CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] SECCIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I difensori di D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 13/11/2020 con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la decisone del 06/12/2017 con la quale il Tribunale di Catania 22/02/2018 ha condannato i ricorrenti alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 646 cod. pen. 2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in un unico motivo di ricorso una serie di violazioni ed erronee interpretazioni di legge, mancata assunzione di prove decisive, travisamento del fatto nonché carente, illogica e contradditoria motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ed alla penale responsabilità della ricorrente. I giudici di appello hanno ritenuto provata la consegna dei beni indicati al capo di imputazione sulla base di documenti di trasporto privi della firma del ricevente, caratterizzati da evidenti cancellature e sostanzialmente illeggibili. La Corte, in modo illogico, non ha tenuto in considerazione la mancata produzione da parte del querelante di un titolo negoziale, di una valida ricevuta di consegna e di alcuna fattura. La Corte territoriale ha violato la normativa codicistica che impone lo svolgimento di confronto in presenza di un disaccordo insanabile tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla persona offesa, non ha disposto l'esame della [OSCURATO:PERSONA] Svana e la richiesta acquisizione documentale; di conseguenza non è stata disposta l'assunzione di prove decisive in assenza di una motivazione logica e concludente. La motivazione impugnata è del tutto carente in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di appello a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso ex art. 110 cod. pen. con gli altri coimputati ed in ordine ai motivi in virtù dei quali è stata ritenuta non credibile la versione difensiva resa dalla ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La motivazione è illogica e congetturale nella parte in cui deduce la riconducibilità dei DDT prodotti dal querelante alla riferita cessione di preziosi in favore degli imputati e la conseguente autenticità di tali documenti dalla circostanza che non sia stata esperita querela di falso e dal fatto che la ricorrente abbia sporto querela per calunnia solo a notevole distanza di tempo. Ulteriore profilo di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza deriva dalla mancata assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di dolo nonostante la stessa Corte territoriale abbia affermato l'avvenuta illecita intromissione del CAMPISI nella vicenda.La ricorrente ha elencato alle pagine da 13 a 18 del ricorso una serie di travisamenti in cui sono incorsi i giudici di appello in relazione: al ruolo svolto dalla ricorrente (socio accomandante e non gestore come erroneamente affermato in sentenza), all'esistenza di un contratto di vendita in conto visione in realtà non esistente agli atti, all'indicazione come teste del GULOTTA [OSCURATO:PERSONA] nonostante la scelta del rito abbreviato, alla ritenuta possibilità di ricollegare i DDT prodotti alla vicenda oggetto di giudizio, all'affermato riconoscimento della collana sulla base di un inammissibile riconoscimento «telefonico», al fatto che la ricorrente abbia precedenti penali diversamente da quanto documentato dal certificato del casellario giudiziale, all'aver indicato la D'ANTONE come collaboratrice della [OSCURATO:PERSONA] mentre la stessa era legale rappresentante della società e addetta alle vendite e acquisti, all'aver affermato come provata la consegna dei beni preziosi, al rinvenimento di anelli all'interno dell'abitazione della D'ANTONE, rinvenimento mai riscontrato dagli inquirenti ed alla cessione a terzi da parte della società GI.Gi. di merce di proprietà della società Eurasia. La Corte ha violato l'art. 533 cod. pen. addivenendo ad una sentenza di condanna senza aver adeguatamente risolto il conflitto tra le ipotesi antagoniste emerse nel dibattimento, conflitto che rendeva necessaria l'emissione di sentenza assolutoria ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen. La motivazione è del tutto assente in relazione alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 61 nn. 7 ed 11 cod. pen.; il danno economico non era quantificabile in assenza di fatture e atti ricettivi controfirmati. Parimenti non sussiste l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. in considerazione del fatto l'intervento di terzi impedirebbe la formazione di quel vincolo fondante il rapporto di collaborazione. 3. I ricorrenti D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamentano, come primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 646 cod. pen. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita. La decisione della Corte territoriale non ha fornito risposte adeguate alle deduzioni difensive ricorrendo talora al travisamento delle risultanze processuali talora ad argomentazioni congetturali. I giudici di appello non hanno effettuato il necessario vaglio di attendibilità della persona offesa. L'effettiva consegna dei preziosi di cui si sarebbero appropriati i ricorrenti è stata dimostrata in base alle asserzioni della persona offesa MASIERI e del teste GULOTTA, dalla ricevuta per quietanza contenuta nei DDT allegati alla querela nonché dalla mancata proposizione della querela di falso da parte degli imputati. Tale conclusione appare illogica e priva di sostegno probatorio, in particolare i DDT risultano privi della firma del ricevente e riportano evidenti cancellature nelle cifre e nel saldo. Appare evidente il conseguente travisamento della prova da parte della Corte territoriale nella parte in cui afferma che i DDT risultano quietanzati per ricevuta e la manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si sostiene che la mancata produzione delle ricevute di consegna (giustificata dalla presenza di pregressi buoni rapporti commerciali tra le parti) e l'assenza della firma del cessionario sui DDT non siano elementi tali - in assenza di una contestazione di falso- da inficiare la validità di detti documenti. La Corte di appello ha, inoltre, travisato la prova dichiarativa assunta affermando, che le dichiarazioni del teste GULOTTA forniscono conferma del racconto della persona offesa, fondando, quindi, il proprio convincimento su di un risultato probatorio diverso da quello reale (il teste ha fatto riferimento solo ai DDT nn. 762 e 830 ammettendo, peraltro, di non ricordare se li avesse sottoscritti). La motivazione è illogica e congetturale laddove interpreta la proposizione di una querela per il reato di calunnia quale indiretta dimostrazione della fondatezza dell'assunto accusatorio in considerazione del fatto che la stessa è stata presentata dai ricorrenti a distanza di quasi due anni da quella del MASIERI e che il conseguente procedimento è stato definito con decreto di archiviazione. Gli imputati hanno avuto piena contezza delle accuse mosse nei loro riguardi solo dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini notificato nel febbraio 2013 ed il procedimento è stato archiviato solo in attesa della conclusione del procedimento scaturito dalla querela per appropriazione indebita così da evitare inutili duplicazioni. La Corte di merito non ha argomentato in modo adeguato circa le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la ricostruzione fattuale fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazioni che hanno trovato riscontro nella circostanza che alcuni assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già clienti della Gi&Gi, sono stati regolarmente incassati da rappresentanti del MASIERI che, lo stesso querelante, ha negoziato altri assegni emessi alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione impugnata appare, inoltre, manifestamente illogica fondandosi su affermazioni apodittiche e congetturali, la Corte in particolare deduce la sussistenza della condotta illecita dal mero rinvenimento nelle abitazioni degli imputati di due preziosi indicati nei DDT allegati alla querela. Il ritrovamento nell'abitazione della D'ANTONE di una collana riconducibile all'[OSCURATO:PERSONA] è circostanza logico-fattuale di valenza neutra e priva di qualsiasi significatività dal punto di vista indiziario, attesi i rapporti commerciali tra la ditta del MASIERI e la Gi&Gi. È altresì, congetturale ed illogica l'affermazione dei giudici di appello secondo la quale il mutamento della compagine sociale della ditta Gi&Gi nel periodo in esame siano manovre strumentali al fine di sottrarsi alle pretese del querelante. Se questo fosse stato l'intento perseguito la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe rimasta nella compagine sociale non avrebbe coinvolto il padre nell'organizzazione sociale ed, infine, non avrebbe lasciato immutata la sede della società e l'ubicazione del punto vendita. 4. I ricorrenti D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamentano, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 646 cod. pen.; la sentenza è lacunosa e immotivata nella parte in cui ritiene che i ricorrenti abbiano fornito un contributo rilevante ex art. 110 cod. pen alla condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ignorando quanto affermato dal querelante in ordine al potere gestionale della [OSCURATO:PERSONA] Svana e dal teste GULOTTA [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di non conoscere i ricorrente. La Corte territoriale ha risposto alle obiezioni difensive con argomentazioni carenti ed illogiche dal punto di vista motivazionale. 5. I ricorrenti D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamentano, come terzo e ultimo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 61 nn. 7 ed 11 cod. pen.; il danno economico subito dalla ditta «[OSCURATO:PERSONA]» è rimasto incerto e non quantificabile con conseguente impossibilità di affermare la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di grave entità. Parimenti non sussiste l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. in considerazione del fatto che il contratto di vendita in conto visione, non avendo ad oggetto un facere, non comporta l'insorgere di un rapporto di fiducia fra le parti contraenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 2. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che i ricorsi proposti da D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che alternano parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito e ripetizioni pedisseque dei motivi di appello, risultino poco rispondenti alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione «secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato» (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci; Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner). In fattispecie simile, questa Suprema Corte ha già osservato che «non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (Sez. 5, n. 32143 del 2013, cit., in motivazione). Nondimeno, anche in questo caso, superato - come è ovvio - ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo ovvero di impossibile comprensione, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte, con la citata decisione n. 32143 del 2013. 3. L'articolazione di tutti i ricorsi corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838-01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Candita, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che, come nel caso di specie, si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostengono essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto da D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, sono meramente reiterativi di questioni di fatto proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. 4.1. Le doglianze aventi ad oggetto il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a confronto tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'esame dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del teste RAO Emilio ed alla acquisizione documentale richiesta dalle difese sono manifestamente infondate. La Corte di appello, con motivazione congrua, ha illustrato le ragioni della non necessità di procedere a tali attività alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità (vedi pagine 8 e 9 della sentenza impugnata). A ciò questa Corte ritiene di aggiungere l'osservazione che la riapertura dell'istruttoria in sede di appello, che ha già carattere assolutamente eccezionale, in caso di giudizio abbreviato può essere disposta solo in casi di assoluta necessità, valutata d'ufficio dal giudice, per lo più a fronte di prove nuove emerse nelle more del processo Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01). Ed è di tutta evidenza, a leggere l'ampio disposto di entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, come non fosse questo il caso che ci occupa. 4.2. In relazione alla doglianza inerente il mancato vaglio dell'attendibilità della persona offesa, va sottolineato che la versione dei fatti offerta dal MASIERI risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine 10 e 11 della sentenza impugnata). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Tuttavia — ed è proprio quello che la Corte di merito ha fatto — può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (vedi Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899). 4.3. Non è riscontrabile il travisamento delle prove dichiarative e documentali lamentato dai ricorrenti in quanto la sentenza impugnata, diversamente da quanto apoditticamente affermato nei ricorsi, non ha indicato il contenuto dei documenti di trasporto in atti e delle dichiarazioni del teste GULLOTTA e dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Osvana in modo difforme da quello reale né la difesa ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023) con conseguente preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deve esser, in particolare, rilevato che la motivazione impugnata non afferma che i predetti D.D.T. riportino la sottoscrizione del cessionario ma si limita a ritenere, con argomentazione non palesemente illogica, come tali documenti, seppur incompleti, concorrano a confermare ab extemo l'avvenuta consegna dei preziosi ai ricorrenti nei termini descritti dalla persone offesa e dal testimone GULLOTTA, anche in considerazione della assenza di una querela di falso e di elementi logico-indiziari da cui desumerne la non veridicità.La Corte territoriale, pertanto, non desume la prova della ricezione dei gioielli direttamente dal contenuto della documentazione contestata dalla difesa ma dalle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa MASIERI, dichiarazioni, come visto in precedenza, che hanno superato il necessario vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca. 4.4. Anche la doglianza inerente la carenza di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. L'iter argomentativo sul punto appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di mancata credibilità delle asserzioni difensive della ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione dettagliata e conforme con le risultanze processuali, ha affermato che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risultano essere lacunose, contraddittorie e sostanzialmente non credibili, anche in considerazione dello stridente contrasto con le propalazioni della persona offesa e della mancanza di elementi di riscontro esterno dotati di quella efficacia probatoria idonea a suffragarne l'attendibilità intrinseca ex art. 192 cod. proc. pen. (vedi pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). 4.5 Manifestamente infondate sono anche le doglianze aventi ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ed alla responsabilità concorsuale degli imputati. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la responsabilità concorsuale dei ricorrenti in ordine al reato di appropriazione indebita nei termini descritti al capo di imputazione. La Corte di appello ha indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dalla documentazione acquisita, dalle dichiarazioni del teste GULLOTTA, dalla mancata presentazione di querela di falso da parte dei ricorrenti, dal rinvenimento di una collana facente parte dei preziosi oggetto di giudizio presso l'abitazione dell'imputata D'ANTONE e dalle modifiche della compagine sociale finalizzate a rendere disagevole le azioni a tutela del credito vantato dalla persona offesa) idonei a ritenere provata la penale responsabilità concorsuale di tutti i ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato.La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. I ricorrenti obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dai ricorrenti, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica, non mass.). 4.6. I presunti travisamenti indicati nelle pagine da 13 a 18 del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] hanno, in realtà, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. 5. Il secondo motivo del ricorso proposto da D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché generico ed aspecifico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato al riconoscimento della responsabilità concorsuale dei ricorrenti. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che i ricorrenti hanno concorso nella commissione dell'appropriazione indebita di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello (vedi pagine 9 e 10 della sentenza impugnata nella parte relativa alle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA]). 6. Le doglianze inerenti il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen. indicate nel motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e nel terzo motivo del ricorso proposto da D'ANTONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattate congiuntamente avendo ad oggetto identiche questioni, sono manifestamente infondate. 6.1. Le doglianze inerenti la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sono del tutto generiche ed aspecifiche così come lo erano i motivi di appello; entrambi i ricorsi, obliterando le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, si limitano ad una generica contestazione della asserita violazione di legge sull'indinnostrato presupposto della non quantificabilità del danno subito dalla parte civile, senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. La Corte territoriale ha confutato, con motivazione priva di manifesta illogicità, l'apodittica affermazione difensiva, ritenendo sussistente la contesta aggravante in considerazione del rilevante valore dei gioielli oggetto di appropriazione indebita pari a 74.465,80 euro; importo da ritenersi di rilevante gravità alla luce delle valutazioni in precedenza espresse dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato (cfr. Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 Rv. 264543 - 01). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, invero, la rilevanza oggettiva del danno ha valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, utilizzabile soltanto quando l'ammontare si inserisca in una fascia il cui apprezzamento presenti parametri di dubbio (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01). Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che i giudici di merito, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e da contraddizioni, hanno ritenuto che l'importo di 74.465,80 euro fosse nel 2011 una somma rilevante in assoluto. 6.2. In relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., si evidenzia come la fattispecie in esame debba inquadrarsi in un'ipotesi di contratto estimatorio (cd. vendita in conto visione), negozio giuridico in forza del quale il cedente consegna al cessionario una determinata quantità di beni mobili, affinchè quest'ultimo possa poi effettuare la rivendita di tali beni a terzi. Tale fattispecie negoziale prevede, pertanto, due alternative per il cessionario: la rivendita a terzi dei beni ed il pagamento della merce al cedente ovvero la possibilità di restituirli senza pagarne il prezzo. Posto che, in alternativa al pagamento del tantundem, può sorgere un obbligo di restituzione della cosa ricevuta a carico dell'accipiens (e quindi un facere) ne consegue che l'illegittima ritenzione della cosa può assumere rilevanza penale venendo meno il cessionario al predetto obbligo di facere (cfr. Sez. 2, n. 6690 del 03/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello ha, pertanto, fatto buon uso del risalente principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto estimatorio è un rapporto giuridico fondato sulla fiducia che può comportare l'insorgenza di un vero e proprio obbligo di facere ed il conseguente riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 6775 del 25/01/1974, Ruffolo, Rv. 088658 - 01). 7. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga