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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 30999/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25907/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA]' rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 336/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021n. 25907 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare fondata la domanda riconvenzionale dei convenuti, rigettata in primo grado e reiterata con appello incidentale, volta ad ottenere il rilascio di un fondo dato in comodato (di cui l’attore aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione), non condannava il detentore a rilasciare il bene.

2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio.

Si dolgono che la Corte d’Appello, pur avendo accertato in motivazione il diritto dei ricorrenti a richiedere ad nutum la restituzione del bene immobile al comodatario, trattandosi di comodato senza predeterminazione di un termine, nel dispositivo non ha pronunciato la condanna dell’attore a rilasciare il terreno.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Ric. 2021n. 25907 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- La censura è fondata.

La Corte d’Appello si limita nel dispositivo ad accogliere “l’appello incidentale per le ragioni di cui in parte motiva e per l’effetto riforma il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale, confermando nel resto” (così a pag. 9).

Deve ritenersi che la sentenza abbia certamente natura di accertamento del diritto alla restituzione del bene, ma non anche natura condannatoria al rilascio, stante il tenore letterale deldispositivo che omette sul punto ogni statuizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581593).

Si ritiene quindi integrata la lamentata omissione di pronuncia, per non aver la Corte distrettuale pronunciato la condanna dell’attore al rilascio del fondo.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4.Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25907/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA]' rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 336/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021n. 25907 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare fondata la domanda riconvenzionale dei convenuti, rigettata in primo grado e reiterata con appello incidentale, volta ad ottenere il rilascio di un fondo dato in comodato (di cui l’attore aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione), non condannava il detentore a rilasciare il bene. 2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio. Si dolgono che la Corte d’Appello, pur avendo accertato in motivazione il diritto dei ricorrenti a richiedere ad nutum la restituzione del bene immobile al comodatario, trattandosi di comodato senza predeterminazione di un termine, nel dispositivo non ha pronunciato la condanna dell’attore a rilasciare il terreno. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Ric. 2021n. 25907 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- La censura è fondata. La Corte d’Appello si limita nel dispositivo ad accogliere “l’appello incidentale per le ragioni di cui in parte motiva e per l’effetto riforma il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale, confermando nel resto” (così a pag. 9). Deve ritenersi che la sentenza abbia certamente natura di accertamento del diritto alla restituzione del bene, ma non anche natura condannatoria al rilascio, stante il tenore letterale deldispositivo che omette sul punto ogni statuizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581593). Si ritiene quindi integrata la lamentata omissione di pronuncia, per non aver la Corte distrettuale pronunciato la condanna dell’attore al rilascio del fondo. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4.Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così de
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