CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in sede di udienza preliminare, la pena di anni uno mesi nove di reclusione, in riferimento ai reati in materia fallimentare ascrittigli ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, in qualità di amministratore unico e di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Palermo in data 23.10.2017, riconoscendo in favore del prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato, ai sensi dell'art. 165, co. 2, c.p., avendo l'imputato già usufruito in passato del medesimo beneficio in relazione a diversa sentenza di condanna, all'adempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligo di svolgere lavoro di pubblica utilità presso un ente cooperativo, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 274, per il tempo pari alla durata della pena sospesa. 2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, posto che il giudice di merito ha determinato la durata del lavoro di pubblica utilità da parte del Comito per un periodo, corrispondente alla durata della pena applicata, superiore alla durata massima prevista dalla legge, pari a sei mesi. 3. Con requisitoria scritta del 17.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 27.10.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 5. Nessun dubbio sussiste sulla ammissibilità del ricorso, anche alla luce dei rigorosi limiti alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena posti dalla previsione di cui all'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., non essendo revocabile in dubbio che nel caso in esame sono configurabili almeno due dei vizi indicati nella menzionata disposizione normativa: il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza; l'illegalità della pena. Da un lato, infatti, il consenso delle parti si era formato esclusivamente sulla entità della pena da applicare all'imputato e sulla opzione di condizionare la richiesta di patteggiamento al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata; dall'altro, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, sono riconducibili al concetto di legalità della pena anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni (cfr., con particolare riferimento all'applicazione del disposto dell'art. 165, c.p., in tema di patteggiamento, cfr. Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019, Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018; Rv. 275118; in senso contrario, Sez. 3 n. 35485 del 23/04/2021, Rv. 281945). Di tale possibilità non dubitano le Sezioni Unite Penali di questa Corte, che, in un recente arresto, nell'accogliere il ricorso dell'imputato in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, hanno affermato due importanti principi, del tutto condivisibili, rilevando, innanzitutto, come "nel procedimento speciale di cui all'art. 444, c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064- 01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)". "Al giudice del patteggiamento", infatti, non è consentito subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale concordata dalle parti ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, atteso che la scelta della prescrizione da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere (cfr. Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191). In mancanza di un accordo tra le parti anche sulla individuazione dell'obbligo da adempiere per ottenere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena e delle relative modalità di esecuzione, in altri termini, il giudice non può integrare sul punto la volontà delle parti, dovendo egli semplicemente accogliere la richiesta di pena patteggiata, senza concedere la sospensione condizionale della pena, laddove se l'efficacia della richiesta di patteggiannento sia subordinata, come nel caso in esame, alla sospensione condizionale della pena, egli, in mancanza dell'accordo in questione, non ha altra scelta che rigettare in toto la suddetta richiesta. Sempre nel corpo della medesima decisione, infine, le Sezioni Unite affermavano il principio secondo cui la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans., c.p., e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, c.p., in relazione alla misura della pena sospesa. Duplice, dunque, appare la violazione di legge, peraltro rilevabile d'ufficio, da cui risulta affetta la sentenza oggetto di ricorso. In primis l'autonoma decisione assunta dal giudice di merito di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita risulta illegittima, avendo egli esorbitato dai poteri riconosciutigli nel rito speciale. Infatti, nell'impossibilità di riconoscere, in ragione del disposto dell'art. 165, co. 2, c.p., la sospensione condizionale senza subordinarla ad uno degli obblighi previsti dal primo comma dello stesso articolo rimasti estranei all'accordo concluso dalle parti, il giudice dell'udienza preliminare non poteva integrare autonomamente il patto, bensì aveva come unica opzione quella di rigettare integralmente la richiesta di applicazione della pena. Sotto altro e concorrente aspetto risulta del pari illegittima la decisione di avere fissato la durata dell'obbligo per l'imputato di svolgere lavoro di pubblica utilità presso un ente cooperativo, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 274, in misura corrispondente alla durata della pena sospesa, di fatto superiore al limite massimo di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans., c.p., e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, disponendosi, nel contempo, la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione