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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29375/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2924/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Milano, Galleria del Corso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 174/38/13, depositata in data 18 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] adin g srl in liquidazione (d’ora innanzi D i e ffe g i ) ricorreva,dinanzi alla C.t.p. di Milano, avverso il diniego di condono tombale da essa proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la definizione automatica di tutte le Din.

Cond.

L. 289/02 IRES IRAPimposte; tale diniego era stato opposto perché era stata ritenuta la Dieffegi al centro di una complessa operazione di costituzioni, acquisizioni, incorporazioni e cessioni di compagini societarie, unitamente all’intermediazione del gruppo Mythos, operazioni tutte volte allo scopo di generare poste negative di reddito per abbattere il carico fiscale.

2. La C.t.p. di Milano, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso ritenendo sussistente il presupposto di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 per il diniego del condono.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la Dieffegi dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, e questa Commissione, con sentenza n. 174/38/13, depositata in data 18 dicembre 2013, rigettava l’appello, condividendo l’assunto del giudice di primo grado e dell’ufficio finanziario. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 settembre 2022, per la qualenon sono state presentate memorie.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non sia stata esa minata l’eccezione di prescrizione dei termini di notifica del diniego del condono siccome ritenuti raddoppiati i termini dell’accertamento contemplati dall’art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per la sussistenza di una ipotesi di reato di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.112 cod. proc. civ., per la nullità dell’impugnata decisione, per error in procedendo» la contribuente lamenta, appunto, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è omesso di esaminare l’eccezione delle Dieffegi relativa all’assoluta estraneità dell’[OSCURATO:SOCIETA] nelle operazioni di creazione dell’avviamento.

2. Il primo motivo è inammissibile per il rinnovato disposto dell’art. 348-ter, quinto comma cod. proc. civ. che ha introdotto il principio della «doppia conforme».

È pacifico che la limitazione della «doppia conforme» - e ntrata in vigore con il d.l.22/6/2012 , n. 83 conv. nella legge 11/8/2012 , n. 143 - s i applica ai giudizi di cassazione con riferimento alle sentenze pronunciate nei giudizi di appello introdotti con atto (ricorso e citazione) di cui sia stata richiesta la notifica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione; nel caso di specie il giudizio di appello innanzi la C.t.r. lombarda è stato depositato in data 06/03/2013.

In base a tale principio, se la sentenza di primo grado è quella di appello sono fondate sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 con esclusione, dunque, del n. 5 («per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»).

Nel caso di specie, la ricorrente, oltre ad essere soccombente sia in primo che in secondo grado, non ha messo in evidenza, agli effetti dell'art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.

Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (sentenze 7/04/2014, nn. 8053 e 8054): «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 - proseguono le S ezioni unite - scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Vieppù che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24593).

In proposito, è indubbio che i fatti commessi concretavano violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e che, ai fini del raddoppio del termine decadenziale, è indifferente che il procedimento penale possa avere un esito favorevole al contribuente essendo sufficiente che la fattispecie contenga in sé elementi tali da essere penalmente rilevante.

Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte (da ultimo: Cass. 15/09/2022, n. 27250) ha enunciato, tra l’altro, il principio secondo cui il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v.

Cass. 02/07/2020, n. 13481; Cass.28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass.05/06/2018, n. 14440.

Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974).

3. Il secondo motivo è inammissibileoltre che infondato.

Va rilevato che la denuncia di motivazione affetta da error in procedendo è seguita da censure che non attengono al difetto di motivazione del giudice, ma sono dirette alla critica delle ragioni del diniego di condono; nella doglianza le censure assum ono i connotati di una critica attinente al merito della controversia ed all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice d’appello e l a giurisprudenza di questa Corte, in proposito, ha ribadito il consolidato principio secondo cui « Il ricorso per Cassazione deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi in cui lacensura svolta dal ricorrente assuma i connotati di una critica attinente al merito della controversia ad all'apprezzamento, pur congruamente motivato, delle risultanze di causa compiuto dai Giudici diappello » (Cass. 13/09/2013, n. 20973).

Nel caso di specie, la C.t.r., sinteticamente ma esaurientemente, ha argomentato che dalla stessa ricostruzione delle operazioni risultava che esse erano state concepite esclusivamente per ottenere la finalità dell'indebito risparmio d'imposta per cui non può ritenersi, almeno dal punto di vista fiscale, l'estraneità sia dell'[OSCURATO:SOCIETA] che della ricorrente, quest'ultima per aver incorporato l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che la complessa vicenda tributaria che ha visto coinvolta la Dieffegi si è inserita in un più ampio quadro di verifiche fiscali e controlli, effettuati dalla Guardia di finanza e dalla polizia tributaria, nei confronti di società facenti parte delgruppo Mythos, con sede a Milano, nell'ambito delle quali si è accertato che, attraverso un meccanismo di operazioni societarie e di trasferimento di partecipazioni sociali compiute in un limitato arco temporale, veniva perseguita la fraudolenta costituzione, in capo alle società del suddetto gruppo, di risparmi e/o eccedenze di imposta altrimenti non spettanti.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 3.200,00 , oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2924/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Milano, Galleria del Corso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 174/38/13, depositata in data 18 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] adin g srl in liquidazione (d’ora innanzi D i e ffe g i ) ricorreva,dinanzi alla C.t.p. di Milano, avverso il diniego di condono tombale da essa proposto ai sensi dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la definizione automatica di tutte le Din. Cond. L. 289/02 IRES IRAPimposte; tale diniego era stato opposto perché era stata ritenuta la Dieffegi al centro di una complessa operazione di costituzioni, acquisizioni, incorporazioni e cessioni di compagini societarie, unitamente all’intermediazione del gruppo Mythos, operazioni tutte volte allo scopo di generare poste negative di reddito per abbattere il carico fiscale. 2. La C.t.p. di Milano, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso ritenendo sussistente il presupposto di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 per il diniego del condono. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la Dieffegi dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, e questa Commissione, con sentenza n. 174/38/13, depositata in data 18 dicembre 2013, rigettava l’appello, condividendo l’assunto del giudice di primo grado e dell’ufficio finanziario. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 settembre 2022, per la qualenon sono state presentate memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non sia stata esa minata l’eccezione di prescrizione dei termini di notifica del diniego del condono siccome ritenuti raddoppiati i termini dell’accertamento contemplati dall’art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per la sussistenza di una ipotesi di reato di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.112 cod. proc. civ., per la nullità dell’impugnata decisione, per error in procedendo» la contribuente lamenta, appunto, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è omesso di esaminare l’eccezione delle Dieffegi relativa all’assoluta estraneità dell’[OSCURATO:SOCIETA] nelle operazioni di creazione dell’avviamento. 2. Il primo motivo è inammissibile per il rinnovato disposto dell’art. 348-ter, quinto comma cod. proc. civ. che ha introdotto il principio della «doppia conforme». È pacifico che la limitazione della «doppia conforme» - e ntrata in vigore con il d.l.22/6/2012 , n. 83 conv. nella legge 11/8/2012 , n. 143 - s i applica ai giudizi di cassazione con riferimento alle sentenze pronunciate nei giudizi di appello introdotti con atto (ricorso e citazione) di cui sia stata richiesta la notifica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione; nel caso di specie il giudizio di appello innanzi la C.t.r. lombarda è stato depositato in data 06/03/2013. In base a tale principio, se la sentenza di primo grado è quella di appello sono fondate sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 con esclusione, dunque, del n. 5 («per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»). Nel caso di specie, la ricorrente, oltre ad essere soccombente sia in primo che in secondo grado, non ha messo in evidenza, agli effetti dell'art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (sentenze 7/04/2014, nn. 8053 e 8054): «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Pertanto, a seguito della riforma del 2012 - proseguono le S ezioni unite - scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Vieppù che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24593). In proposito, è indubbio che i fatti commessi concretavano violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e che, ai fini del raddoppio del termine decadenziale, è indifferente che il procedimento penale possa avere un esito favorevole al contribuente essendo sufficiente che la fattispecie contenga in sé elementi tali da essere penalmente rilevante. Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte (da ultimo: Cass. 15/09/2022, n. 27250) ha enunciato, tra l’altro, il principio secondo cui il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v. Cass. 02/07/2020, n. 13481; Cass.28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass.05/06/2018, n. 14440. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974). 3. Il secondo motivo è inammissibileoltre che infondato. Va rilevato che la denuncia di motivazione affetta da error in procedendo è seguita da censure che non attengono al difetto di motivazione del giudice, ma sono dirette alla critica delle ragioni del diniego di condono; nella doglianza le censure assum ono i connotati di una critica attinente al merito della controversia ed all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice d’appello e l a giurisprudenza di questa Corte, in proposito, ha ribadito il consolidato principio secondo cui « Il ricorso per Cassazione deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi in cui lacensura svolta dal ricorrente assuma i connotati di una critica attinente al merito della controversia ad all'apprezzamento, pur congruamente motivato, delle risultanze di causa compiuto dai Giudici diappello » (Cass. 13/09/2013, n. 20973). Nel caso di specie, la C.t.r., sinteticamente ma esaurientemente, ha argomentato che dalla stessa ricostruzione delle operazioni risultava che esse erano state concepite esclusivamente per ottenere la finalità dell'indebito risparmio d'imposta per cui non può ritenersi, almeno dal punto di vista fiscale, l'estraneità sia dell'[OSCURATO:SOCIETA] che della ricorrente, quest'ultima per aver incorporato l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che la complessa vicenda tributaria che ha visto coinvolta la Dieffegi si è inserita in un più ampio quadro di verifiche fiscali e controlli, effettuati dalla Guardia di finanza e dalla polizia tributaria, nei confronti di società facenti parte delgruppo Mythos, con sede a Milano, nell'ambito delle quali si è accertato che, attraverso un meccanismo di operazioni societarie e di trasferimento di partecipazioni sociali compiute in un limitato arco temporale, veniva perseguita la fraudolenta costituzione, in capo alle società del suddetto gruppo, di risparmi e/o eccedenze di imposta altrimenti non spettanti. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 3.200,00 , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
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