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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 49163/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza del 29 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità del bene di cui aveva tentato l'impossessamento (merce di valore complessivo pari a 72,73 euro); vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed alla dosimetria della pena finale inflitta, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rappresentare adeguatamente le ragioni di quantificazione della pena, a suo dire stabilita in misura eccessiva rispetto alla condotta a lui effettivamente imputabile.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come la merce sottratta dal Rapisarda non avesse un valore tale da poter essere definito come trascurabile, con causazione di un danno economicamente irrilevante alla persona offesa, essendo consolidata l'esegesi resa da questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).

2.2. Sotto altro profilo, poi, il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza del 29 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità del bene di cui aveva tentato l'impossessamento (merce di valore complessivo pari a 72,73 euro); vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed alla dosimetria della pena finale inflitta, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rappresentare adeguatamente le ragioni di quantificazione della pena, a suo dire stabilita in misura eccessiva rispetto alla condotta a lui effettivamente imputabile. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come la merce sottratta dal Rapisarda non avesse un valore tale da poter essere definito come trascurabile, con causazione di un danno economicamente irrilevante alla persona offesa, essendo consolidata l'esegesi resa da questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 2.2. Sotto altro profilo, poi, il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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