenza impugnata). 2. I suindicati istanti proponevano ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 30 agosto/5 settembre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando, in data 15 maggio 2022, memoria ex art. 378 c.p.c. 3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato tramite pec il 10 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi di impugnazione sono così riassumibili. Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 4.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. «in relazione alla motivazione omessa e perplessa in ordine alla prova da parte dell'ufficio della misura della superfice dell'appartamento compravenduto» (v. pagina n. 7 del ricorso). Nello specifico, gli istanti hanno assunto che la motivazione della sentenza risulterebbe «parzialmente omessa, contraddittoria e financo perplessa contenendo un primo assioma (la prova da parte dell'ufficio della misura della superficie) contrastante con un secondo assunto incontestato (la sussistenza della caratteristiche di godibilità del beneficio anteriormente al trasferimento e la sussistenza solo successiva delle variazioni catastali» (v. pagina n. 8 del ricorso). 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. In particolare, hanno sostenuto che non sussiste alcuna prova documentale dell'entità della superfice tassata, ponendo in evidenza che dalla perizia stragiudiziale depositata in atti (ed il cui contenuto è stato riportato nel ricorso) emerge una superficie (di 234,91 mq) inferiore alla soglia per cui è causa. I ricorrenti hanno aggiunto sul punto che costituiva circostanza allegata e non contestata dall'Ufficio che nell'atto di provenienza (risalente all'anno 1988) gli acquirenti (ora venditori dell'atto tassato) avevano dichiarato che l'immobile in questione possedeva i requisiti oggettivi per godere del beneficio di legge, mentre le modifiche catastali erano intervenute solo successivamente al trasferimento per cui è causa. Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 4.3. Con il terzo motivo di impugnazione gli istanti hanno rimproverato al Giudice regionale, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine alla violazione del diritto di difesa dei contribuenti o meglio del contraddittorio preventivo. E ciò, ponendo in evidenza che in sede di appello (i cui motivi sono stati riportati nel ricorso) avevano contestato la decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto che l'esigenza di assicurare un contraddittorio preventivo fosse prevista solo per i tributi armonizzati, lamentando di non aver ottenuto alcuna pronuncia sul punto dalla Commissione regionale e ribadendo l'esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 19667/2014, che aveva ritenuto applicabile, in tema di iscrizione ipotecaria, il principio di carattere generale del preventivo contraddittorio. 4.4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato, sempre con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine all'illegittima imputazione del 100% dell'imposta in capo ad entrambi i coniugi, in realtà acquirenti al 50% ciascuno del menzionato immobile, rappresentando di aver formulato la predetta eccezione in sede di appello nei termini trascritti in ricorso. 4.5. Con il quinto motivo di impugnazione gli istanti hanno denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti consistente nell'errore materiale rilevabile ictu ocull dall'esame della planimetria dell'immobile circa l'incidenza delle superfici non tassabili in misura superiore a quella considerata dall'ufficio. Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - La censura in oggetto ha riguardato l'omessa considerazione dei contenuti della planimetria allegata agli atti (e riprodotta nel ricorso) che «dimostra ad occhio nudo che le superfici riferibili a balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine, aree scoperte e pertinenziali, sono decisamente superiori ai mq 15 indicati dall'Ufficio, con un evidente errore materiale» (v. pagina 22 del ricorso). 5. Tanto ricapitolato, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Di seguito le ragioni. 6. - Sul primo motivo di ricorso - Gli istanti sostengono che la motivazione adottata dal Giudice regionale sia «omessa e perplessa in ordine alla prova da parte dell'ufficio della misura della superfíce dell'appartamento compravenduto» e contraddittoria nella parte in cui dà conto della misura della superficie indicata dall'Ufficio in termini contrastanti con il dato pacifico della sussistenza delle caratteristiche di godibilità del beneficio in epoca anteriore al trasferimento ed all'effettuazione delle variazioni catastali in epoca successiva allo stesso. La censura non ha fondamento. