CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente alla pena di anni tre, mesi nove, giorni dodici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo del 23 marzo 2021. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione di reati, circostanza essenziale in tema di affidamento terapeutico-riabilitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che analoga isl:anza era stata già rigettata con provvedimento del 9 febbraio 2021, nel quale era stato rilevato che il profilo di pericolosità sociale del condannato non permettesse di concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta, non reputandosi il soggetto affidabile, in forza delle condanne precedenti per reati commessi fino a epoca recente e in forza della sussistenza di procedimenti pendenti a suo carico e della revoca disposta nei suoi confronti di analoghi benefici concessi in relazione a precedenti titoli esecutivi. Il beneficio in esame, infatti, era stato già in precedenza concesso per due volte a Sciorilli, ma in entrambi i casi era stato revocato. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, preso atto dei precedenti penali e pendenti, ha evidenziato che non vi era agli atti alcun elemento sopravvenuto idoneo a determinare una diversa valutazione. Tale assunto si coniuga in modo coerente con il rilievo inerente la preclusione processuale, altrimenti definita come giudicato esecutivo, in relazione a cui si è precisato, da parte del più autorevole consesso di legittimità, che essa è rilevabile anche di ufficio, dalla stessa Corte di cassazione, giacché la stessa, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'istanza che sia meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle fame spese processuali e EI:M~ della somma di tremila euriirgla cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]