Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22721/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10130/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Verona, via Locatelli n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso e nota di variazione di domicilio; - controricorrente - Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 1300/ 05/2016, depositata il

21. 10 .201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Torino, con due distinte sentenze, accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso distinte cartelle di pagamento, emesse all’esito del controllo automatizzato e relative ad IRES,IVA e sanzioni , in relazione, rispettivamente, agli anni 2009 e 2010, dichiarando non dovute le sanzioni; - la C TR del Piemonte , con la sentenza indicata in epigrafe, previa riunione dei ricorsi in appello, accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia e rigettava quelli proposti dalla contribuente; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -l’Agenzia delle entrate ed Equitalia resisteva no con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo d i ricorso , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della cartella di pagamento notificata a mani nonostante la mancata compilazione della relata di notifica, ritenendo sanato il vizio per effetto dell’impugnazione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione delle cartelle impugnate, nonostante la mancata indicazione delle modalità di determinazione delle sanzioni e degli interessi; - con il terzo motivo, de duce la violazione de gli artt. 112 cod. proc. civ. e 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione alla doglianza relativa al calcolo degli interessi anche sulle somme dovute a titolo di sanzione; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.lgs. n. 46 del 1999, 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, 3 e 53 Cost., del principio costituzionale di “ragionevolezza delle leggi”,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato le sentenze impugnate nella parte concernente l’applicazione dell’aggio di riscossione; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riformato le sentenze di primo grado senza considerare che nella specie mancava l’elemento soggettivo, in quanto l’omesso versamento delle imposte era stato determinato da una situazione di illiquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse; -ciò premesso, con atto depositato in data 6.04.2024, sottoscritto dal legale rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018 (rottamazione-ter) e, per il residuo debito, alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comm i da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater); - la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale ed è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore, nonché accettata dalle controricorrenti (accettazioni depositate, rispettivamente, in data 9.04.2024 e in data 6.06.2024); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spesedi lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10130/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Verona, via Locatelli n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso e nota di variazione di domicilio; - controricorrente - Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 1300/ 05/2016, depositata il 21. 10 .201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Torino, con due distinte sentenze, accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso distinte cartelle di pagamento, emesse all’esito del controllo automatizzato e relative ad IRES,IVA e sanzioni , in relazione, rispettivamente, agli anni 2009 e 2010, dichiarando non dovute le sanzioni; - la C TR del Piemonte , con la sentenza indicata in epigrafe, previa riunione dei ricorsi in appello, accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia e rigettava quelli proposti dalla contribuente; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -l’Agenzia delle entrate ed Equitalia resisteva no con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo d i ricorso , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della cartella di pagamento notificata a mani nonostante la mancata compilazione della relata di notifica, ritenendo sanato il vizio per effetto dell’impugnazione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione delle cartelle impugnate, nonostante la mancata indicazione delle modalità di determinazione delle sanzioni e degli interessi; - con il terzo motivo, de duce la violazione de gli artt. 112 cod. proc. civ. e 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione alla doglianza relativa al calcolo degli interessi anche sulle somme dovute a titolo di sanzione; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.lgs. n. 46 del 1999, 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, 3 e 53 Cost., del principio costituzionale di “ragionevolezza delle leggi”,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato le sentenze impugnate nella parte concernente l’applicazione dell’aggio di riscossione; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riformato le sentenze di primo grado senza considerare che nella specie mancava l’elemento soggettivo, in quanto l’omesso versamento delle imposte era stato determinato da una situazione di illiquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse; -ciò premesso, con atto depositato in data 6.04.2024, sottoscritto dal legale rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018 (rottamazione-ter) e, per il residuo debito, alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comm i da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater); - la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale ed è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore, nonché accettata dalle controricorrenti (accettazioni depositate, rispettivamente, in data 9.04.2024 e in data 6.06.2024); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spesedi lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa
Sentenza Cassazione n. 22721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris