CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Catone n. 15 ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6052, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.6.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico del reddito - ‘Vecchio’ redditometro -Contraddittorio preventivo -Non necessita. 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva nelle forme dell’accertamento sintetico del reddito, c.d. redditometro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e quindi le notificava l’avviso di accertamento n. TF301UV06029, con riferimento all’anno 2008, contestando il maggior reddito non dichiarato “sotto il profilo gestionale vale a dire del costo sostenuto per il possesso e mantenimento dei beni considerati” (ric., p. 1). 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo censure sia procedimentali che di merito. La CTP riteneva fondate le contestazioni della contribuente in relazione alla mancata istaurazione del contraddittorio preventivo, e pertanto annullava l’avviso di accertamento. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. La CTR rigettava il gravame dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione adottata dalla CTP. 4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 600/1973, nella versione ratione temporisapplicabile, perché l’istaurazione del contraddittorio preventivo non risulta previsto dalla legge con riferimento all’anno di imposta 2008. 2. La contribuente ha replicato innanzitutto censurando l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Ente impositore, perché le pronunce dei giudici di merito risultano conformi sul punto. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] critica l’inammissibilità del ricorso a causa del difetto di autosufficienza, perché la ricorrente si limita ad operare riferimento agli atti di causa, “senza però trascrivere i brani interessati o, comunque, indicarne la collocazione spaziale” (controric., p. 5). 3. Invero l’Agenzia delle Entrate pone una questione di puro diritto: se, con riferimento all’anno 2008, la notifica dell’avviso di accertamento sintetico del reddito richiedesse a pena di nullità l’istaurazione del contraddittorio preventivo. Non risulta contestato un vizio di motivazione, pertanto, ed il dato di fatto che i giudici del merito abbiano adottato decisioni che integrano una c.d. doppia conforme non importa l’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, espone con chiarezza le proprie tesi, non mancando di ricostruire le sviluppo del processo e di operare diretto riferimento al contenuto delle decisioni impugnate, ed il suo ricorso non difetta pertanto di autosufficienza. Peraltro la ricorrente ha avuto cura di trascrivere le proprie contestazioni di merito con riferimento a questo processo, questioni non esaminate dalla CTR perché ritenute assorbite nella pronuncia adottata. 4. Tanto premesso la CTR ha quindi ritenuto di non esaminare il merito delle contestazioni proposte, affermando la nullità dell’atto impositivo a causa della omessa istaurazione del contraddittorio preventivo. L’accertamento tributario per cui è causa, che attiene all’Irpef, risulta però relativo all’anno 2008, e la disciplina normativa applicabile non prevedeva la necessaria istaurazione del contraddittorio preventivo. 4.1. In proposito questa Corte ha già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, con riferimento alla formulazione normativa applicabile in questo giudizio, che “In tema di imposte dirette, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'ufficio siano in qualsiasi modo (nell'ipotesi formulata dal ricorrente, mediante l'invio di un questionario) contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso”, Cass. sez. V, 18.12.2006, n. 27079; e non si è mancato di chiarire che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale”, Cass. sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11283. 5. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché proceda a nuovo giudizio esaminando il merito della vicenda processuale. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda