CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 luglio 1957
Cassazione n. 33984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1957 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 30 aprile 2021, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per il delitto di lesioni stradali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando il trattamento sanzionatorio) la condanna, nel resto confermata, emessa nei suoi confronti in data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Siena in relazione al delitto di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA] (oltreché a quello di lesioni personali in danno della Vergari), commesso il 4 agosto 2013. Oltre alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ridotto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre anni a un anno. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo Spennacchi, non contestando né l'affermazione di penale responsabilità né la misura della pena, ma articolando due motivi congiuntamente trattabili, in quanto ambedue riferiti (il primo sotto la specie del vizio di motivazione, il secondo sotto la specie della violazione di legge) alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha stabilito in un anno, ossia in misura di molto superiore rispetto a quella minima prevista ex art. 222, cod.strada, nonché ampiamente superiore anche rispetto alla pena applicata (otto mesi di reclusione, con pena sospesa) senza fornire adeguata motivazione della misura della predetta sanzione amministrativa accessoria. Oltre alla carenza argomentativa, il ricorrente denuncia anche la violazione di legge in relazione alla sproporzione della sospensione della patente rispetto al trattamento sanzionatorio (di poco superiore al minimo edittale) e ai principi di cui all'art. 133 cod. pen., nonché alla previsione degli estremi edittali di cui all'art. 222 cod.strada. Vengono poi citati a sostegno delle tesi esposte nel ricorso alcuni arresti giurisprudenziali. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione alla vicenda processuale che ne occupa (che si colloca in epoca antecedente rispetto alla legge n. 41/2016) trova applicazione, quanto alla misura della sospensione della patente di guida, il limite massimo di quattro anni di cui all'art. 222, comma 2, Cod. strada. 2. Tanto premesso, il ricorso é infondato. Ed invero, occorre muovere dalla considerazione che la sospensione della patente nella specie applicata si colloca ampiamente al disotto della linea mediana della cornice edittale ricavabile dall'art. 222 cod. strada. Ora, sia pure nell'ambito di situazioni processuali in parte diverse (come ad esempio in riferimento alla fattispecie di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., o nel caso di patteggiamento per omicidio colposo da circolazione stradale antecedente la riforma recata dalla legge 41/2016, in linea con i principi generali in tema di motivazione del trattamento sanzionatorio), non si richiede al giudice, che determini il trattamento sanzionatorio principale o accessorio ampiamente al disotto della media edittale, un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente a tal fine un sintetico giudizio di adeguatezza o di equità, come quello formulato nel caso di specie (si vedano, ad esempio, i principi affermati da Sez. 4, Sentenza n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832; Sez. 4, Sentenza n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Rv. 210395; e, più in generale, Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). A tale ultimo proposito va anche chiarito, a fronte delle considerazioni svolte dal ricorrente, che non può formularsi alcuna correlazione tra il trattamento sanzionatorio principale e la sospensione della patente, atteso che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Nella specie, deve rilevarsi chela Corte di merito, nel corpo della sentenza, ha fatto un adeguato riferimento ad elementi riconducibili al paradigma tracciato dall'art. 218 cod.strada; ed ha comunque evidenziato le gravi modalità del fatto, la grave violazione colposa e le gravi conseguenze prodotte. Il riferimento in termini di equità rispetto a tale valutazione del fatto, considerando anche il sensibile ridimensionamento della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella applicata in primo grado per lo stesso fatto, appare ampiamente sufficiente a soddisfare le esigenze argomentative oggetto di censura. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces