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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 27385/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9039/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) UnipolSai assicurazioni S.p.A.; Starmotors s.r.I.; - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22 luglio 2019 n. 15290; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Starmotors s.r.I., in data non precisata nella sentenza né nel ricorso convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) la convenuta le aveva affidato nel 2010 la propria automobile, danneggiata da un atto vandalico, affinché fosse riparata; -) il veicolo veniva riparato e la Starmotors emetteva fattura per il corrispettivo di euro 4.770,02; -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato il suddetto corrispettivo.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma suddetta.

R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì regolarmente deducendo in punto di fatto che: -) aveva ceduto alla Starmotors, so/vendi causa, il credito indennitario da essa vantato nei confronti della società UnipolSai, con la quale aveva stipulato una assicurazione a copertura dei danni derivanti da atti vandalici; -) spettava dunque alla Starmotors azionare il suddetto credito nei confronti della società assicuratrice; -) la Starmotors aveva lasciato colpevolmente spirare il termine di prescrizione per l'esazione del credito nei confronti dell'assicuratore.

Chiese pertanto la "condanna della Starmotors al risarcimento del danno" consistito nella perdita del proprio credito nei confronti della società assicuratrice, e comunque chiamò in causa "in garanzia e manleva" (così il ricorso, p. 4) il proprio assicuratore contro i danni.

3. Con sentenza 75891/18 il Giudice di pace di Roma accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale.

La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza 22 luglio 2019 n. 15290 il Tribunale di Roma accolse parzialmente il gravame.

Ritenne in particolare il Tribunale che: -) il credito della Starmotors non era prescritto; -) il credito della Starmotors era stato dimostrato; -) la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta perché la Starmotors "non si era tempestivamente attivata nei confronti della UnipolSai ai fini di ottenere il pagamento del credito".

In conseguenza di tali valutazioni il Tribunale dichiarò "compensate" le contrapposte ragioni di credito vantati dalle parti.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. •• [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022

1. Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di omessa pronuncia.

Sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della Starmotors a rifondere le spese di soccombenza che era stata condannata a versare alla società UnipolSai.

1.1. Il motivo, così come formulato, è infondato.

La ricorrente sostiene infatti che il Tribunale non avrebbe provveduto sulla sua domanda di condanna della Starmotors a sostenere le spese di resistenza della UnipolSai.

Ma il Tribunale alla regolazione delle spese ha provveduto: che poi queste non siano state ripartite come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ciò non costituisce un vizio di omessa pronuncia.

2. Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta, congiuntamente, sia il vizio di ultrapetizione, sia quello di nullità della sentenza per motivazione apparente. ets Anche questo motivo, così come il primo, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della UnipolSai.

Nella illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA], cedendo alla Starmotors il credito indennitario vantato nei confronti della UnipolSai, aveva perduto la legittimazione a compiere atti interruttivi della prescrizione di quel credito; -) [OSCURATO:PERSONA] pertanto, nel momento in cui chiamò in causa la UnipolSai, non poteva sapere che la Starmotors aveva trascurato di interrompere la prescrizione e provocato la perdita del credito; -) il Tribunale, nondimeno, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite nei confronti della UnipolSai sul presupposto che essa, al momento in cui chiamò in causa la società assicuratrice, "era cosciente che il credito risultava prescritto".

Il Tribunale pertanto, conclude la ricorrente, aveva adottato una motivazione non pertinente rispetto al reale oggetto del contendere.

R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022

2.1. Il motivo è infondato, per quanto la motivazione del provvedimento impugnato debba essere corretta.

Nel presente giudizio si è verificata la seguente situazione: a) [OSCURATO:PERSONA], convenuta da un autoriparatore per il pagamento del corrispettivo, ha chiamato in causa il proprio assicuratore contro i danni, formulando una domanda "di garanzia e manleva"; b) [OSCURATO:PERSONA] ha perso la causa nei confronti dell'assicuratore; c) [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a rifondere le spese di lite alla società assicuratrice chiamata in causa.

Il dispositivo della sentenza impugnata è dunque conforme a diritto e segnatamente all'articolo 91 c.p.c.

La circostanza, poi, al momento della chiamata in causa l'assicurato potesse o non potesse sapere che il credito indennitario si era estinto per prescrizione ovviamente non poteva evitarne la condanna alle spese, la quale si fonda sul principio di causalità, e non sul principio di colpa (ex permultis, tra le più recenti, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889 - 01).

2.2. Non sarà superfluo aggiungere due considerazioni, a dimostrazione della palese infondatezza del ricorso.

La prima è che, avendo [OSCURATO:PERSONA] ceduto il proprio credito, che questo fosse o non fosse prescritto era circostanza irrilevante, dal momento che per effetto della cessione nulla [OSCURATO:PERSONA] poteva pretendere dal proprio assicuratore.

La seconda è che [OSCURATO:PERSONA], una volta ceduto pro so/vendo il proprio credito, avrebbe dovuto sapere che l'inerzia del cessionario l'avrebbe liberata dalla garanzia della solvibilità del debitore ceduto, giusta la previsione dell'art. 1267, comma secondo, c.c.: ed anche sotto questo profilo, pertanto, non aveva alcuna necessità di chiamare in causa il proprio assicuratore.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha compensato le spese "in particolar modo" di secondo grado fra essa e la Starmotors.

Deduce la ricorrente che, essendo stato il suo appello accolto, essa doveva ritenersi vittoriosa, e di conseguenza le spese non potevano essere compensate.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha ritenuto infondata sia la pretesa attorea (della Starmotors), sia la pretesa (qualificata dal Tribunale come "domanda riconvenzionale") formulata dalla convenuta nei confronti della Starmotors.

Correttamente, dunque, ha compensato le spese sul presupposto dell'esistenza di una soccombenza reciproca.

4. Col quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al rigetto dei precedenti, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Il motivo censura la quantificazione delle spese di lite che [OSCURATO:PERSONA] è ofk) stata condannata a versare alla UnipolSai.

Deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe: -) liquidato le spese senza motivazione, né specificazione delle fasi processuali e della pace tabellare di riferimento; -) liquidato un importo eccessivo rispetto ai parametri previsti dal decreto ministeriale 55/14; -) liquidato un compenso anche per la fase istruttoria, che in appello non fu svolta.

4.1. Il motivo è infondato.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa si determina i sensi dell'articolo 9 c.p.c..

Tale norma è interpretata da questa Corte di cassazione nel senso che "nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali"(Sez. 3 - , Ordinanza n. 30840 del 29/11/2018).

R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 Nel caso di specie, pertanto, poiché la domanda principale e quella riconvenzionale avevano ciascuna il valore di 4.770 euro, il valore della causa rientrava nello scaglione compreso fra 5.200 e 26.000 euro, e di conseguenza il compenso medio spettante alla parte vittoriosa, al netto del compenso per l'attività istruttoria, era di euro

3.235. Avendo il Tribunale liquidato la somma di euro 2.430, non risultano violati i parametri di legge, né costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice non abbia indicato "le fasi processuali e la fascia tabellare di riferimento".

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deL ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9039/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) UnipolSai assicurazioni S.p.A.; Starmotors s.r.I.; - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22 luglio 2019 n. 15290; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Starmotors s.r.I., in data non precisata nella sentenza né nel ricorso convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) la convenuta le aveva affidato nel 2010 la propria automobile, danneggiata da un atto vandalico, affinché fosse riparata; -) il veicolo veniva riparato e la Starmotors emetteva fattura per il corrispettivo di euro 4.770,02; -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato il suddetto corrispettivo. Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma suddetta. R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì regolarmente deducendo in punto di fatto che: -) aveva ceduto alla Starmotors, so/vendi causa, il credito indennitario da essa vantato nei confronti della società UnipolSai, con la quale aveva stipulato una assicurazione a copertura dei danni derivanti da atti vandalici; -) spettava dunque alla Starmotors azionare il suddetto credito nei confronti della società assicuratrice; -) la Starmotors aveva lasciato colpevolmente spirare il termine di prescrizione per l'esazione del credito nei confronti dell'assicuratore. Chiese pertanto la "condanna della Starmotors al risarcimento del danno" consistito nella perdita del proprio credito nei confronti della società assicuratrice, e comunque chiamò in causa "in garanzia e manleva" (così il ricorso, p. 4) il proprio assicuratore contro i danni. 3. Con sentenza 75891/18 il Giudice di pace di Roma accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza 22 luglio 2019 n. 15290 il Tribunale di Roma accolse parzialmente il gravame. Ritenne in particolare il Tribunale che: -) il credito della Starmotors non era prescritto; -) il credito della Starmotors era stato dimostrato; -) la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta perché la Starmotors "non si era tempestivamente attivata nei confronti della UnipolSai ai fini di ottenere il pagamento del credito". In conseguenza di tali valutazioni il Tribunale dichiarò "compensate" le contrapposte ragioni di credito vantati dalle parti. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. •• [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 1. Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di omessa pronuncia. Sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della Starmotors a rifondere le spese di soccombenza che era stata condannata a versare alla società UnipolSai. 1.1. Il motivo, così come formulato, è infondato. La ricorrente sostiene infatti che il Tribunale non avrebbe provveduto sulla sua domanda di condanna della Starmotors a sostenere le spese di resistenza della UnipolSai. Ma il Tribunale alla regolazione delle spese ha provveduto: che poi queste non siano state ripartite come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ciò non costituisce un vizio di omessa pronuncia. 2. Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta, congiuntamente, sia il vizio di ultrapetizione, sia quello di nullità della sentenza per motivazione apparente. ets Anche questo motivo, così come il primo, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della UnipolSai. Nella illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA], cedendo alla Starmotors il credito indennitario vantato nei confronti della UnipolSai, aveva perduto la legittimazione a compiere atti interruttivi della prescrizione di quel credito; -) [OSCURATO:PERSONA] pertanto, nel momento in cui chiamò in causa la UnipolSai, non poteva sapere che la Starmotors aveva trascurato di interrompere la prescrizione e provocato la perdita del credito; -) il Tribunale, nondimeno, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite nei confronti della UnipolSai sul presupposto che essa, al momento in cui chiamò in causa la società assicuratrice, "era cosciente che il credito risultava prescritto". Il Tribunale pertanto, conclude la ricorrente, aveva adottato una motivazione non pertinente rispetto al reale oggetto del contendere. R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 2.1. Il motivo è infondato, per quanto la motivazione del provvedimento impugnato debba essere corretta. Nel presente giudizio si è verificata la seguente situazione: a) [OSCURATO:PERSONA], convenuta da un autoriparatore per il pagamento del corrispettivo, ha chiamato in causa il proprio assicuratore contro i danni, formulando una domanda "di garanzia e manleva"; b) [OSCURATO:PERSONA] ha perso la causa nei confronti dell'assicuratore; c) [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a rifondere le spese di lite alla società assicuratrice chiamata in causa. Il dispositivo della sentenza impugnata è dunque conforme a diritto e segnatamente all'articolo 91 c.p.c. La circostanza, poi, al momento della chiamata in causa l'assicurato potesse o non potesse sapere che il credito indennitario si era estinto per prescrizione ovviamente non poteva evitarne la condanna alle spese, la quale si fonda sul principio di causalità, e non sul principio di colpa (ex permultis, tra le più recenti, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889 - 01). 2.2. Non sarà superfluo aggiungere due considerazioni, a dimostrazione della palese infondatezza del ricorso. La prima è che, avendo [OSCURATO:PERSONA] ceduto il proprio credito, che questo fosse o non fosse prescritto era circostanza irrilevante, dal momento che per effetto della cessione nulla [OSCURATO:PERSONA] poteva pretendere dal proprio assicuratore. La seconda è che [OSCURATO:PERSONA], una volta ceduto pro so/vendo il proprio credito, avrebbe dovuto sapere che l'inerzia del cessionario l'avrebbe liberata dalla garanzia della solvibilità del debitore ceduto, giusta la previsione dell'art. 1267, comma secondo, c.c.: ed anche sotto questo profilo, pertanto, non aveva alcuna necessità di chiamare in causa il proprio assicuratore. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha compensato le spese "in particolar modo" di secondo grado fra essa e la Starmotors. Deduce la ricorrente che, essendo stato il suo appello accolto, essa doveva ritenersi vittoriosa, e di conseguenza le spese non potevano essere compensate. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto infondata sia la pretesa attorea (della Starmotors), sia la pretesa (qualificata dal Tribunale come "domanda riconvenzionale") formulata dalla convenuta nei confronti della Starmotors. Correttamente, dunque, ha compensato le spese sul presupposto dell'esistenza di una soccombenza reciproca. 4. Col quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al rigetto dei precedenti, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Il motivo censura la quantificazione delle spese di lite che [OSCURATO:PERSONA] è ofk) stata condannata a versare alla UnipolSai. Deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe: -) liquidato le spese senza motivazione, né specificazione delle fasi processuali e della pace tabellare di riferimento; -) liquidato un importo eccessivo rispetto ai parametri previsti dal decreto ministeriale 55/14; -) liquidato un compenso anche per la fase istruttoria, che in appello non fu svolta. 4.1. Il motivo è infondato. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa si determina i sensi dell'articolo 9 c.p.c.. Tale norma è interpretata da questa Corte di cassazione nel senso che "nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali"(Sez. 3 - , Ordinanza n. 30840 del 29/11/2018). R.G.N. 9039/20 Camera di consiglio del 10.6.2022 Nel caso di specie, pertanto, poiché la domanda principale e quella riconvenzionale avevano ciascuna il valore di 4.770 euro, il valore della causa rientrava nello scaglione compreso fra 5.200 e 26.000 euro, e di conseguenza il compenso medio spettante alla parte vittoriosa, al netto del compenso per l'attività istruttoria, era di euro 3.235. Avendo il Tribunale liquidato la somma di euro 2.430, non risultano violati i parametri di legge, né costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice non abbia indicato "le fasi processuali e la fascia tabellare di riferimento". 5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deL ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art
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