CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 691-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2526/2019della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione a precetto [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Altamura, invocando l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto di procedere in executivis sulla base del titolo azionato con il precetto, a cagione dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l’Alloggio aveva rinunciato ad avvalersi del titolo predetto. Si costituiva in giudizio l’Alloggio, eccependo la natura apocrifa della transazione ed evocando in giudizio il proprio avvocato, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], allegando che la stessa gli aveva consegnato l’atto transattivo di cui si discute già completo della firma del genitore. Con sentenza n. 4012/2015 il Tribunale di Bari, al quale era stato medio tempore accorpato il Tribunale di Altamura, rigettava tutte le domande, compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 2526/2019, rigettava il gravame, proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] soltanto in relazione al governo delle spese operato dal giudice di prima istanza, e dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dal Loviglio.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi d i [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale i predetti avevano contestato la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente compensato le spese relativamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente compensato le spese relativamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La prima censura è fondata, mentre le altre due sono inammissibili. I ricorrenti evidenziano che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, aveva resistito alla chiamata in causa spiegata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], invocando la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, nella misura indicata di € 50.000, e che detta domanda era stata respinta. Sostengono, dunque, chel’[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere considerato vittorioso, limitatamente al rapporto processuale con il Mascellaro; che il Tribunale aveva erroneament e compensato le spese tra tutte le parti; e che la Corte di Appello, espressamente investita della questione, l’aveva del tutto obliterata , omettendo di pronunciarsi sulla specifica censura concernente il governo delle spese nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Effettivamente le conclusioni delle parti, riportate in apertura della sentenza impugnata, evidenziano che il tema delle spese era stato proposto, dalla parte appellante, sotto un triplice profilo: a)in relazione alla statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] (e per esso, oggi i suoi eredi) e [OSCURATO:PERSONA]; b)in relazione alla statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale,con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] (e per esso, i suoi eredi) e [OSCURATO:PERSONA]; c) in relazione a l la statuizione di compensazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con riferimento alla specifica posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]( erede di [OSCURATO:PERSONA] ed evocata in giudizio come autrice materiale d ell a falsa sottoscrizione apposta, a nome del genitore, sulla transazione del 12.1.2000)e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello, tuttavia, ha affronta to soltanto il primo ed il terzo profilo, obliterando totalmente il secondo. Sotto questo profilo, si configura dunque il denunciato vizio di omesso esame di una specifica censura proposta in seconda istanza, ed è quindi fondato il primo motivo di ricorso. Vanno invece dichiarati inammissibili gli altri due motivi, con i quali i ricorrenti contestano, rispettivamente: - con il secondo motivo, la conferma della compensazione delle spese già disposta dal Tribunale, relativamente al rapporto tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed ilLoviglio; - con il terzo motivo, la statuizione di compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla seconda censura, va evidenziato che la sentenza indica il motivo della compensazione, ravvisa t o nel ragionevole affidamento ingenerato nel Loviglio circa la rinuncia dell’Alloggio al titolo esecutivo oggetto dell’opposizione al precetto di cui è causa. Mentre, con riguardo al terzo motivo, la sentenza impugnata motiva la conf erma della compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché se da un lato le domande del secondo non erano state accolte, erano state comunque acquisite agli atti del giudizio due perizie attestanti la riconducibilità proprio ad [OSCURATO:PERSONA] della falsa sottoscrizione del suo genitore. In relazione alla conferma della statuizione di compensazione delle spese, relativamente ai rapporti processuali correnti, rispettivamente, tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.648466).Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv. 643477). In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivodi ricorso e va accolto il primo , con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., poiché comunque si configura un profilo di soccombenza reciproca anche in relazione allo specifico rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA], e per esso oggi i suoi eredi, e [OSCURATO:PERSONA], posto che la domanda principale, proposta dall’Alloggio nei confronti del Loviglio, è stata rigettata, e che del pari è stata respinta la domanda di manleva da quest’ultimo spiegata nei confronti del Mascellaro.Le spese del grado di appello, di conseguenza, vanno compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio, anche relativamente al rapporto processuale corrente tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In ragione della soccombenza reciproca, derivante dall’accoglimento solo in minima parte del ricorso, anche le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti costituite. Nulla, invece, in relazione alla posizione della parte rimasta intimata, per effetto del suo mancato svolgimento di attività difensiva nel predetto presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il prim o e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., compensa per intero le spese del giudizio di appello anche in relazione al rapporto processuale corrente tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa altresì tra le pa