Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44755/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BOLOGNA in data 2/03/2016, aveva condannato QUITADAMO Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, violenza privata, lesioni personali e porto illegale di oggetto atto a offendere, commessi a CASTELLARANO il 13/06/2015, con esclusione della recidiva contestata e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., prevalente sulle aggravanti contestate, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

QUITADAMO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto i testimoni a carico credibili nonostante le lacune emerse sul ruolo svolto dal ricorrente, il quale non avrebbe rivolto alcuna minaccia; come secondo, la contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante delle lesioni, pur non essendovi rapporto di parentela fra imputato e vittima; come terzo, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto l'aggravante dei motivi futili; come quarto, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto attendibile la testimone Afrodyte; come quinto, la contraddittorietà della motivazione quanto alla contestazione di rapina, e in particolare alla attribuibilità al ricorrente della apprensione della catenina d'oro di cui al reato sub c-; come sesto, la contraddittorietà della motivazione quanto alla condanna per il reato sub d-, in particolare alla attribuibilità al ricorrente della condotta di porto di oggetto atto a offendere; - come settimo, la violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena.

Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la prounicna impugnata ha fornito puntuale risposta.

Così è certamente: - quanto al primo, avendo la CORTE territoriale ampiamente e logicamente argomentato anzitutto sulla credibilità dei testimoni PERLONGO Francesco e DEDDA Giovanna, e sulla logicità delle loro affermazione, non potendosi diversamente immaginare la loro fuoriuscita da casa, dove si trovavano al sicuro per affrontare una situazione di pericolo.

Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); quanto al secondo e al terzo, per la carenza di interesse a sollevare la ricorrenza di aggravanti che sono state travolte dal giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti; quanto al quarto, al quinto e al sesto, avendo la CORTE spiegato che la testimonianza di ORANGE Afrodyte ha costituito il riscontro positivo rispetto a quanto riferito da DEDDA, e in quanto tale ha acquisito attendibilità per la conferma della sussistenza dei reati sub c- e sub d-; quanto al settimo, poiché il Collegio di appello ha chiarito che le attenuanti sono state concesse in regime di prevalenza sulle aggravanti e con esclusione della recidiva, pur in presenza di un dolo particolarmente intenso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BOLOGNA in data 2/03/2016, aveva condannato QUITADAMO Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, violenza privata, lesioni personali e porto illegale di oggetto atto a offendere, commessi a CASTELLARANO il 13/06/2015, con esclusione della recidiva contestata e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., prevalente sulle aggravanti contestate, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. QUITADAMO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto i testimoni a carico credibili nonostante le lacune emerse sul ruolo svolto dal ricorrente, il quale non avrebbe rivolto alcuna minaccia; come secondo, la contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante delle lesioni, pur non essendovi rapporto di parentela fra imputato e vittima; come terzo, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto l'aggravante dei motivi futili; come quarto, la contraddittorietà della motivazione quanto all'aver ritenuto attendibile la testimone Afrodyte; come quinto, la contraddittorietà della motivazione quanto alla contestazione di rapina, e in particolare alla attribuibilità al ricorrente della apprensione della catenina d'oro di cui al reato sub c-; come sesto, la contraddittorietà della motivazione quanto alla condanna per il reato sub d-, in particolare alla attribuibilità al ricorrente della condotta di porto di oggetto atto a offendere; - come settimo, la violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la prounicna impugnata ha fornito puntuale risposta. Così è certamente: - quanto al primo, avendo la CORTE territoriale ampiamente e logicamente argomentato anzitutto sulla credibilità dei testimoni PERLONGO Francesco e DEDDA Giovanna, e sulla logicità delle loro affermazione, non potendosi diversamente immaginare la loro fuoriuscita da casa, dove si trovavano al sicuro per affrontare una situazione di pericolo. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); quanto al secondo e al terzo, per la carenza di interesse a sollevare la ricorrenza di aggravanti che sono state travolte dal giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti; quanto al quarto, al quinto e al sesto, avendo la CORTE spiegato che la testimonianza di ORANGE Afrodyte ha costituito il riscontro positivo rispetto a quanto riferito da DEDDA, e in quanto tale ha acquisito attendibilità per la conferma della sussistenza dei reati sub c- e sub d-; quanto al settimo, poiché il Collegio di appello ha chiarito che le attenuanti sono state concesse in regime di prevalenza sulle aggravanti e con esclusione della recidiva, pur in presenza di un dolo particolarmente intenso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/