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha disatteso l'eccezione avanzata dai contribuenti circa il difetto di prova in ordine alla diversa metratura dell'immobile, assumendo - giova ripeterlo - che l'estensione di 354 mq era risultata dalla documentazione catastale acquisita agli atti e che l'Ufficio non poteva operare altrimenti, aggiungendo altresì che «le variazioni catastali dalla data dell'atto all'ottobre 2017 sono state effettuate dai contribuenti». Non solo. Rispondendo al rilievo secondo il quale l'Ufficio non aveva mai contestato il beneficio in questione in relazione ai precedenti atti di trasferimento del bene, ha osservato che «la Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 7 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - documentazione catastale allegata dall'ufficio, derivante da una recente variazione del classamento, documenta una serie successiva di interventi effettuati sull'immobile in relazione ai quali non è possibile effettuare una valutazione neppure sotto il profilo delle buona fede invocata dai contribuenti». Ebbene, tale motivazione non esprime alcuna perplessità e contraddizione, volendo solo significare che la documentazione catastale ha dato conto di una «serie successiva» di interventi edilizi eseguiti sul bene, in relazione ai quali il Giudice a quo ha ritenuto che non fosse stato possibile desumere nemmeno se i ricorrenti potessero ragionevolmente confidare sulla spettanza del beneficio. In tali termini, il Giudice territoriale ha reputato che le non decifrabili trasformazioni edilizie dell'immobile non potessero far considerare dirimente, ai fini che occupano, la dedotta circostanza del riconoscimento del beneficio in occasione dell'atto di provenienza stipulato nel lontano 1988 e ciò sull'implicita considerazione che l'agevolazione all'epoca concessa non potesse avere, nel delineato contesto, un effetto permanente. La motivazione, dunque, sussiste e non assume forme dubitative, né contraddittorie, laddove la mancata condivisione della stessa spinge solo a far conseguire una nuova, inammissibile, valutazione di merito. 7. - Sul secondo motivo di impugnazione - Allo stesso modo, non può ricevere seguito la censura in esame con cui i ricorrenti hanno lamentato l'assenza di prova circa l'entità della superfice tassata, opponendo che dalla perizia stragiudiziale emerge una superficie inferiore alla soglia, ribadendo che l'agevolazione era stata concessa nell'atto di provenienza. Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 8 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Anche in tal caso, infatti, il motivo, mascherato dal prescelto paradigma di cui all'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c. è, in realtà, diretto ad ottenere una inammissibile nuova valutazione di merito. Non sussiste, comunque, la violazione dell'art. 1 della tariffa, poiché la Commissione regionale ha esaminato la relazione di parte ed ha considerato che non vi fosse prova dell'errore, risalente all'anno 1987, nel conteggio della metratura, quando era stato inserito nel calcolo della superfice un seminterrato, osservando in ordine «alla variazione che avrebbe corretto il dedotto errore» che dalla documentazione aggiornata al 2017 la superfice - pur con la diminuzione dei vani - è di mq. 338, come tale superiore alla soglia di legge. 8. - Sul terzo motivo di impugnazione - Il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti hanno posto in rilievo l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione avente ad oggetto la lesione del diritto al contraddittorio dei contribuenti, coglie nel segno sul piano dell'effettiva mancanza di ogni statuizione sul punto. È tuttavia possibile rispondere agevolmente nella presente sede a tale eccezione, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c. nel seguente modo, alla luce del costante orientamento della Corte, tenuto conto che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 9 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 9693/2018; Cass.n. 16171/2017. Cass. (Cass., S.U., n. 2731/2017; 2313/2010; Cass. n. 8561/2006). Ed è allora sufficiente ricordare che «l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 366)» (così, da ultimo, proprio in tema di imposta di registro, Cass. 15325/2022). La disciplina dell'imposta di registro non prevede tale obbligo, per cui l'eccezione va disattesa. 9. - Sul quarto motivo di impugnazione - Anche il quarto motivo di doglianza, fondato sull'omessa pronuncia da parte del Giudice regionale in merito all'eccezione proposta circa la dedotta illegittima imputazione del 100% dell'imposta in capo ad entrambi i coniugi, sebbene acquirenti del solo 50% ciascuno, non può giustificare, alla luce di quanto in precedenza precisato, il rinvio della causa al giudice di merito, potendo la questione essere decisa, sul piano strettamente giuridico, nei seguenti termini. Questa Corte ha da tempo chiarito che «il fatto che gli acquirenti abbiano realizzato l'acquisto pro quota dell'immobile con un unico strumento negoziale, comporta che essi siano debitori solidali dell'intero importo dell'imposta di registro Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 10 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - commisurato al prezzo unitario indicato nel negozio traslativo» (cfr. Cass. n. 10031/ 2003). Ed ha anche precisato che le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro, ai sensi dell'art.57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che l'Amministrazione sia vincolata, nella sua riscossione, dal beneficio dell'ordine, né da quello della previa escussione, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura ed agevole la percezione del tributo, con la conseguenze che ciascun debitore è tenuto per l'intero corrispondente debito verso l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, può indifferentemente esigere il totale adempimento dall'uno o dall'altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l'abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei loro confronti (Cass. 9126/2014), chiarendo altresì che si tratta di solidarietà paritetica, essendo i coobbligati egualmente interessati al presupposto impositivo, e trattando (cfr. Cass. n. 13139/2018). I superiori principi hanno quindi legittimato l'adozione di due avvisi di liquidazione per ciascuno dei coobbligati e per l'intero, impregiudicato ovviamente l'effetto liberatorio a favore del coobbligato nel caso di pagamento da parte dell'altro e la rivalsa nei rapporti interni. 10. -. Sul quinto motivo di impugnazione - La censura in oggetto risulta inammissibile. I ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame del fatto storico ritenuto decisivo, costituito dalla circostanza che sarebbe rilevabile ictu ocull dall'esame della planimetria dell'immobile circa l'incidenza delle superfici non tassabili in misura superiore a quella considerata dall'ufficio. Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 11 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Ebbene, la censura del dedotto vizio - a tacer d'altro - intercetta il limite della cd. doppia conforme, essendo stato il ricorso proposto dai contribuenti rigettato sia in primo, che in secondo grado (ad eccezione della parte relativa alle sanzioni), avendo altresì il Giudice regionale precisato che «il primo giudice ha fornito ampia e convincente motivazione che questa commissione fa propria ritenendola priva di censure in fatto ed in diritto» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, detta circostanza rende applicabile, ratione temporis (essendo stato l'appello depositato il 22 novembre 2017; cfr. Cass. n. 11439/2018 e Cass. 26860/2014), la previsione di cui all'art. 348 ter, co. 5., c.p.c., la quale esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado». Non solo. Va aggiunto sul punto che nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6295/2022; Cass. n. 39910/2021; Cass.31312/2021; Cass. n. 30902/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass.n. 5528/2014). Ebbene, nella specie la difesa degli istanti ha omesso di rappresentare la diversità delle ragioni poste a base delle due pronunce, il che vale rendere il motivo di censura - come anticipato - inammissibile, dovendo precisarsi sul punto che non osta a tale soluzione la circostanza che l'appello abbia accolto parzialmente l'impugnazione dei contribuenti, ritenendo non dovute le sanzioni, giacchè la riforma non ha riguardato la debenza dell'imposta liquidata, oggetto del motivo di ricorso in Proc. n. 26233/2018 ric. gen. sentenza Pagina 12 di 13 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - esame e su cui le decisioni dei giudici di merito sono state del tutto conformi. 11. — La decisione - Alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso va respinto. 12. - Le spese di giudizio - Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 13. Inoltre, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'esito del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di 2.200,00 C per competenze e 330,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre