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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2025

Cassazione n. 27230/2025

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29652/2021 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale–PDA opposta contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,sez. staccata di Caltanissetta , n. 5891 / 7 / 21 , depositata in data 21giugno 20 21 e che non risulta notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 5891/7/21 veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Caltanissetta n. 561 / 2 /201 7 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con i l quale venivano recuperate nei confronti del contribuente II.DD. e IVA per l’anno 2009 a seguito di indaginibancarie e attività ispettiva conclusa con p.v.c.

2. Il giudice di prime cure riteneva assorbente il fatto che la notifica dell’attoera affetta da nullità, per mancata consegna al destinatario o a persona incaricata della ricezione, avendo il contribuente fornito prova circa il fatto che l’ accipiens non ave va rapporto alcuno con la dittadestinataria della notifica dell'avviso di accertamento.

Ilgiudice d’appello riformava la decisione, ritenendo , tra l’altro , rituale lanotifica dell’avviso e fondate le riprese ad imposizione. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.

Il7.3.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisionedel giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis.1. cod. proc.civ..

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrastocon gli art t . 111, comma 6, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Il g iudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, con una motivazione meramente apparente avrebbe omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificarele ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. 2.La censura è infondata.

La Corte reitera l’insegnamento secondo cui lamotivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre2016 n. 22232).

Rammenta , inoltre , che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotiva zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione appar ente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 805 3).

Va anche ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni o biettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre2016 n . 22232).

Nel caso in esame , la CTR nell’esaminare le doglianze d’appello identifica l’oggetto del contendere, sintetizza il contenuto della decisionedi primo grado e anche la riporta per estratto ; a differenza diquanto afferma il ricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa tali informazioni si ricavano dalla decisione impugnata.

Questa, inoltre indica inoltre il contenuto del gravame e svolge una chiara ratio decidendi, tra l’altro accertando a pag.4 della sentenza che: « La motivazionedell'avviso di accertamento non risulta essere carente, né insufficiente,né tantomeno apparente perché richiama esattamente gli atti- pvc della GdF, memoria, consulenza e documenti consegnati alla Direzioneai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 212 ».

Non coglie poinel segno l’ulteriore deduzione di omessa esposizione delle ragioni dirigetto delle prove offerte dal ricorrente, dal momento che il fatto è statovalutato dal giudice, il quale ha accertato che il contribuente non haofferto una giustific azione analitica delle movimentazioni bancarie contestate ( ibidem ).

Tale contenuto decisorio rispetta il minimo costituzionale. 3.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000, all’art.41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea,oltre ai principi affermati dalla Corte di c assazione.

Nel caso sottopostoal suo esame la Commissione Tributaria della Sicilia avrebbe erratonell’interpretare la norma contenuta nell’art. 12, comma 7, L. 212/2000,laddove non ha ritenuto sussistere l’obbligo del preventivo contradditorioin materia di tributi armonizzati (IVA). 4.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .

Nel passaggio argomentativo già sopra riportato la sentenza prende in caricoil profilo del contraddittorio endoprocedimentale e, a differenza diquanto prospettato nel mezzo di impugnazione, non ha affermato chenon vi è obbligo di previa interlocuzione con il contribuente, ma ha stabilitoche questo è stato rispettato nel caso concreto, al punto che pvc, memoria, consulenza e documenti sono stati consegnati alla direzioneai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 212 /2000 sin dalla faseamministrativa.

Né si vede quale ulteriore p.v.c. (non previsto da alcunadisposizione) o contraddittorio avrebbe dovuto essere attivato posto che, come risulta dal ricorso, la contestazione è derivata dalle stesse deduzioni della parte in sede di memoria e documentazione prodotta ex art. 12, comma 7, sicché essa aveva pi enamente partecipatoalla fase in questione, con interlocuzione piena.

5. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichéil giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre dispostala condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ..

L’art. 380 - bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimit ̀ , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazionee, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legaletipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesidi abuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformit ̀ tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 - bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valut azione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, gi à immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilit ̀ aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto rigu arda la disciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 9.000 , 00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.500 ,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000 ,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito ; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00a favore della Cassa delle ammende .

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29652/2021 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale–PDA opposta contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,sez. staccata di Caltanissetta , n. 5891 / 7 / 21 , depositata in data 21giugno 20 21 e che non risulta notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 5891/7/21 veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Caltanissetta n. 561 / 2 /201 7 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con i l quale venivano recuperate nei confronti del contribuente II.DD. e IVA per l’anno 2009 a seguito di indaginibancarie e attività ispettiva conclusa con p.v.c. 2. Il giudice di prime cure riteneva assorbente il fatto che la notifica dell’attoera affetta da nullità, per mancata consegna al destinatario o a persona incaricata della ricezione, avendo il contribuente fornito prova circa il fatto che l’ accipiens non ave va rapporto alcuno con la dittadestinataria della notifica dell'avviso di accertamento. Ilgiudice d’appello riformava la decisione, ritenendo , tra l’altro , rituale lanotifica dell’avviso e fondate le riprese ad imposizione. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso. Il7.3.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisionedel giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis.1. cod. proc.civ.. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrastocon gli art t . 111, comma 6, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il g iudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, con una motivazione meramente apparente avrebbe omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificarele ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. 2.La censura è infondata. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui lamotivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre2016 n. 22232). Rammenta , inoltre , che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotiva zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione appar ente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 805 3). Va anche ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni o biettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre2016 n . 22232). Nel caso in esame , la CTR nell’esaminare le doglianze d’appello identifica l’oggetto del contendere, sintetizza il contenuto della decisionedi primo grado e anche la riporta per estratto ; a differenza diquanto afferma il ricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa tali informazioni si ricavano dalla decisione impugnata. Questa, inoltre indica inoltre il contenuto del gravame e svolge una chiara ratio decidendi, tra l’altro accertando a pag.4 della sentenza che: « La motivazionedell'avviso di accertamento non risulta essere carente, né insufficiente,né tantomeno apparente perché richiama esattamente gli atti- pvc della GdF, memoria, consulenza e documenti consegnati alla Direzioneai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 212 ». Non coglie poinel segno l’ulteriore deduzione di omessa esposizione delle ragioni dirigetto delle prove offerte dal ricorrente, dal momento che il fatto è statovalutato dal giudice, il quale ha accertato che il contribuente non haofferto una giustific azione analitica delle movimentazioni bancarie contestate ( ibidem ). Tale contenuto decisorio rispetta il minimo costituzionale. 3.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000, all’art.41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea,oltre ai principi affermati dalla Corte di c assazione. Nel caso sottopostoal suo esame la Commissione Tributaria della Sicilia avrebbe erratonell’interpretare la norma contenuta nell’art. 12, comma 7, L. 212/2000,laddove non ha ritenuto sussistere l’obbligo del preventivo contradditorioin materia di tributi armonizzati (IVA). 4.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi . Nel passaggio argomentativo già sopra riportato la sentenza prende in caricoil profilo del contraddittorio endoprocedimentale e, a differenza diquanto prospettato nel mezzo di impugnazione, non ha affermato chenon vi è obbligo di previa interlocuzione con il contribuente, ma ha stabilitoche questo è stato rispettato nel caso concreto, al punto che pvc, memoria, consulenza e documenti sono stati consegnati alla direzioneai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 212 /2000 sin dalla faseamministrativa. Né si vede quale ulteriore p.v.c. (non previsto da alcunadisposizione) o contraddittorio avrebbe dovuto essere attivato posto che, come risulta dal ricorso, la contestazione è derivata dalle stesse deduzioni della parte in sede di memoria e documentazione prodotta ex art. 12, comma 7, sicché essa aveva pi enamente partecipatoalla fase in questione, con interlocuzione piena. 5. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza. Poichéil giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre dispostala condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.. L’art. 380 - bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimit ̀ , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazionee, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legaletipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesidi abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformit ̀ tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 - bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valut azione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, gi à immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilit ̀ aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto rigu arda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 9.000 , 00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.500 ,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000 ,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito ; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00a favore della Cassa delle ammende . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art
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