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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22467/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 56 e 642 cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto dall'imputato: la notifica sarebbe stata effettuata illegittimamente ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.) [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, il decreto di citazione a giudizio in appello risulta essere stato notificato a mani del ricorrente il 22 febbraio 2021 con relata di notifica in atti firmata dall'ufficiale giudiziario, non contestata con il ricorso.

E' vero che la notifica veniva duplicata erroneamente e spedita via pec "anche" al difensore, ma tale circostanza e.'" irrilevante tenuto conto della sussistenza di una notifica legittima. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente, tenuto conto della ragioni della inammissibilità, in C 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2022 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 56 e 642 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto dall'imputato: la notifica sarebbe stata effettuata illegittimamente ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.) [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il decreto di citazione a giudizio in appello risulta essere stato notificato a mani del ricorrente il 22 febbraio 2021 con relata di notifica in atti firmata dall'ufficiale giudiziario, non contestata con il ricorso. E' vero che la notifica veniva duplicata erroneamente e spedita via pec "anche" al difensore, ma tale circostanza e.'" irrilevante tenuto conto della sussistenza di una notifica legittima. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente, tenuto conto della ragioni della inammissibilità, in C 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2022 L'esten
Decreto Cassazione n. 22467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris