CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro957 IL SOGGIORNO [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4597/2022 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2022 R.G.N.791/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Romai lavoratori in epigrafe, quali infermieri dipendentidella società Il Soggiorno [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività diresidenza sanitaria accreditata, chiedevano accertarsil’inapplicabilità nei loro confronti del [OSCURATO:PERSONA] AIOP[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’obbligo datoriale di continuare adapplicare il CCNL Sanità privata 2002/2005(AIOP/ARIS – CGIL, CISL, UIL), richiamato neicontratti individuali.2. La Corte territoriale, con la sentenza quiimpugnata, ha confermato la pronuncia di primogrado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori,dando atto di aver definito l’appello mediantetrattazione scritta ai sensi dell’art. 221 d.l. 34/2020,conv. l. 77/2020, e successive proroghe.3. In estrema sintesi, per quanto qui ancora rilevi, laCorte ha ritenuto legittimo il recesso dell’associazionedatoriale AIOP dal CCNL Sanità privata con effetto dal30.6.2012, comunicato a CGIL, CISL e UIL in seguitoalla stipula del [OSCURATO:PERSONA] con altre sigle sindacali; haargomentato che «le parti contraenti, con il lorocomportamento successivo (proposta di rinnovo diuna parte e rifiuto opposto dall’altra) avevanoimplicitamente, ma inequivocamente, palesato la nonpercorribilità della strada della stipulazione esottoscrizione di un nuovo accordo». Secondo laCorte, «a partire da tale momento, divenuto incerto oaltamente improbabile l’evento, l’ultrattività è venutameno giacché il termine fissato per il rinnovo èNumero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026divenuto indeterminato nell’an, oltre che nel quando,Data pubblicazione 06/05/2026per effetto del netto contrasto emerso tra le particontraenti nell’apportare modifiche al precedenteCCNL con riguardo ad una specifica contrattazione peri dipendenti di strutture RSA a carattere nonprevalentemente sanitario».4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno propostoricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistitocon controricorso l’intimata società, che ha anchedepositato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 24 Cost., 111 Cost. e degliarticoli 127 ter c.p.c., 128 c.p.c. e degli art. 437c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento inragione della adozione del rito cartolare incompatibilecon il giudizio di appello regolato dalla legge 533/73».Si deduce che la sentenza della Corte di Appello diRoma sarebbe «nulla in quanto adottata a seguito diuna udienza cd “cartolare” nella quale sono stativiolati i principi della pubblicità, della concentrazionee della oralità che caratterizzano il processo dellavoro».La censura è infondata.Più volte è stato ribadito che la norma emergenzialedi cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,conv. dalla l. n. 77 del 2020, si applica a tutte leNumero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026Data pubblicazione 06/05/2026udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro,sostituendo l'udienza in presenza con l'udienzacartolare (cfr. Cass. n. 24405/2025; Cass. n.11920/2025; Cass. n. 17587/2024; Cass. n.32358/2023).Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma inCass., Sez. Un., n. 17603/2025, che ha esclusol’incompatibilità della trattazione scritta previstadall’art. 127 ter c.p.c. con il processo del lavoro.2. Il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39 Cost., dell’art. 1372 c.c. e1373 c.c., e degli articoli 1362 c.c., 1363 c.c., 1366,1367 c.c. artt. 3 e 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] – FP Cgilladdove ha ritenuto venuto meno il termine appostoal contratto collettivo di lavoro sulla base di unavalutazione di incertezza e improbabilità del rinnovo elegittima la disdetta e disapplicazione da parte dellasocietà datrice di lavoro del CCNL richiamato nellelettere di assunzione dei ricorrenti».Il motivo è fondato nei sensi di seguito espressi.La sentenza impugnata sul punto non è conforme allagiurisprudenza di questa Corte secondo cui le cd.clausole di ultrattività, che stabiliscono la durata di uncontratto collettivo "fino alla sottoscrizione del nuovoCCNL", non trasformano il contratto a termine in uncontratto a tempo indeterminato, per il quale vigonole regole della disdetta unilaterale (Cass. n. 3671 e3672/2021; Cass. n. 33982/2022; Cass. n.26666/2024; alle quali tutte si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.); né il compimento deltermine può dirsi realizzato mediante un diversoNumero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026Data pubblicazione 06/05/2026contratto collettivo che non sia stato sottoscritto datutte le organizzazioni sindacali che avevano aderitoal precedente accordo, in quanto l'accordo separatoha un'efficacia soggettiva limitata alle parti che lohanno sottoscritto, mentre le altre restano legate alprecedente accordo ancora in vigore (in termini, Cass.n. 26666/2024).L’assunto della Corte territoriale secondo cui l’eventofinale della clausola («sottoscrizione del nuovoCCNL») sarebbe divenuto «incerto o altamenteimprobabile», con conseguente venire menodell’ultrattività e legittimità del recesso AIOP del14.5.2012 non è condivisibile.Invero, il comportamento successivo delle parti nonconsente al giudice di tramutare il termine certo inuna condizione o di anticiparne l’effetto estintivo; néla sottoscrizione di un diverso CCNL con soggetti noncoincidenti con quelli originari è idonea a neutralizzarel’ultrattività pattizia del precedente.La circostanza, segnalata in memoria, che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una “RSA pura” non muta lasoluzione giuridica della questione: la regola diefficacia temporale del CCNL Sanità privata2002/2005 dipende dalla clausola pattizia (art. 4),non dal perimetro oggettivo di attività del singolodatore; sono le parti originarie che hanno intesovincolarsi in tal senso e l’attività espletatadall’impresa aderente non incide su tale volontà.3. Il terzo motivo denuncia: « Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39 Cost., dell’art. 1322 c.c.,dell’1372 c.c. e dell’art. 1373 c.c. laddove ha ritenutoNumero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026Data pubblicazione 06/05/2026legittima la sostituzione unilaterale della fonteintegrativa del contratto individuale di lavoroaffermando la validità della imposizione di un CCNLnon indicato dalle parti del rapporto di lavoro comefonte eteronoma del loro vincolo contrattuale(questione subordinata di costituzionalità perviolazione degli artt. 3, 4, 35, 39, 117 Cost conriferimento alle norme interposte della ConvenzioneOIL n. 87 e n. 98 e dell’art. 6 della Carta SocialeEuropea)».Il quarto mezzo denuncia: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39 Cost. e dell’art. 1230 c.c.dell’art. 1322 c.c. dell’art. 2077 c.c., 2099 c.c. art.2113 c.c. nella parte in cui ha riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la facoltà di novare il contenuto di unassetto contrattuale scegliendo un diverso contrattocollettivo nonostante il dissenso dei lavoratoriricorrenti».L’accoglimento del secondo motivo di gravameassorbe ogni altra questione posta nei successivi,dovendo il giudice del rinvio procedere a rinnovatoesame della controversia, alla luce dei principirichiamati e ribaditi.4. Conclusivamente, deve essere accolto il secondomotivo di ricorso, con rigetto del primo eassorbimento degli altri; la sentenza deve esserecassata in relazione alla censura ritenuta fondata, conrinvio al giudice indicato in dispositivo, che siuniformerà a quanto statuito, provvedendo anche allespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12776/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 13028/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettail primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25febbraio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]